Sentenza n. 59/2026 - Latina, Sezione 2
per l'ottemperanza della Sentenza n. 1248/2024 pubblicata il 28/06/2024, emessa nel giudizio R.G. 698/2024 del Tribunale di Frosinone Sez. Lavoro, passata in giudicato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Frosinone, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente per gli anni scolastici 2018/2019-2023/2024
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Frosinone, Sezione Lavoro, n. 1248/2024, passata in giudicato, con la quale era stato accertato il suo diritto alla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, prevista dall’art. 1, comma 121, l. 107/2015, per sei anni scolastici, e il Ministero era stato condannato ad attivare la carta per complessivi euro 3.000,00, oltre interessi legali. La sentenza era stata notificata al Ministero il 1° luglio 2024 e il passaggio in giudicato era stato certificato il 5 agosto 2025. La ricorrente ha dedotto l’inottemperanza dell’Amministrazione, chiedendo la declaratoria di mancata esecuzione, l’ordine di adempiere, la nomina di un commissario ad acta e la condanna alle spese. Il Ministero si è costituito con un atto di puro stile, senza dimostrare l’avvenuto adempimento.
La decisione
Il TAR ha ritenuto sussistente la propria competenza ai sensi dell’art. 113, comma 2, c.p.a. e ha dichiarato ammissibile l’azione, poiché la sentenza del giudice ordinario era passata in giudicato ed era decorso il termine dilatorio previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997. Ha inoltre affermato che il giudizio di ottemperanza è esperibile anche per ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi a una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a. Nel merito, il ricorso è stato accolto perché il Ministero non ha fornito alcun elemento idoneo a dimostrare l’esecuzione del giudicato. Il Ministero è stato quindi ordinato a dare esecuzione alla sentenza, riconoscendo alla ricorrente gli importi e adottando gli adempimenti indicati nel giudicato, entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. È stato nominato, per l’eventuale ulteriore inottemperanza, il Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato di Frosinone o un funzionario delegato quale commissario ad acta, da attivare su istanza della ricorrente dopo l’inutile scadenza del termine assegnato al Ministero; il commissario dovrà provvedere entro ulteriori sessanta giorni. Il compenso del commissario, posto a carico del Ministero, è stato liquidato in euro 1.000,00, salvo conguaglio. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese di lite, liquidate in euro 1.500,00 oltre accessori, al rimborso del contributo unificato e alla distrazione delle spese in favore del procuratore antistatario.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice di ordinare l’esecuzione del giudicato e di nominare un commissario ad acta.
art. 113, comma 2, c.p.a.
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Fondamento della competenza del TAR adito per il giudizio di ottemperanza.
art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a.
al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato
Il giudizio di ottemperanza è esperibile anche per conseguire l’adempimento dell’obbligo dell’amministrazione di conformarsi a una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario.
art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito in l. 30/1997
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Il decorso del termine dilatorio previsto dalla disposizione costituisce presupposto di ammissibilità dell’azione esecutiva nei confronti della pubblica amministrazione.
art. 1, comma 121, l. 107/2015
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Prevede la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, oggetto del diritto riconosciuto dal giudicato da eseguire.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è esperibile per ottenere l’adempimento, da parte della pubblica amministrazione, di una sentenza passata in giudicato pronunciata dal giudice ordinario, quando il giudicato imponga all’amministrazione specifici adempimenti.
- La mancata dimostrazione, da parte dell’amministrazione intimata, dell’avvenuta esecuzione degli obblighi stabiliti dal giudicato giustifica l’accoglimento dell’azione di ottemperanza e l’ordine giudiziale di adempiere entro un termine assegnato.
- In presenza di perdurante inottemperanza oltre il termine assegnato, il giudice dell’ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, subordinandone l’attivazione a un’apposita istanza della parte interessata.
- La nomina del commissario ad acta e la fissazione di un termine ulteriore per l’esecuzione costituiscono strumenti di attuazione del giudicato, con compenso posto a carico dell’amministrazione inadempiente.
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