Sentenza del 17/12/2020 n. 28941 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia contestava l'omessa applicazione dell'IVA (aliquota 20%) su prestazioni diagnostiche rese dalla società a pazienti di altra struttura sanitaria (s.p.a. (---)). Sosteneva che l'esenzione prevista dal DPR 633/1972, art.10, co.1, n.18 si applica solo se la prestazione è resa direttamente dal centro diagnostico con propri medici e mezzi, richiedendo la disponibilità del personale qualificato e un'operatività non riconducibile a mera intermediazione o mandato.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto il ricorso dell'Agenzia e confermato la decisione della Commissione tributaria regionale che aveva accolto l'appello della contribuente. Ha stabilito che: le prestazioni diagnostiche eseguite da una struttura accreditata con il Servizio Sanitario Nazionale rientrano nell'esenzione IVA (DPR 633/1972 art.10 n.18 in combinato con la direttiva IVA art.132); il regime di accreditamento e l'inserimento continuativo nell'organizzazione pubblica soddisfano il requisito soggettivo previsto dalla normativa unionale; la prestazione effettuata su incarico di altra struttura (mandato senza rappresentanza) non impedisce il riconoscimento dell'esenzione perché ai fini IVA il mandatario è considerato come prestatore; la genericità delle fatture non è decisiva se esistono documenti integrativi e la verifica amministrativa deve considerare tali elementi.
Norme richiamate
Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, art. 10, comma 1, n. 18
Riconosciuta l'esenzione per le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese nell'esercizio delle professioni sanitarie vigilate; applicabile anche alle analisi/diagnostica eseguite da strutture accreditate.
Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, art. 3, comma 3
Riprende il principio del mandato senza rappresentanza: chi agisce in nome proprio ma per conto altrui è considerato ai fini IVA come prestatore personale del servizio.
Direttiva 2006/112/CE, art. 132 (direttiva IVA)
Prevede l'esenzione per ospedalizzazione e cure mediche fornite da enti pubblici o istituti riconosciuti e per prestazioni mediche effettuate nell'esercizio delle professioni: interpretata in senso ampio per includere centri diagnostici e servizi resi in regime di condizioni sociali analoghe.
Direttiva 2006/112/CE, art. 226 e art. 219
Art.226 prescrive contenuti fattura (natura e entità dei servizi, data); art.219 ammette che documenti o messaggi comprovino o integrino la fattura, per cui la genericità della fattura può essere superata da documentazione complementare.
Sesta direttiva (riferimenti giurisprudenziali: articolo 6, par.4 della sesta direttiva)
Principio per cui il mandatario che partecipa a una prestazione è considerato come se avesse ricevuto e poi fornito il servizio, creando la finzione rilevante ai fini IVA.
Massime di principio
- Le prestazioni diagnostiche e di analisi rese da strutture accreditate con il SSN rientrano normalmente nell'esenzione IVA prevista per le cure mediche, anche se eseguite su incarico di altra struttura accreditata.
- Il requisito soggettivo per l'esenzione si può realizzare tramite il regime di accreditamento: strutture accreditate inserite nell'organizzazione del servizio sanitario sono considerate soggetti idonei ai fini dell'art.132 Direttiva IVA.
- La qualificazione del rapporto come mandato senza rappresentanza non impedisce l'esenzione: ai fini IVA il mandatario è trattato come prestatore del servizio.
- La genericità della fattura non determina automaticamente la perdita dell'esenzione: l'Amministrazione deve considerare documentazione complementare e il contesto organizzativo e contrattuale.
- Se il prestatore non è accreditato o non possiede le qualifiche professionali richieste, l'esenzione può non trovare applicazione: occorre valutare la sussistenza contemporanea dei requisiti soggettivi e oggettivi.
- Il principio di neutralità fiscale impone che servizi equivalenti in concorrenza non siano trattati differentemente ai fini IVA: la distinzione basata solo sul fatto che la prestazione sia svolta per conto di terzi è, di per sé, insufficiente a escludere l'esenzione.
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