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Sentenza

Sentenza del 17/12/2020 n. 28941 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

L'Agenzia contestava l'omessa applicazione dell'IVA (aliquota 20%) su prestazioni diagnostiche rese dalla società a pazienti di altra struttura sanitaria (s.p.a. (---)). Sosteneva che l'esenzione prevista dal DPR 633/1972, art.10, co.1, n.18 si applica solo se la prestazione è resa direttamente dal centro diagnostico con propri medici e mezzi, richiedendo la disponibilità del personale qualificato e un'operatività non riconducibile a mera intermediazione o mandato.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto il ricorso dell'Agenzia e confermato la decisione della Commissione tributaria regionale che aveva accolto l'appello della contribuente. Ha stabilito che: le prestazioni diagnostiche eseguite da una struttura accreditata con il Servizio Sanitario Nazionale rientrano nell'esenzione IVA (DPR 633/1972 art.10 n.18 in combinato con la direttiva IVA art.132); il regime di accreditamento e l'inserimento continuativo nell'organizzazione pubblica soddisfano il requisito soggettivo previsto dalla normativa unionale; la prestazione effettuata su incarico di altra struttura (mandato senza rappresentanza) non impedisce il riconoscimento dell'esenzione perché ai fini IVA il mandatario è considerato come prestatore; la genericità delle fatture non è decisiva se esistono documenti integrativi e la verifica amministrativa deve considerare tali elementi.

Norme richiamate

  • Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, art. 10, comma 1, n. 18

    Riconosciuta l'esenzione per le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese nell'esercizio delle professioni sanitarie vigilate; applicabile anche alle analisi/diagnostica eseguite da strutture accreditate.

  • Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, art. 3, comma 3

    Riprende il principio del mandato senza rappresentanza: chi agisce in nome proprio ma per conto altrui è considerato ai fini IVA come prestatore personale del servizio.

  • Direttiva 2006/112/CE, art. 132 (direttiva IVA)

    Prevede l'esenzione per ospedalizzazione e cure mediche fornite da enti pubblici o istituti riconosciuti e per prestazioni mediche effettuate nell'esercizio delle professioni: interpretata in senso ampio per includere centri diagnostici e servizi resi in regime di condizioni sociali analoghe.

  • Direttiva 2006/112/CE, art. 226 e art. 219

    Art.226 prescrive contenuti fattura (natura e entità dei servizi, data); art.219 ammette che documenti o messaggi comprovino o integrino la fattura, per cui la genericità della fattura può essere superata da documentazione complementare.

  • Sesta direttiva (riferimenti giurisprudenziali: articolo 6, par.4 della sesta direttiva)

    Principio per cui il mandatario che partecipa a una prestazione è considerato come se avesse ricevuto e poi fornito il servizio, creando la finzione rilevante ai fini IVA.

Massime di principio

  • Le prestazioni diagnostiche e di analisi rese da strutture accreditate con il SSN rientrano normalmente nell'esenzione IVA prevista per le cure mediche, anche se eseguite su incarico di altra struttura accreditata.
  • Il requisito soggettivo per l'esenzione si può realizzare tramite il regime di accreditamento: strutture accreditate inserite nell'organizzazione del servizio sanitario sono considerate soggetti idonei ai fini dell'art.132 Direttiva IVA.
  • La qualificazione del rapporto come mandato senza rappresentanza non impedisce l'esenzione: ai fini IVA il mandatario è trattato come prestatore del servizio.
  • La genericità della fattura non determina automaticamente la perdita dell'esenzione: l'Amministrazione deve considerare documentazione complementare e il contesto organizzativo e contrattuale.
  • Se il prestatore non è accreditato o non possiede le qualifiche professionali richieste, l'esenzione può non trovare applicazione: occorre valutare la sussistenza contemporanea dei requisiti soggettivi e oggettivi.
  • Il principio di neutralità fiscale impone che servizi equivalenti in concorrenza non siano trattati differentemente ai fini IVA: la distinzione basata solo sul fatto che la prestazione sia svolta per conto di terzi è, di per sé, insufficiente a escludere l'esenzione.

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