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Sentenza

Sentenza del 28/07/2017 n. 18789 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle Entrate ha contestato la decisione della Commissione tributaria regionale della Campania nella parte in cui aveva ritenuto che il reddito d'impresa determinato ai fini IRPEF e IRAP dovesse coincidere con la base imponibile da assoggettare a IVA. Secondo l'Amministrazione, l'IVA non si calcola sul reddito d'impresa, ma sulle singole cessioni di beni e prestazioni di servizi, sulla base dei corrispettivi e delle operazioni effettuate.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, cassando la sentenza impugnata limitatamente alla questione relativa alla determinazione dell'IVA. La causa è stata rinviata alla Commissione tributaria regionale della Campania, in diversa composizione, affinché riesamini la controversia applicando il principio secondo cui la base imponibile IVA non coincide necessariamente con il reddito d'impresa. Il giudice del rinvio dovrà provvedere anche sulle spese.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 2, lett. a)

    consente di determinare il reddito d'impresa prescindendo dalle scritture contabili in caso di omessa presentazione della dichiarazione dei redditi

    L'omessa dichiarazione dei redditi legittima l'Amministrazione finanziaria a procedere a un accertamento induttivo, anche senza fare riferimento alle scritture contabili.

  • D.P.R. n. 633 del 1972, art. 1

    l'imposta sul valore aggiunto si applica sulle cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate

    L'IVA colpisce le operazioni economiche imponibili, non il reddito complessivo prodotto dall'impresa.

  • D.P.R. n. 633 del 1972, art. 13, comma 1

    la base imponibile delle cessioni dei beni e delle prestazioni di servizi è costituita dall'ammontare complessivo dei corrispettivi dovuti dal cedente o prestatore secondo le condizioni contrattuali

    La base imponibile IVA è determinata dai corrispettivi delle operazioni effettuate, al lordo della logica di determinazione del reddito e senza coincidere automaticamente con il reddito imponibile ai fini delle imposte dirette.

  • D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 54 e 55

    Le disposizioni disciplinano i poteri e le modalità di rettifica e accertamento ai fini IVA, che devono fondarsi sulle operazioni imponibili e sui relativi corrispettivi.

Massime di principio

  • In caso di omessa dichiarazione dei redditi, l'Amministrazione finanziaria può determinare induttivamente il reddito d'impresa, anche prescindendo dalle scritture contabili.
  • Il reddito d'impresa ai fini IRPEF o IRAP e la base imponibile IVA sono grandezze fiscalmente diverse: il primo tiene conto, in linea generale, dei ricavi e dei costi, mentre l'IVA si basa sulle cessioni di beni e sulle prestazioni di servizi effettuate.
  • Non è corretto trasferire automaticamente ai fini IVA la percentuale di redditività o il reddito netto determinato ai fini delle imposte dirette.
  • Un accertamento IVA deve essere motivato sulla base delle operazioni imponibili e dei corrispettivi, non semplicemente mediante la coincidenza con il reddito d'impresa accertato.
  • Quando una sentenza contiene una motivazione errata sulla base imponibile IVA, la cassazione può limitarsi a quella parte e rinviare il caso al giudice tributario per un nuovo esame.

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