Cassazione Civile, Ordinanza n. 11108/2025 del 28/04/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (ente riscossione)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione di una cartella di pagamento notificata nel novembre 2017 e relativa a imposte di registro, ipotecaria e catastale riferite a un atto del 2013. Il giudice d'appello aveva confermato il rigetto del ricorso del contribuente. In cassazione il ricorrente proponeva tre motivi: con il primo denunciava violazione degli artt. 112 e 113 c.p.c., del D.L. n. 193/2016, art. 1, commi 1 e 3, dell'art. 149 c.p.c., dell'art. 26 d.P.R. n. 602/1973 e dell'art. 29 c.c., sostenendo che una società di riscossione estinta ex lege (Equitalia) non potesse validamente notificare la cartella; con il secondo lamentava violazione degli artt. 112 e 113 c.p.c., del D.M. n. 321/1999 e dell'art. 7, comma 2, L. n. 212/2000, deducendo che la cartella non recasse gli elementi descrittivi dell'atto presupposto e fosse quindi priva di adeguata motivazione; con il terzo deduceva violazione degli artt. 113 e 115 c.p.c., dell'art. 25, comma 1, lett. c), d.P.R. n. 602/1973 e dell'art. 76 d.P.R. n. 131/1986, sostenendo che fosse maturata la decadenza/prescrizione della pretesa tributaria.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibili per difetto di specificità, ai sensi dell'art. 366 c.p.c., i primi due motivi, osservando che il ricorrente non aveva trascritto né allegato la cartella e la relativa relata di notifica, indispensabili per verificare la fondatezza delle censure sulla ritualità della notifica e sulla motivazione dell'atto. Inoltre ha evidenziato che la CTR aveva accertato in fatto la regolare notifica della cartella da parte del soggetto succeduto ex lege a Equitalia e la preventiva notifica dell'atto presupposto, accertamenti non sindacabili in cassazione nei limiti invocati, anche perché il vizio motivazionale era precluso dalla doppia conforme ex art. 348-ter, comma 5, c.p.c. Il terzo motivo è stato disatteso nel merito: in materia di imposta di registro, una volta divenuto definitivo l'avviso di liquidazione per mancata impugnazione, per la riscossione opera il termine decennale di prescrizione di cui all'art. 78 TUR, non trovando applicazione né il termine triennale di decadenza dell'art. 76 TUR né quello dell'art. 17, comma 3, d.P.R. n. 602/1973. Nessuna statuizione sulle spese per mancata costituzione delle intimate. È stato inoltre disposto l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 112 c.p.c.
Richiamato dai motivi di ricorso come parametro della dedotta violazione di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
art. 113 c.p.c.
Richiamato dai motivi di ricorso come parametro della dedotta violazione dei criteri di decisione.
D.L. n. 193/2016, art. 1, commi 1 e 3
Richiamato per contestare la successione di Agenzia delle entrate-Riscossione a Equitalia.
art. 149 c.p.c.
Richiamato in relazione al procedimento notificatorio della cartella.
art. 26 d.P.R. n. 602/1973
Richiamato come disciplina della notificazione della cartella di pagamento.
art. 29 c.c.
Richiamato dal ricorrente per contestare gli effetti dell'estinzione della società di riscossione.
art. 366 c.p.c.
La Corte ne fa applicazione rigorosa: il ricorso per cassazione deve essere specifico e, quando si contestano notifica e contenuto dell'atto, occorre trascrivere o allegare cartella e relata, così da consentire il controllo sulla sola base del ricorso.
art. 1, commi 1 e 2, D.M. n. 321/1999
Richiamato dal ricorrente per la pretesa insufficiente motivazione della cartella.
art. 6 D.M. n. 321/1999
Richiamato dal ricorrente per la motivazione dell'atto impositivo.
art. 7, comma 2, L. n. 212/2000
Richiamato per l'obbligo di motivazione degli atti dell'amministrazione finanziaria.
art. 348-ter, comma 5, c.p.c.
La Corte richiama la preclusione al vizio motivazionale in presenza di doppia conforme quando non vi sia divergenza tra le ragioni di fatto delle decisioni di merito.
art. 25, comma 1, lett. c), d.P.R. n. 602/1973
Richiamato dal ricorrente nel terzo motivo, ma ritenuto non decisivo nel caso concreto.
art. 76 d.P.R. n. 131/1986
La Corte afferma che disciplina il termine di decadenza per l'esercizio del potere impositivo, non la riscossione del credito ormai definitivo.
art. 78 d.P.R. n. 131/1986
È indicato dalla Corte come fonte del termine decennale di prescrizione per la riscossione dell'imposta di registro dopo la definitività dell'avviso di liquidazione.
art. 17, comma 3, d.P.R. n. 602/1973
La Corte esclude la sua applicazione all'imposta di registro, perché non compresa tra i tributi richiamati dal d.lgs. n. 46/1999.
d.lgs. n. 46/1999
La Corte osserva che l'imposta di registro non rientra tra i tributi ai quali esso si riferisce per il regime di riscossione invocato.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
Richiamato quale parametro di commisurazione dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione, la contestazione della ritualità della notificazione di una cartella o di un atto procedimentale richiede la trascrizione integrale o comunque la produzione degli atti e della relata di notifica, quando tali elementi siano necessari per verificare la censura senza ricorso a fonti esterne al ricorso stesso.
- La deduzione di vizi della cartella per omessa o insufficiente motivazione deve essere sorretta dalla produzione o trascrizione dell'atto impugnato, perché la Corte possa verificare la presenza degli elementi descrittivi dell'atto presupposto e l'effettiva lesione del diritto di difesa.
- Quando il giudice di merito ha accertato in fatto la regolare notificazione dell'atto presupposto o della cartella, tale accertamento non è liberamente riesaminabile in cassazione, salvo il limite del vizio motivazionale, che resta precluso in caso di doppia conforme.
- In materia di imposta di registro, una volta divenuto definitivo l'avviso di liquidazione per mancata impugnazione, la riscossione del credito è soggetta al termine decennale di prescrizione di cui all'art. 78 TUR; non si applicano né la decadenza dell'art. 76 TUR né il termine di cui all'art. 17, comma 3, d.P.R. n. 602/1973, ove incompatibili con il regime del tributo.
- Il rigetto del ricorso comporta, ove dovuto, la debenza dell'ulteriore contributo unificato previsto per il giudizio di cassazione.
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