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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 8385/2023 del 24/02/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione con tre motivi: (1) violazione dell'art. 131-bis c.p. e errata valutazione del certificato del casellario (la corte di appello avrebbe considerato i precedenti del coimputato Cirolli anziché quelli di Rizza, rendendo inapplicabile la causa di non punibilità per tenuità); (2) violazione di norme processuali (artt. 178, 179, 420, 420-bis, 420-ter, 420-quater c.p.p.) per presunta nullità del giudizio di primo grado per mancata vocatio in jus e assenza della notifica per compiuta giacenza; (3) vizio in relazione all'elemento soggettivo (art. 27 Cost. e art. 42 c.p.), ossia mancanza della prova del dolo e motivazione illogica in ordine alla riconduzione della responsabilità per ricettazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo ha rilevato che, benché la corte di appello avesse confuso i certificati, i precedenti a carico di Rizza ostavano comunque all'applicazione dell'art. 131-bis in ragione del riconoscimento della recidiva specifica in primo grado (aspetto non impugnato). Sul secondo motivo ha accertato che dagli atti risultava la notifica per compiuta giacenza della citazione e quindi la censura sulla vocatio in jus è infondata. Il terzo motivo è stato ritenuto generico ed aspecifico: la motivazione dei giudici di merito è stata considerata congrua e coerente nel ritenere la ricettazione provata dalla disponibilità del ciclomotore con segni di effrazione e dall'assenza di una spiegazione attendibile. Conseguentemente il rigetto è stato pronunciato e il ricorrente condannato alle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 131-bis cod. pen.

    Norma sulla causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; la Corte l'ha esclusa perché il ricorrente risultava affetto da recidiva specifica riconosciuta in primo grado, fatto non impugnato e quindi ostativo all'applicazione della norma.

  • art. 648 cod. pen. (ricettazione)

    comma quarto (precedentemente comma secondo)

    La Corte ha confermato che integra ricettazione la condotta di chi è nella disponibilità di cosa proveniente da reato e non fornisce spiegazione attendibile sulla sua provenienza; la presenza di segni di effrazione e la mancanza di spiegazioni hanno retto la condanna.

  • art. 27 Cost.

    Richiamato dal ricorrente in relazione all'elemento soggettivo, la Corte ha ritenuto che la motivazione di merito abbia adeguatamente valutato la prova e non vi sia stata violazione dei principi costituzionali invocati.

  • art. 42 cod. pen.

    Norma sul dolo e colpa; la sua invocazione dal ricorrente è stata respinta perché i giudici hanno ritenuto provato, per presunzioni e circostanze, l'elemento psicologico compatibile con la ricettazione.

  • art. 606 cod. proc. pen. (motivi di cassazione)

    Norma che disciplina i motivi di ricorso per cassazione: la Corte ha valutato i motivi ai sensi di tale articolo e li ha ritenuti infondati o inammissibili (secondo motivo basato su dato inesistente; terzo motivo generico).

  • artt. 178, 179, 420, 420-bis, 420-ter, 420-quater cod. proc. pen.

    Norme relative alla formazione degli atti, notificazioni e nullità; la Corte ha accertato che la notifica per compiuta giacenza risultava agli atti, rendendo infondata la contestazione di nullità della vocatio in jus.

  • Giurisprudenza richiamata (Sez. 2, sent. n. 43427/2016)

    Principio secondo cui chi è trovato nella disponibilità della refurtiva e non fornisce spiegazioni attendibili può essere ritenuto responsabile di ricettazione anche in assenza di prova del coinvolgimento nel furto; principio applicato dalla Corte nel confermare la condanna.

Massime di principio

  • L'errore materiali nella valutazione dei certificati del casellario non garantisce automaticamente l'applicazione dell'art. 131-bis: la causa di non punibilità è incompatibile con situazioni di recidiva specifica riconosciuta.
  • Per contestare la validità del giudizio di primo grado per mancata vocatio in jus occorre dimostrare l'assenza della notifica o l'inesistenza della «compiuta giacenza» negli atti; se la notifica risulta, la censura è infondata.
  • La ricettazione può essere affermata sulla base della disponibilità di un bene con segni di effrazione e in assenza di una spiegazione plausibile: non è necessario provare direttamente il furto se gli indizi giustificano la presunzione.
  • Motivi generici, aspecifici o privi di concreta indicazione di errori di fatto o di diritto sono facilmente dichiarati inammissibili o manifestamente infondati in sede di cassazione.
  • Se una parte intende avvalersi di una causa di non punibilità collegata a precedenti penali, è strategico impugnare tempestivamente il riconoscimento della recidiva in sede di appello per preservare la possibilità di applicazione di benefici come l'art. 131-bis.

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