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Regolamento

Regolamento (UE) 2021/1239

Regolamento (UE) 2021/1239 del Consiglio del 29 luglio 2021 che modifica i regolamenti (UE) 2019/1919, (UE) 2021/91 e (UE) 2021/92 per quanto riguarda determinate possibilità di pesca per il 2021 nelle acque dell'Unione e non dell'Unione

Normativa europea32021R1239

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna in modo puntuale il quadro delle possibilità di pesca per il 2021, sostituendo TAC provvisori con i livelli concordati con il Regno Unito e adattando le quote e le licenze conseguenti alla Brexit. Interviene inoltre su numerosi stock e zone di pesca, modificando gli allegati dei regolamenti (UE) 2021/91 e 2021/92, con regole speciali per catture accessorie, limiti geografici, trasferimenti di contingenti e misure tecniche. Include infine l’aggiornamento di talune autorizzazioni di pesca in acque di paesi terzi, con effetto immediato e applicazione in parte retroattiva per garantire continuità gestionale.

Modifica per il 2021 delle possibilità di pesca e dei contingenti TAC per stock condivisi e acque dell’Unione/non dell’Unione, con adeguamento delle quote post-Brexit, dei TAC concordati con Regno Unito e Norvegia, e di talune autorizzazioni/licenze di pesca.

Ambito di applicazione

Si applica ai pescherecci dell’Unione e, per le disposizioni di ripartizione/gestione delle possibilità di pesca, ai rapporti con Regno Unito, Norvegia, Isole Fær Øer e Mauritania, nelle acque dell’Unione, in acque non dell’Unione e in determinate acque di paesi terzi o internazionali indicate negli allegati. Riguarda il 2021 e, per alcuni stock di acque profonde e specifiche misure tecniche o contingenti, anche il 2022; talune disposizioni producono effetti retroattivi dal 1° gennaio 2021, mentre altre decorrono dal 1° luglio 2021 o dal 1° agosto 2021. Sono previste esclusioni/limitazioni specifiche per catture accessorie, pesca diretta vietata, stock in grave stato biologico, zone e periodi particolari, nonché per stock e specie per cui si applicano condizioni speciali o divieti di sbarco/trasbordo/conservazione a bordo.

Regolamento (UE) 2021/1239 del Consiglio: modifica delle possibilità di pesca per il 2021 nelle acque dell’Unione e non dell’Unione

Il regolamento aggiorna il regime delle possibilità di pesca per il 2021, intervenendo sui regolamenti (UE) 2019/1919, 2021/91 e 2021/92. La finalità è recepire nei contingenti dell’Unione gli esiti delle consultazioni con il Regno Unito, adeguare le quote conseguenti alla cessazione della partecipazione del Regno Unito come Stato membro e ricalibrare numerosi TAC alla luce di pareri scientifici, misure tecniche e accordi internazionali.

Contesto e obiettivi

Il testo si colloca nel quadro della politica comune della pesca e dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione con il Regno Unito. I considerando evidenziano la necessità di sostituire i TAC provvisori stabiliti all’inizio del 2021 con livelli concordati con il Regno Unito, di garantire la sostenibilità biologica degli stock condivisi e di evitare effetti di blocco nelle attività multispecifiche dovuti a specie a contingente limitante.

Riassegnazione delle quote legate alla Mauritania e alla Brexit

L’articolo 1 modifica il regolamento (UE) 2019/1919 sulla ripartizione delle possibilità di pesca nel quadro del protocollo con la Mauritania. Per la categoria 6, relativa ai pescherecci da traino congelatori per la pesca pelagica, sono ridefinite le quote nazionali e il numero di licenze trimestrali assegnate a Germania, Francia, Lettonia, Lituania, Paesi Bassi, Polonia e Irlanda. Il regolamento chiarisce anche che, durante il periodo di proroga del protocollo, possono operare al massimo 19 pescherecci contemporaneamente nelle acque mauritane.

TAC provvisori sostituiti con i livelli concordati con il Regno Unito

Una parte centrale del regolamento consiste nella sostituzione dei TAC provvisori previsti dai regolamenti (UE) 2021/91 e 2021/92 con le possibilità di pesca concordate con il Regno Unito. I considerando spiegano che le consultazioni bilaterali, svoltesi dal 20 gennaio al 2 giugno 2021, hanno portato a un verbale scritto approvato dal Consiglio l’11 giugno 2021. I nuovi livelli sono recepiti negli allegati, con la conseguenza di allineare il diritto dell’Unione agli accordi internazionali raggiunti.

Gestione sostenibile degli stock e specie a contingente limitante

Il regolamento richiama espressamente l’obiettivo di mantenere e ricostituire gli stock al di sopra del rendimento massimo sostenibile (MSY), in coerenza con il regolamento (UE) n. 1380/2013 e con i piani pluriennali applicabili. Per taluni stock per i quali il CIEM ha espresso pareri di zero catture, le parti hanno scelto di fissare TAC specifici per le catture accessorie, così da evitare l’interruzione delle attività multispecifiche e, al contempo, ridurre la mortalità e incentivare una maggiore selettività degli attrezzi.

Misure tecniche, stock degradati e flessibilità interannuale

Per diversi stock in stato biologico critico, il regolamento prevede che non si applichi la flessibilità interannuale. In particolare, per COD/5BE6A, WHG/56-14, WHG/07A e PLE/7HJK, nonché per PRA/03A e COD/2A3AX4, COD/03AN e COD/07D, viene escluso il riporto dei quantitativi non pescati al 2021, così da evitare che le catture superino i TAC fissati. Il testo richiama anche l’impegno di alcuni Stati membri a non applicare, per tali stock, l’articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013 e, ove necessario, gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Spigola: divieti e deroghe

L’articolo 3 interviene in modo articolato sull’articolo 11 del regolamento (UE) 2021/92. Viene confermata la regola generale di divieto, ma sono previste deroghe per:

  • catture accessorie nella pesca commerciale con reti da riva, limitate ai numeri storici precedenti al 2017 e senza pesca mirata;
  • attività con reti demersali e sciabiche, dal 1° agosto al 31 dicembre, con un massimo di 380 kg al mese e del 5% delle catture totali per bordata;
  • un tetto complessivo di 760 kg nel periodo 1° luglio-31 agosto;
  • attività con ami e palangari e reti da posta fisse, a gennaio 2021 e dal 1° aprile al 31 dicembre, con limiti per nave di 5,7 tonnellate e 1,4 tonnellate. Le deroghe si applicano nelle divisioni CIEM 4b, 4c, 7d, 7e, 7f e 7h e solo a pescherecci con storico di catture nel periodo 1° luglio 2015-30 settembre 2016.

Trasferimenti e scambi di contingenti con il Regno Unito

Con il nuovo articolo 53 bis, il regolamento disciplina la procedura per i trasferimenti e gli scambi di contingenti tra Unione e Regno Unito. Lo Stato membro interessato può negoziare una proposta di massima con il Regno Unito; la Commissione, se la approva, presta senza ritardo il consenso vincolante e ne dà notifica alle parti. I quantitativi ricevuti o trasferiti sono imputati allo Stato membro dalla data della notifica e tali scambi non incidono sul principio di stabilità relativa nella ripartizione delle possibilità di pesca tra Stati membri.

Aggiornamento delle tabelle di TAC e condizioni speciali

Gli allegati del regolamento (UE) 2021/91 e del regolamento (UE) 2021/92 sono ampiamente sostituiti. L’allegato del provvedimento contiene un lungo elenco di specie e zone CIEM/COPACE con i relativi TAC, quote per Stato membro, contingenti per l’Unione e per il Regno Unito, condizioni speciali e limiti di catture accessorie. Tra le specie interessate figurano, tra le altre, acciuga, aringa, merluzzo bianco, eglefino, nasello, sogliola, scampo, merlano, melù, sgombro, razze e spinarolo.

Regime per l’acciuga

Per l’acciuga nelle sottozone CIEM 9 e 10 e nelle acque dell’Unione della zona COPACE 34.1.1, il TAC è fissato dal 1° luglio 2021 al 30 giugno 2022. Il testo precisa che la modifica è stata resa necessaria dal nuovo parere scientifico del CIEM del 18 giugno 2021, successivo alla fissazione provvisoria di un TAC temporaneo fino al 30 settembre 2021.

Possibilità di pesca in acque di paesi terzi e autorizzazioni

L’allegato V aggiorna il numero massimo di autorizzazioni di pesca per pescherecci dell’Unione operanti in acque di paesi terzi e per navi di paesi terzi operanti nelle acque dell’Unione. Sono toccate, tra le altre, le acque norvegesi e la zona di Jan Mayen, le aree legate alle Svalbard e le autorizzazioni per il Venezuela in relazione ai lutiani della Guyana francese, con specifiche condizioni documentali e di sbocco delle catture.

Entrata in vigore, efficacia retroattiva e applicazione diretta

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica in via generale dal 1° gennaio 2021. Fanno eccezione le disposizioni sull’acciuga, applicabili dal 1° luglio 2021, e i nuovi paragrafi 2 bis e 2 ter dell’articolo 11 del regolamento (UE) 2021/92, applicabili dal 1° agosto 2021. Il Consiglio motiva l’efficacia retroattiva con l’aumento o la non esauribilità di alcune possibilità di pesca, escludendo effetti lesivi sulla certezza del diritto e sull’affidamento legittimo. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Disposizioni principali

Riassegnazione delle possibilità di pesca del Regno Unito nel regolamento 2019/1919

L’articolo 1 sostituisce la lettera f) dell’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/1919 per la categoria 6 (pescherecci da traino congelatori per la pesca pelagica). Le quote assegnate sono ripartite tra Germania, Francia, Lettonia, Lituania, Paesi Bassi, Polonia e Irlanda; il numero di licenze trimestrali è ridistribuito tra tali Stati membri. È previsto un massimo di 19 pescherecci contemporaneamente nelle acque mauritane. La modifica riflette la riassegnazione delle possibilità prima attribuite al Regno Unito, che dal 1° gennaio 2021 non può più disporre di licenze trimestrali.

Modifica del regolamento 2021/91 sugli stock di acque profonde

L’articolo 2 sopprime l’articolo 8 del regolamento (UE) 2021/91 e sostituisce la parte 2 dell’allegato secondo la parte A dell’allegato del presente regolamento. La modifica aggiorna i TAC 2021-2022 per diversi stock di acque profonde, tra cui pesce sciabola nero, berici, granatiere di roccia, occhialone e altri stock elencati nell’allegato.

Modifica del regolamento 2021/92 sulle possibilità di pesca 2021

L’articolo 3 sopprime l’articolo 7 del regolamento (UE) 2021/92 e modifica l’articolo 11 sulla spigola, introducendo nuove deroghe per catture accessorie e limiti quantitativi. L’articolo sostituisce inoltre l’articolo 15, paragrafo 1, limitando il riferimento alle navi operanti nelle acque dell’Unione della divisione CIEM 7g. Sono aggiunti l’articolo 53 bis sui trasferimenti e scambi di contingenti con il Regno Unito e le modifiche agli allegati IA, IB, II e V.

Nuove regole sulla spigola

Nell’articolo 11 del regolamento (UE) 2021/92, il nuovo paragrafo 1 bis esclude dal divieto generale le catture accessorie di spigola nella pesca commerciale con reti da riva, limitandole ai numeri storici precedenti al 2017 e vietando la pesca mirata. I paragrafi 2 bis, 2 ter e 2 quater introducono deroghe temporali e per attrezzi: dal 1° agosto al 31 dicembre per reti demersali e sciabiche entro 380 kg/mese e 5% per bordo, con tetto di 760 kg nel periodo 1° luglio-31 agosto; a gennaio 2021 e dal 1° aprile al 31 dicembre per ami/palangari e reti da posta fisse, con limiti per nave di 5,7 tonnellate e 1,4 tonnellate. Le deroghe riguardano le divisioni CIEM 4b, 4c, 7d, 7e, 7f e 7h e si applicano a navi con catture storiche nel periodo 1° luglio 2015-30 settembre 2016.

Trasferimenti e scambi di contingenti con il Regno Unito

Il nuovo articolo 53 bis disciplina la procedura per trasferimenti o scambi di contingenti tra Unione e Regno Unito. Lo Stato membro interessato può discutere una proposta di massima con il Regno Unito; la Commissione, se approva, esprime il proprio consenso senza indebito ritardo e notifica l’accordo alle parti. I contingenti trasferiti o ricevuti sono imputati allo Stato membro dalla data della notifica e gli scambi non alterano i criteri di ripartizione fondati sul principio di stabilità relativa.

Aggiornamento dei TAC e delle condizioni negli allegati IA, IB e II

Gli allegati del regolamento (UE) 2021/92 sono sostituiti o aggiornati con numerosi TAC, quote per Stato membro, condizioni speciali, limiti geografici, periodi di pesca, catture accessorie consentite e divieti di pesca diretta. Tra le specie e aree interessate figurano aringhe, merluzzi, eglefini, naselli, sgombri, sogliole, scampi, razze, spinaroli, lepidorombi, molve, melù, acciughe e altre specie, con taluni contingenti analitici e precauzionali e con richiamo a vari articoli del regolamento e al regolamento (CE) n. 847/96.

Misure specifiche per acciuga, stock in difficoltà e flessibilità interannuale

Per l’acciuga nelle sottozone CIEM 9 e 10 e nelle acque dell’Unione della zona COPACE 34.1.1 il TAC è fissato per il periodo dal 1° luglio 2021 al 30 giugno 2022, in conformità al nuovo parere CIEM del 18 giugno 2021. Per vari stock in cattivo stato biologico, quali COD/5BE6A, WHG/56-14, WHG/07A, PLE/7HJK, PRA/03A e COD/2A3AX4, COD/03AN, COD/07D, viene esclusa la flessibilità interannuale prevista dall’articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013 e, ove rilevante, dagli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96. Il regolamento richiama inoltre l’impegno di taluni Stati membri a non applicare tale flessibilità per evitare che le catture superino i TAC fissati.

Misure tecniche, limiti di cattura e divieti relativi a specie sensibili

Il regolamento conferma o adatta misure tecniche funzionalmente collegate già previste dal regolamento (UE) 2021/92 per consentire i TAC senza compromettere stock di catture accessorie. Sono introdotti o mantenuti divieti di pesca, conservazione a bordo, trasbordo o sbarco per specie vietate concordate con il Regno Unito. Per la spigola nel Mare Celtico, nella Manica, nel Mare d’Irlanda e nel Mare del Nord meridionale si confermano limiti mensili, stagionali e per attrezzo, oltre a un limite per la pesca ricreativa e alla priorità di migliorare lo strumento di valutazione CIEM.

Possibilità di pesca nelle Svalbard e rapporti con la Norvegia e le Isole Fær Øer

Il regolamento richiama il trattato di Parigi del 1920 per le Svalbard e stabilisce per la sottozona CIEM 1 e la divisione 2b il numero di pescherecci autorizzati alla grancevola artica e i contingenti di merluzzo bianco, applicabili fino al 31 dicembre 2021. Gli Stati membri di bandiera restano responsabili dell’applicazione del diritto rilevante. Sono inoltre aggiornati i contingenti e le condizioni per varie specie nelle acque norvegesi, delle Isole Fær Øer e groenlandesi, incluse specifiche autorizzazioni e limiti di presenza contemporanea di navi.

Entrata in vigore e applicazione temporale

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica in via generale dal 1° gennaio 2021. Deroghe temporali specifiche riguardano l’acciuga, applicabile dal 1° luglio 2021, e l’articolo 3, paragrafo 2, lettera c), in relazione ai nuovi paragrafi 2 bis e 2 ter dell’articolo 11 del regolamento (UE) 2021/92, applicabile dal 1° agosto 2021. È espressamente prevista l’applicabilità diretta in tutti gli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiepescapolitica comune della pescarisorse biologiche marinerelazioni esternegestione dei contingenti

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