Regolamento (UE) 2021/1266
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1266 della Commissione del 29 luglio 2021 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di biodiesel originario degli Stati Uniti d’America a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento conclude il riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping sul biodiesel statunitense e conferma che, in assenza di misure, è probabile la reiterazione del dumping e del pregiudizio per l’industria dell’Unione. La Commissione rileva la mancanza di collaborazione dei produttori esportatori USA e fonda le proprie conclusioni sui dati disponibili, evidenziando capacità inutilizzate elevate e un mercato UE particolarmente attrattivo. Vengono quindi mantenuti i dazi già vigenti, con estensione alle spedizioni dal Canada e alle miscele a basso tenore di biodiesel, nonché con previsione di esenzioni e condizioni documentali specifiche.
Istituzione di un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di biodiesel originario degli Stati Uniti d’America, a seguito di riesame in previsione della scadenza, con estensione a determinate spedizioni dal Canada e a specifiche miscele di biodiesel.
Ambito di applicazione
Si applica alle importazioni nell’Unione di esteri monoalchilici di acidi grassi e/o gasolio paraffinico ottenuti mediante sintesi e/o idrotrattamento, di origine non fossile, comunemente noti come biodiesel, in forma pura o in miscela oltre il 20 % in peso, originari degli Stati Uniti d’America. Il regolamento estende inoltre il dazio alle importazioni di biodiesel spedito dal Canada, indipendentemente dall’origine dichiarata, salvo esenzioni per tre produttori canadesi indicati nel testo, e alle miscele di biodiesel contenenti il 20 % o meno del prodotto originario degli USA. Si applica direttamente in tutti gli Stati membri dal giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale; le aliquote individuali richiedono fattura commerciale valida conforme agli allegati. Sono previste inoltre possibilità di esenzione per nuovi soggetti che dimostrino di non eludere le misure.
Istituzione di un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di biodiesel originario degli Stati Uniti d’America
Il regolamento conclude il riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping applicate al biodiesel originario degli Stati Uniti d’America e mantiene in vigore la protezione commerciale già esistente. La Commissione fonda le proprie conclusioni sulla base dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036, rilevando la mancata collaborazione dei produttori esportatori statunitensi e ricorrendo, di conseguenza, ai dati disponibili.
Procedura e contesto del riesame
Le misure originarie erano state istituite nel 2009 e successivamente prorogate/estese da vari atti, anche a seguito di pratiche di elusione tramite Canada e modifiche della composizione delle miscele. Il riesame oggetto del regolamento è stato avviato il 14 settembre 2020 su richiesta dell’European Biodiesel Board, rappresentativo di produttori dell’Unione che coprono oltre il 25 % della produzione UE. Il periodo dell’inchiesta di riesame è compreso tra il 1º luglio 2019 e il 30 giugno 2020, mentre l’analisi delle tendenze copre il periodo dal 1º gennaio 2017 fino alla fine del PIR.
Prodotto interessato e prodotto simile
Il prodotto in esame è il biodiesel, ossia esteri monoalchilici di acidi grassi e/o gasolio paraffinico ottenuti mediante sintesi e/o idrotrattamento, di origine non fossile, in forma pura o in miscela con oltre il 20 % in peso del medesimo prodotto, originario degli USA. La Commissione conferma che il prodotto fabbricato e venduto nel mercato interno statunitense e quello fabbricato e venduto nell’Unione dall’industria dell’Unione presentano le stesse caratteristiche fisiche, chimiche e tecniche di base, oltre ai medesimi impieghi, e sono quindi prodotti simili ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.
Questioni sulla definizione del prodotto
Alcuni utilizzatori hanno sostenuto che il biodiesel FAME e l’HVO dovessero essere trattati come prodotti distinti e che l’HVO dovesse essere escluso dalla definizione del prodotto. La Commissione ha respinto la contestazione, osservando che entrambe le tipologie possono essere miscelate con diesel, hanno lo stesso uso finale e sono entrambe prodotte dall’industria dell’Unione; inoltre, la denuncia originaria includeva espressamente l’HVO nella definizione del prodotto.
Dumping: analisi del rischio di reiterazione
Poiché nessuno dei produttori esportatori USA ha collaborato, la Commissione ha applicato l’articolo 18 del regolamento di base e ha basato l’analisi su fonti esterne, tra cui Eurostat, Global Trade Atlas, EIA e USDA. Le importazioni dagli USA erano quasi scomparse dopo l’istituzione delle misure e durante il PIR erano pari a circa 156 tonnellate, volume considerato troppo esiguo per un’analisi significativa della persistenza del dumping. La Commissione si è quindi concentrata sulla reiterazione del dumping in caso di scadenza delle misure.
Elementi che dimostrano la probabilità di reiterazione
La Commissione ha rilevato che il prezzo interno statunitense del biodiesel durante il PIR era pari a circa 822,31 EUR/tonnellata, mentre il prezzo medio franco fabbrica dell’industria dell’Unione era pari a 771 EUR/tonnellata. Considerati costi di trasporto, assicurazione e dazio doganale, i produttori USA dovrebbero vendere nell’Unione a un prezzo franco fabbrica inferiore a 665 EUR/tonnellata, quindi in dumping. Inoltre, i prezzi medi di esportazione degli USA verso i principali mercati terzi risultavano inferiori al prezzo interno USA e, una volta adattati per l’accesso al mercato UE, restavano inferiori ai prezzi dell’industria dell’Unione.
Capacità inutilizzata negli Stati Uniti e attrattività del mercato UE
Sulla base dei dati EIA, la capacità produttiva USA durante il PIR era di 8.412.000 tonnellate, a fronte di una produzione effettiva di 5.718.000 tonnellate, con una capacità inutilizzata del 32 % circa, pari a 2.694.000 tonnellate. La Commissione ritiene che tale capacità, equivalente a quasi il 18 % del consumo dell’Unione nel PIR, costituisca un forte incentivo a orientare nuove esportazioni verso il mercato UE, che viene descritto come particolarmente attrattivo per dimensioni e incentivi al consumo di biodiesel. Le precedenti pratiche di elusione attraverso il Canada sono anch’esse valorizzate come indizio di tale attrattività.
Pregiudizio e situazione dell’industria dell’Unione
L’industria dell’Unione è composta da 49 produttori e la produzione totale UE durante il PIR è stata di circa 14 milioni di tonnellate. Il consumo dell’Unione è cresciuto del 22 % nel periodo in esame, passando da 13,8 milioni di tonnellate nel 2017 a 16,9 milioni nel PIR. Le vendite dell’industria dell’Unione sono aumentate del 7 %, ma la quota di mercato è scesa dall’89 % al 78 % per effetto dell’aumento delle importazioni da paesi terzi.
Evoluzione degli indicatori economici dell’industria dell’Unione
La produzione è aumentata dell’11 %, la capacità produttiva del 9 % e l’occupazione del 48 %, mentre la produttività è diminuita del 25 %. Sul piano microeconomico, il prezzo medio unitario di vendita è sceso da 834 a 771 EUR/tonnellata, in linea con il calo dei costi di produzione da 828 a 755 EUR/tonnellata. La redditività è rimasta bassa ma positiva, attestandosi al 2,84 % nel PIR, il flusso di cassa è migliorato nella parte finale del periodo e gli investimenti sono rimasti limitati. La Commissione conclude che l’industria non subisce, nel PIR, un pregiudizio notevole ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 5, pur restando fragile.
Rischio di reiterazione del pregiudizio
In assenza delle misure, la Commissione ritiene probabile un forte incremento delle importazioni di biodiesel USA a prezzi pregiudizievoli. Due scenari sono stati esaminati: una ripresa dei volumi storici di importazione o una forte penetrazione di mercato in linea con la quota registrata nel passato. In entrambi i casi, e soprattutto in caso di compressione dei prezzi UE, la redditività dell’industria dell’Unione scenderebbe sensibilmente fino a diventare negativa; ne deriverebbero contrazione di produzione e vendite e perdita di redditività.
Interesse dell’Unione
La Commissione ritiene che il mantenimento delle misure sia nell’interesse dell’industria dell’Unione, perché eviterebbe l’interruzione del processo di ripresa. Quanto agli importatori, non emergono pregiudizi significativi, anche per la presenza di fonti alternative di approvvigionamento. Per gli utilizzatori, le osservazioni sulla presunta carenza di HVO e sull’effetto negativo sugli obiettivi energetici UE al 2030 sono state respinte, anche perché la capacità produttiva dell’Unione appare sufficiente e la valutazione di eventuali carenze future è prematura.
Misure antidumping confermate e loro portata
Il regolamento mantiene il dazio antidumping definitivo sulle importazioni dagli USA e conferma le aliquote per singolo esportatore e per le altre società. Il dazio di 172,2 EUR/tonnellata continua a essere esteso alle importazioni di biodiesel spedito dal Canada, con esclusione dei tre produttori canadesi espressamente elencati. Analogamente, il dazio si applica alle miscele di biodiesel originarie degli USA con tenore pari o inferiore al 20 %.
Condizioni documentali, esenzioni e allegati
L’applicazione delle aliquote individuali è subordinata alla presentazione di fatture commerciali valide contenenti le dichiarazioni richieste negli allegati II e III. Per le estensioni ai sensi degli articoli 2 e 3, le richieste di esenzione devono essere presentate per iscritto alla Commissione; quest’ultima può autorizzare esenzioni per società che dimostrino di non eludere le misure. Gli allegati elencano inoltre i produttori statunitensi soggetti ai codici addizionali TARIC specifici.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Riesame in previsione della scadenza e conferma del rischio di dumping
Ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036, la Commissione ha riesaminato le misure in vigore e ha concluso che, in caso di scadenza, è probabile la reiterazione del dumping da parte dei produttori statunitensi. La conclusione si fonda, tra l’altro, sulla mancata collaborazione degli esportatori USA, sui dati disponibili, sui prezzi di esportazione inferiori ai prezzi interni USA e sulla significativa capacità inutilizzata negli Stati Uniti.
Valutazione del pregiudizio e dell’interesse dell’Unione
La Commissione ha accertato che, nel periodo d’inchiesta di riesame, l’industria dell’Unione non ha subito un pregiudizio notevole ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 5, ma ha rilevato una situazione ancora fragile. Ha inoltre escluso motivi contrari all’interesse dell’Unione ai sensi dell’articolo 21 del regolamento di base, ritenendo che il mantenimento delle misure tuteli l’industria dell’Unione senza arrecare danni significativi a importatori e utilizzatori.
Dazio antidumping definitivo sulle importazioni dagli USA
L’articolo 1 istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di biodiesel originario degli Stati Uniti d’America, classificato nei codici NC indicati nel regolamento. Le aliquote sono fissate per singola società: 68,6 EUR/tonnellata per Archer Daniels Midland Company, 0 per Cargill Inc., 70,6 per Green Earth Fuels of Houston LLC, 76,5 per Imperium Renewables Inc., 198,0 per Peter Cremer North America LP, 82,7 per World Energy Alternatives LLC, 115,6 per le società elencate nell’allegato I e 172,2 per tutte le altre società.
Applicazione alle miscele e prova documentale
Per le miscele, il dazio si applica proporzionalmente al tenore di biodiesel contenuto nella miscela. L’applicazione delle aliquote individuali è subordinata alla presentazione alle autorità doganali di una fattura commerciale valida conforme all’allegato II; in mancanza, si applica il dazio per le altre società. L’articolo 1, paragrafo 4, prevede anche la possibilità di assegnare il dazio dei produttori collaboranti non campionati a nuovi esportatori che soddisfino condizioni probatorie specifiche.
Estensione del dazio alle spedizioni dal Canada
L’articolo 2 estende il dazio di 172,2 EUR/tonnellata alle importazioni di biodiesel spedito dal Canada, indipendentemente dall’origine dichiarata, salvo il prodotto fabbricato da BIOX Corporation, DSM Nutritional Products Canada Inc. e Rothsay Biodiesel. Anche per tali esenzioni, l’applicazione è subordinata a fattura commerciale valida conforme all’allegato II.
Estensione alle miscele di biodiesel originarie degli USA
L’articolo 3 estende il dazio dell’articolo 1, paragrafo 2, alle importazioni di biodiesel in miscela contenente in peso il 20 % o meno di esteri monoalchilici di acidi grassi e/o gasolio paraffinico di origine non fossile, originari degli Stati Uniti d’America. Per queste miscele, l’aliquota individuale richiede fattura commerciale conforme all’allegato III; in mancanza, si applica il dazio delle altre società.
Esenzioni per nuovi soggetti e procedura di richiesta
L’articolo 4 disciplina la richiesta di esenzione dal dazio esteso: la domanda va presentata per iscritto in una lingua ufficiale dell’Unione europea e firmata da un rappresentante autorizzato, all’indirizzo della Direzione generale Commercio della Commissione. La Commissione, sentito il comitato consultivo, può autorizzare esenzioni per le società che dimostrino di non eludere le misure antidumping.
Regola per merci danneggiate e applicazione doganale
L’articolo 5 prevede che, se le merci sono danneggiate prima dell’immissione in libera pratica e il valore in dogana è determinato proporzionalmente ai sensi dell’articolo 131, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447, il dazio antidumping è ridotto in misura corrispondente alla riduzione proporzionale del prezzo effettivamente pagato o pagabile. Salvo diversa previsione, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
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