Regolamento (UE) 2021/1267
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1267 della Commissione del 29 luglio 2021 che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di biodiesel originario degli Stati Uniti d’America a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 18 del regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento conferma, a seguito di riesame in previsione della scadenza ai sensi dell'articolo 18 del regolamento (UE) 2016/1037, che le sovvenzioni statunitensi al settore del biodiesel persistono e che, in caso di abrogazione delle misure, vi sarebbe con ogni probabilità reiterazione del pregiudizio per l'industria dell'Unione. Per tale ragione la Commissione mantiene per cinque anni il dazio compensativo definitivo già in vigore, con importi fissi differenziati per alcune società esportatrici e per "tutte le altre società". Sono inoltre confermate le estensioni già operate alle importazioni spedite dal Canada e alle miscele di biodiesel, nonché le condizioni documentali per beneficiare di aliquote individuali o di esenzioni.
Istituisce e mantiene un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di biodiesel originario degli Stati Uniti d'America, estendendolo anche a talune importazioni spedite dal Canada e alle miscele di biodiesel, a seguito di riesame in previsione della scadenza.
Ambito di applicazione
Si applica alle importazioni nell'Unione di esteri monoalchilici di acidi grassi e/o gasolio paraffinico ottenuti mediante sintesi e/o idrotrattamento, di origine non fossile, comunemente noti come biodiesel, in forma pura o in miscela con tenore superiore al 20 % di biodiesel, originari degli Stati Uniti d'America. L'articolo 2 estende inoltre il dazio alle medesime merci spedite dal Canada, indipendentemente dall'origine dichiarata, con esclusione di specifici produttori canadesi (BIOX Corporation, DSM Nutritional Products Canada Inc., Rothsay Biodiesel) già esentati. L'articolo 3 estende il dazio alle miscele contenenti il 20 % o meno di biodiesel originarie degli USA. Il regolamento si applica direttamente in tutti gli Stati membri dal giorno successivo alla pubblicazione; sono previste regole di esenzione per società non eludenti e discipline specifiche per le fatture commerciali valide.
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1267: dazio compensativo definitivo sul biodiesel originario degli Stati Uniti
Il regolamento chiude il riesame in previsione della scadenza delle misure antisovvenzioni riguardanti il biodiesel statunitense e conclude per la persistenza delle sovvenzioni e del rischio di reiterazione del pregiudizio per l'industria dell'Unione. La Commissione basa il proprio esame sulla mancata collaborazione dei produttori esportatori e delle autorità USA, applicando l'articolo 28 del regolamento di base e ricorrendo ai dati disponibili.
Contesto procedurale e base giuridica
Il procedimento è stato avviato il 14 settembre 2020 ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1037, su istanza dell'European Biodiesel Board presentata l'11 giugno 2020 per conto di produttori UE rappresentanti oltre il 25 % della produzione totale dell'Unione. Il PIR ha coperto il periodo 1° luglio 2019 - 30 giugno 2020, mentre l'analisi delle tendenze del pregiudizio ha riguardato il periodo dal 1° gennaio 2017 alla fine del PIR. La Commissione richiama anche il contesto COVID-19, che ha impedito verifiche in loco, sostituite da controlli incrociati a distanza.
Prodotto interessato e prodotto simile
Il prodotto in esame è il biodiesel, cioè esteri monoalchilici di acidi grassi e/o gasolio paraffinico ottenuti mediante sintesi e/o idrotrattamento, di origine non fossile, in forma pura o in miscela con oltre il 20 % di biodiesel, originario degli USA. La Commissione conferma che il prodotto fabbricato e venduto negli USA, quello importato e quello prodotto nell'Unione presentano le stesse caratteristiche fisiche, chimiche e tecniche di base e gli stessi usi, per cui sono "prodotti simili" ai sensi dell'articolo 2, lettera c), del regolamento di base. È stata respinta la tesi di alcuni utilizzatori secondo cui l'HVO dovesse essere escluso dalla definizione del prodotto.
Sovvenzioni esaminate e conclusioni sulla persistenza
La Commissione ricostruisce un insieme di regimi federali e statali statunitensi considerati ancora attivi o comunque rilevanti nel periodo esaminato. Tra i principali figurano: il credito in relazione alle miscele di biodiesel, il credito in relazione al biodiesel, il credito ai piccoli produttori di agri-biodiesel, il programma bioenergia USDA per biocarburanti avanzati, il credito per la produzione di biocarburante cellulosico, il programma USDA di assistenza alle bioraffinerie e vari regimi di Iowa, Kentucky e Texas. Tali misure sono qualificate come sovvenzioni ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punti i) e ii), e come specifiche ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di base.
La Commissione evidenzia, in particolare, che il credito per le miscele di biodiesel e il credito sul biodiesel ammontano a 1 USD per gallone; il credito per i piccoli produttori di agri-biodiesel è pari a 0,10 USD per gallone; il programma bioenergia USDA eroga sovvenzioni dirette ai produttori di biocarburanti avanzati; il credito per il biocarburante cellulosico è pari a 1,01 USD per gallone; il rimborso dell'Iowa è pari a 0,02 USD per gallone; il credito del Kentucky è pari a 1 USD per gallone, entro un massimale annuo di 10 milioni di USD; il Texas prevede importi per gallone fino al decimo anniversario dell'impianto.
Capacità inutilizzata, attrattiva del mercato UE e rischio di reiterazione
Dai dati disponibili la Commissione ricava che l'industria USA dispone di una capacità inutilizzata significativa: su una capacità di 8.412.000 tonnellate, la produzione del PIR è stata di 5.718.000 tonnellate, con una capacità inutilizzata del 32 % (circa 2.694.000 tonnellate). Tale capacità corrisponde a quasi il 18 % del consumo dell'Unione nel PIR, circostanza che rende plausibile un rapido riallineamento delle esportazioni verso l'UE in caso di eliminazione delle misure.
La Commissione osserva inoltre che i grandi mercati terzi sono in larga misura autosufficienti e che il mercato dell'Unione resta molto attrattivo in termini di dimensioni e prezzo. Il prezzo medio all'esportazione USA verso i mercati terzi è stato calcolato in 617 EUR/tonnellata fob; aggiungendo costi di nolo, assicurazione e dazi, il prezzo d'ingresso nell'UE sarebbe comunque inferiore al prezzo franco fabbrica medio dell'industria UE, pari a 771 EUR/tonnellata. Il confronto con i prezzi UE ha condotto a un undercutting del 6,4 %.
Sulla base di questi elementi, e tenuto conto della precedente elusione delle misure tramite il Canada, la Commissione conclude che, senza misure, le importazioni sovvenzionate dagli USA tornerebbero in volumi rilevanti e a prezzi pregiudizievoli.
Valutazione del pregiudizio all'industria dell'Unione
L'industria dell'Unione è composta da 49 produttori e nel periodo in esame ha registrato una crescita complessiva: la produzione è aumentata dell'11 %, la capacità del 9 % e le vendite del 7 %. Il consumo dell'Unione è cresciuto del 22 %, mentre le importazioni da paesi terzi diversi dagli USA sono aumentate del 145 % e la loro quota di mercato è salita dall'11 % al 22 %. Le importazioni dagli USA sono rimaste marginali (156 tonnellate nel PIR), ma i prezzi unitari UE sono diminuiti da 834 a 771 EUR/tonnellata, in linea con il calo dei costi di produzione.
La redditività dell'industria UE è rimasta bassa, con un massimo del 2,84 % nel PIR, ma la Commissione conclude che non vi è stato un pregiudizio notevole nel periodo di riesame. Tuttavia l'industria appare ancora fragile e vulnerabile a una nuova pressione concorrenziale da importazioni sovvenzionate.
Interesse dell'Unione
La Commissione ritiene che il mantenimento delle misure sia nell'interesse dell'industria dell'Unione e non pregiudichi in modo significativo importatori o utilizzatori. Gli importatori dispongono di fonti alternative di approvvigionamento, mentre le argomentazioni degli utilizzatori relative a un possibile deficit di HVO e agli obiettivi 2030 sono state respinte, anche perché la capacità produttiva dell'Unione appare sufficiente nell'orizzonte del riesame.
Misure finali, aliquote e condizioni documentali
L'articolo 1 mantiene il dazio compensativo definitivo sulle importazioni di biodiesel originario degli USA, con importi fissi per tonnellata netta differenziati per società: 237,0 EUR per Archer Daniels Midland Company e per tutte le altre società; 213,8 EUR per Cargill Inc.; 213,4 EUR per Green Earth Fuels of Houston LLC; 216,8 EUR per Imperium Renewables Inc.; 211,2 EUR per Peter Cremer North America LP, Vinmar Overseas Limited e World Energy Alternatives LLC; 219,4 EUR per le società elencate nell'allegato I. Per le miscele, il dazio si applica proporzionalmente al tenore di biodiesel contenuto.
Le aliquote individuali sono subordinate alla presentazione di una fattura commerciale valida conforme agli allegati II e III, secondo il caso. In mancanza di tale documentazione si applica il dazio per "tutte le altre società". L'articolo 2 estende il dazio di 237 EUR/tonnellata alle importazioni spedite dal Canada, salvo le tre società canadesi espressamente esentate. L'articolo 3 estende il dazio alle miscele di biodiesel originarie degli USA con tenore pari o inferiore al 20 %.
Esenzioni, danneggiamento e applicazione
Le richieste di esenzione dal dazio esteso devono essere presentate per iscritto alla Commissione in una lingua ufficiale dell'Unione; la Commissione può autorizzare, sentito il comitato consultivo, l'esenzione per società che non eludono le misure. Se le merci risultano danneggiate prima dell'immissione in libera pratica, il dazio è ridotto proporzionalmente alla riduzione del prezzo effettivamente pagato o pagabile, secondo l'articolo 131, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Riesame in previsione della scadenza
La Commissione ha avviato il riesame il 14 settembre 2020 sulla base dell'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1037, su domanda dell'European Biodiesel Board presentata l'11 giugno 2020 per conto di produttori dell'Unione rappresentanti oltre il 25 % della produzione totale UE. Il periodo dell'inchiesta di riesame va dal 1° luglio 2019 al 30 giugno 2020.
Mancanza di collaborazione e uso dei dati disponibili
I produttori esportatori statunitensi e il governo degli USA non hanno collaborato all'inchiesta; la Commissione ha quindi applicato l'articolo 28 del regolamento di base e fondato le conclusioni sui dati disponibili.
Persistenza delle sovvenzioni
La Commissione ha esaminato diversi regimi federali e statali statunitensi, tra cui credito per miscele di biodiesel, credito sul biodiesel, credito per piccoli produttori di agri-biodiesel, programma bioenergia USDA per biocarburanti avanzati, credito per biocarburante cellulosico e vari regimi dell'Iowa, del Kentucky e del Texas. Ha concluso che tali regimi configurano sovvenzioni specifiche e compensabili ai sensi degli articoli 3 e 4 del regolamento di base e che gli esportatori statunitensi ne hanno beneficiato.
Rischio di reiterazione delle sovvenzioni e del pregiudizio
La Commissione ha ritenuto che, in caso di scadenza delle misure, la notevole capacità inutilizzata negli USA, la presenza di mercati terzi meno attrattivi e l'attrattiva del mercato dell'Unione renderebbero probabile il ritorno di esportazioni sovvenzionate in volumi significativi e a prezzi pregiudizievoli. È stato rilevato un undercutting del 6,4 % rispetto ai prezzi UE.
Situazione dell'industria dell'Unione
L'industria dell'Unione, composta da 49 produttori, non ha subito un pregiudizio notevole nel PIR, ma permane fragile. Produzione, capacità e vendite sono cresciute, mentre la redditività è rimasta bassa (fino a circa il 2,84 % nel PIR). La Commissione ha tuttavia concluso che l'abrogazione delle misure comporterebbe verosimilmente una nuova compressione dei prezzi e perdite.
Interesse dell'Unione
La Commissione ha ritenuto che il mantenimento delle misure sia nell'interesse dell'industria dell'Unione e non sia lesivo per importatori e utilizzatori, anche perché esistono fonti alternative di approvvigionamento e non vi sono elementi di danno significativo per gli utilizzatori.
Dazi compensativi definitivi e aliquote
L'articolo 1 istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di biodiesel dagli USA. Gli importi fissi per tonnellata netta sono: Archer Daniels Midland Company 237,0 EUR; Cargill Inc. 213,8 EUR; Green Earth Fuels of Houston LLC 213,4 EUR; Imperium Renewables Inc. 216,8 EUR; Peter Cremer North America LP, Vinmar Overseas Limited e World Energy Alternatives LLC 211,2 EUR; società dell'allegato I 219,4 EUR; tutte le altre società 237,0 EUR.
Applicazione alle miscele
Per le miscele il dazio si applica proporzionalmente al tenore totale, in peso, di biodiesel contenuto nella miscela.
Condizione della fattura commerciale per l'aliquota individuale
L'applicazione delle aliquote individuali è subordinata alla presentazione alle autorità doganali di una fattura commerciale valida conforme agli allegati II o III, a seconda del caso. In mancanza, si applica il dazio per "tutte le altre società".
Estensione delle misure alle importazioni spedite dal Canada
L'articolo 2 estende il dazio di 237 EUR/tonnellata alle importazioni spedite dal Canada, indipendentemente dall'origine dichiarata, con esclusione delle società BIOX Corporation, DSM Nutritional Products Canada Inc. e Rothsay Biodiesel. Sono previste fatture commerciali valide per beneficiare dell'esenzione.
Estensione alle miscele originarie degli USA con tenore di biodiesel pari o inferiore al 20 %
L'articolo 3 estende il dazio alle miscele contenenti in peso il 20 % o meno di biodiesel originarie degli Stati Uniti, con aliquota individuale solo previa presentazione di fattura commerciale valida conforme all'allegato III.
Domande di esenzione
Le richieste di esenzione dal dazio esteso devono essere presentate per iscritto alla Commissione, in una lingua ufficiale dell'Unione, e la Commissione può autorizzare l'esenzione, sentito il comitato consultivo, per le società che non eludono le misure.
Riduzione del dazio per merci danneggiate
Se le merci sono state danneggiate prima dell'immissione in libera pratica, l'importo del dazio è ridotto in proporzione alla riduzione del prezzo effettivamente pagato o pagabile, secondo l'articolo 131, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
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