Regolamento (UE) 2021/1242
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1242 del Consiglio del 29 luglio 2021 che attua il regolamento (UE) n. 267/2012, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento di esecuzione (UE) 2021/1242 aggiorna l’allegato IX del regolamento (UE) n. 267/2012 relativo alle misure restrittive contro l’Iran. A seguito di una sentenza del Tribunale e di un riesame periodico delle liste, viene espunto un nominativo e vengono aggiornate numerose voci relative a persone ed entità già soggette a congelamento e altre restrizioni. L’atto non disciplina nuove categorie di obblighi, ma adegua il perimetro soggettivo delle sanzioni esistenti.
Modifica l’allegato IX del regolamento (UE) n. 267/2012 sulle misure restrittive nei confronti dell’Iran, aggiornando l’elenco di persone ed entità soggette a sanzioni.
Ambito di applicazione
Si applica nell’ambito delle misure restrittive dell’Unione nei confronti dell’Iran, in particolare alle persone fisiche e giuridiche, entità e organismi elencati nell’allegato IX del regolamento (UE) n. 267/2012. L’intervento riguarda l’aggiornamento delle liste relative a soggetti coinvolti in attività connesse ai missili nucleari o balistici, al sostegno al governo iraniano e al Corpo delle Guardie rivoluzionarie iraniane (IRGC). Non introduce un nuovo regime sanzionatorio, ma modifica selettivamente le designazioni già esistenti; è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.
Modifica dell’allegato IX del regolamento (UE) n. 267/2012 sulle misure restrittive nei confronti dell’Iran
Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1242 interviene sul regime sanzionatorio dell’Unione nei confronti dell’Iran, limitandosi ad aggiornare l’elenco delle persone ed entità designate contenuto nell’allegato IX del regolamento (UE) n. 267/2012. L’atto richiama la sentenza del Tribunale nella causa T-580/19 e un riesame delle liste, che rendono necessario rimuovere un nominativo e adeguare numerose altre iscrizioni.
Contesto e finalità
La base giuridica è l’articolo 46, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 267/2012. Il considerando evidenzia che, dopo l’adozione del regolamento (UE) 2020/847, si è reso opportuno espungere Sayed Shamsuddin Borborudi dall’elenco, nonché mantenere e aggiornare le misure restrittive nei confronti di altre persone ed entità elencate, in coerenza con il riesame dell’allegato II della decisione 2010/413/PESC.
Ambito applicativo
Il regolamento opera esclusivamente sul perimetro soggettivo delle misure restrittive contro l’Iran. Incide sulle persone fisiche e giuridiche, entità e organismi iscritti nell’allegato IX del regolamento (UE) n. 267/2012, con particolare riferimento ai soggetti coinvolti in attività relative a missili nucleari o balistici, a soggetti che forniscono sostegno al governo iraniano e a soggetti collegati all’IRGC. Non introduce regole generali nuove per operatori economici o intermediari, ma modifica le liste esistenti.
Modifiche nella sezione I: persone ed entità coinvolte in attività nucleari o balistiche o di sostegno al governo iraniano
Nella sottosezione A (persone) viene eliminata la voce n. 25 relativa a Sayed Shamsuddin Borborudi. Inoltre, vengono aggiornate le voci di Ebrahim Mahmudzadeh, Anis Naccache, Mohammad Shafi’i Rudsari, Abdollah Solat Sana, Davoud Babaei e Milad Jafari, mantenendo il collegamento con le motivazioni originarie di designazione e le date di inserimento in elenco.
Per quanto riguarda le entità, vengono sostituite le corrispondenti voci di:
- Organizzazione geografica delle forze armate, indicata come società controllata dal MODAFL e ritenuta fornitrice di dati geospaziali per il programma di missili balistici;
- Iran Electronics Industries e controllate, società controllata al 100 % dal MODAFL e produttrice di componenti elettroniche per sistemi d’arma;
- Iran Communications Industries, indicata come filiale di Iran Electronics Industries e attiva in vari settori connessi a comunicazioni, avionica, microelettronica e guerra elettronica;
- Mechanic Industries Group, coinvolta nella fabbricazione di componenti per il programma balistico;
- Schiller Novin, che agisce per conto dell’Organizzazione delle industrie della difesa;
- Shahid Ahmad Kazemi Industrial Group, sotto il controllo dell’Organizzazione delle industrie aerospaziali e attiva nello sviluppo di sistemi missilistici terra-aria;
- State Purchasing Organisation, che sembra facilitare l’importazione di armi complete;
- Raad Iran, coinvolta nella fornitura di invertitori per il programma di arricchimento dell’uranio;
- Karanir, che partecipa all’acquisto di attrezzature e materiali destinati al programma nucleare;
- Samen Industries, nome di copertura della Khorasan Metallurgy Industries designata dall’ONU;
- TABA, posseduta o controllata da TESA e coinvolta nella fabbricazione di materiali per il programma nucleare;
- Organisation of Defensive Innovation and Research (SPND), considerata una fonte di preoccupazione dall’AIEA per la possibile dimensione militare del programma nucleare iraniano;
- Sharif University of Technology, indicata come soggetto con accordi di cooperazione con organizzazioni governative iraniane attive in ambito militare o correlato.
Modifiche nella sezione II: Corpo delle Guardie rivoluzionarie iraniane (IRGC)
Nella sezione dedicata all’IRGC vengono aggiornate le voci relative a due persone: il contrammiraglio Ali Fadavi, vicecapo dell’IRGC ed ex comandante delle forze navali, e Mohammad Ali Jafari, ex comandante dell’IRGC e attuale capo della sede culturale e sociale di Hazrat Baqiatollah al-Azam.
Viene inoltre aggiornata la voce relativa a Etemad Amin Invest Co Mobin, società indicata come posseduta o controllata dall’IRGC e contribuente al finanziamento degli interessi strategici del regime.
Entrata in vigore e effetti giuridici
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come ogni regolamento UE, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Per gli operatori, l’effetto pratico principale è l’aggiornamento delle liste sanzionatorie rilevanti ai fini di congelamento dei beni e degli altri divieti previsti dal regolamento (UE) n. 267/2012.
Disposizioni principali
Aggiornamento dell’allegato IX del regolamento (UE) n. 267/2012
L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato IX del regolamento (UE) n. 267/2012 secondo quanto indicato nell’allegato del regolamento di esecuzione. Le modifiche incidono sulle liste di persone ed entità soggette a misure restrittive.
Cancellazione di un nominativo in seguito a sentenza del Tribunale
Nella sezione I, sottosezione A (persone), è soppressa la voce n. 25 relativa a Sayed Shamsuddin Borborudi, in seguito alla sentenza del Tribunale nella causa T-580/19 del 9 giugno 2021.
Aggiornamento di voci relative a persone della sezione I
Sono sostituite le corrispondenti voci relative a Ebrahim Mahmudzadeh, Anis Naccache, Mohammad Shafi’i Rudsari, Abdollah Solat Sana, Davoud Babaei e Milad Jafari, con aggiornamento delle informazioni identificative, dei motivi dell’inserimento e delle date originarie di designazione.
Aggiornamento di voci relative a entità della sezione I
Sono sostituite le voci relative a diverse entità, tra cui l’Organizzazione geografica delle forze armate, Iran Electronics Industries, Iran Communications Industries, Mechanic Industries Group, Schiller Novin, Shahid Ahmad Kazemi Industrial Group, State Purchasing Organisation, Raad Iran, Karanir, Samen Industries, TABA, Organisation of Defensive Innovation and Research (SPND) e Sharif University of Technology.
Aggiornamento delle liste relative all’IRGC
Nella sezione II sono sostituite le voci relative a due persone, Ali Fadavi e Mohammad Ali Jafari, nonché la voce relativa a Etemad Amin Invest Co Mobin, entità posseduta o controllata dall’IRGC.
Entrata in vigore e applicabilità
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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