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Regolamento

Regolamento (UE) 2021/1247

Regolamento (UE) 2021/1247 della Commissione del 29 luglio 2021 che modifica l’allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di mandestrobin nelle uve e nelle fragole (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32021R1247

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna i limiti massimi di residui del mandestrobin nel quadro del regolamento (CE) n. 396/2005. La modifica riguarda soprattutto l’introduzione di LMR più elevati per uve e fragole, in considerazione di una tolleranza all’importazione richiesta per usi autorizzati in Canada e valutata positivamente dall’EFSA sotto il profilo della sicurezza dei consumatori. Il provvedimento è immediatamente applicabile in tutti gli Stati membri dopo la sua entrata in vigore, che avviene il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione.

Modifica dell’allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 per fissare nuovi livelli massimi di residui di mandestrobin nelle uve e nelle fragole.

Ambito di applicazione

Si applica a tutti gli Stati membri dell’Unione europea, in quanto regolamento direttamente applicabile, e riguarda gli operatori della filiera alimentare e dei mangimi per i prodotti di origine vegetale e animale disciplinati dal regolamento (CE) n. 396/2005. L’intervento incide in particolare sui livelli massimi di residui (LMR) del mandestrobin nei prodotti alimentari, con modifica specifica per uve da tavola e uve da vino, nonché fragole, sulla base di una domanda di tolleranza all’importazione riferita a usi autorizzati in Canada. Restano ferme le altre categorie di prodotti e i relativi LMR già previsti nell’allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005, salvo quanto espressamente sostituito dall’allegato del presente regolamento.

Modifica dei livelli massimi di residui di mandestrobin nelle uve e nelle fragole

Il regolamento interviene sul quadro dei livelli massimi di residui (LMR) previsto dal regolamento (CE) n. 396/2005, limitatamente alla sostanza mandestrobin. La finalità è adeguare l’allegato II in risposta a una domanda di tolleranza all’importazione relativa a usi autorizzati in Canada su uve e fragole, verificati alla luce della sicurezza dei consumatori e del commercio internazionale.

Contesto e base normativa

La Commissione richiama il regolamento (CE) n. 396/2005, in particolare l’articolo 14, paragrafo 1, lettera a), come base per la modifica degli LMR. Nei considerando si precisa che i limiti per mandestrobin erano già fissati nell’allegato II e che la domanda è stata trattata secondo la procedura degli articoli 6, paragrafi 2 e 4, e 8 del medesimo regolamento.

Domanda di tolleranza all’importazione e iter di valutazione

La modifica trae origine da una richiesta di tolleranza all’importazione presentata per il mandestrobin usato in Canada su fragole e uve. Secondo il richiedente, gli impieghi autorizzati in Canada generano residui superiori agli LMR vigenti e rendono necessari limiti più elevati per evitare ostacoli commerciali all’importazione di tali prodotti. La domanda è stata esaminata dallo Stato membro interessato, che ha trasmesso alla Commissione la relazione di valutazione.

Valutazione scientifica dell’EFSA

L’Autorità europea per la sicurezza alimentare ha esaminato domanda e relazione di valutazione, concentrandosi sui rischi per i consumatori e, se del caso, per gli animali. L’EFSA ha concluso che i dati richiesti erano completi e che, sulla base della valutazione dell’esposizione di 27 gruppi di consumatori europei, le modifiche proposte erano accettabili dal punto di vista della sicurezza alimentare. È stato inoltre accertato che l’esposizione complessiva per tutta la vita non comporta il superamento della dose giornaliera ammissibile e, considerato il basso profilo di tossicità acuta, non occorre fissare una dose acuta di riferimento.

Modifiche introdotte all’allegato II

L’articolo 1 sostituisce la colonna relativa al mandestrobin nell’allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 con i valori riportati nell’allegato del regolamento. I principali LMR modificati sono:

  • uve: 5 mg/kg;
  • fragole: 3 mg/kg. Per molte altre categorie di prodotti restano previsti limiti pari a 0,01 mg/kg, indicati come limite inferiore di determinazione analitica, salvo i valori specificamente riportati per singole matrici nell’allegato.

Ambito materiale dell’allegato

L’allegato riproduce una tabella molto ampia di prodotti vegetali e animali soggetti a LMR per il mandestrobin, comprendendo frutta, ortaggi, legumi, semi oleaginosi, cereali, tè, caffè, infusioni di erbe, luppolo, spezie, prodotti di origine animale e altre categorie. Il testo precisa che per l’elenco completo dei prodotti di origine vegetale e animale ai quali si applicano gli LMR occorre fare riferimento all’allegato I del regolamento (CE) n. 396/2005.

Entrata in vigore ed effetti giuridici

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il testo ribadisce la natura obbligatoria in tutti i suoi elementi e la diretta applicabilità in ciascuno degli Stati membri, con effetto immediato nel sistema giuridico nazionale senza necessità di recepimento.

Disposizioni principali

Modifica dell’allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005

L’articolo 1 dispone la sostituzione della colonna relativa alla sostanza mandestrobin nell’allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 con i valori riportati nell’allegato del regolamento. La modifica introduce, tra l’altro, LMR pari a 5 mg/kg per le uve e 3 mg/kg per le fragole, mentre per numerose altre matrici restano applicabili i limiti indicati nell’allegato, spesso pari al limite inferiore di determinazione analitica (0,01 mg/kg).

Fondamento della modifica: tolleranza all’importazione e valutazione EFSA

Il regolamento recepisce una domanda di tolleranza all’importazione presentata ai sensi dell’articolo 6, paragrafi 2 e 4, del regolamento (CE) n. 396/2005 per il mandestrobin utilizzato in Canada su fragole e uve. La Commissione richiama la valutazione dello Stato membro ai sensi dell’articolo 8 e il parere motivato dell’EFSA, che ha ritenuto accettabili le modifiche richieste per la sicurezza dei consumatori, anche alla luce dell’esposizione dei 27 gruppi di consumatori europei considerati.

Valutazione del rischio e conclusioni scientifiche

L’EFSA ha concluso che tutte le prescrizioni relative ai dati risultavano soddisfatte e che l’esposizione complessiva lungo l’arco della vita non comportava il superamento della dose giornaliera ammissibile. L’Autorità ha inoltre rilevato, in ragione del basso profilo di tossicità acuta della sostanza, che non era necessario stabilire una dose acuta di riferimento.

Base giuridica di conformità degli LMR

La Commissione afferma che le modifiche degli LMR proposte sono conformi all’articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005, sulla base del parere dell’EFSA e degli altri fattori pertinenti alla materia. Il regolamento è adottato anche in coerenza con il parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi.

Entrata in vigore e applicabilità

L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il testo precisa inoltre che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiesicurezza alimentareresidui di pesticidicommercio internazionaleagricolturamangimi

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