Cassazione Penale, Sentenza n. 20539/2022 del 25/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la decisione di consegna all'Austria basandosi su tre motivi principali: 1) violazione e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento della causa facoltativa di rifiuto della consegna prevista dall'art. 18-bis lett.a) e b) della legge 22 aprile 2005, n. 69, sostenendo che per gli stessi fatti sarebbe pendente procedimento in Italia (con documentazione sopravvenuta che mostra che la maggior parte delle condotte sarebbe stata commessa in Italia); 2) illegittimità del mandato di arresto europeo perché emesso dalla Procura di Wiener Neustadt (autorità inquirente) e non da autorità giurisdizionale, con richiamo agli artt. 2 e 6 della legge 22 aprile 2005, n. 69 e agli artt. 13 e 111 Cost.; 3) mancata subordinazione della consegna alla condizione del rinvio in Italia per l'espiazione della pena ex art. 19 lett.b) (si sostiene che il ricorrente sia stabilmente dimorante in Italia da oltre cinque anni). Inoltre è stata eccepita l'illegittimità costituzionale della legge n. 69 relativamente ai termini ristretti per impugnare i provvedimenti (tre e cinque giorni) come lesivi del diritto di difesa.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Quanto al primo motivo, ha ritenuto che la pendenza del procedimento in Italia rileva solo se già esistente al momento di emissione e ricezione del mandato: nel caso di specie al momento dell'emissione del MAE non risultava alcuna indagine in Italia e la successiva iscrizione a seguito di un'autodenuncia è sopravvenuta; pertanto il motivo facoltativo di rifiuto non sussisteva. Sul secondo motivo, la Corte ha confermato che il MAE può essere emesso anche dall'autorità inquirente purché tale autorità sia indipendente nello svolgimento delle funzioni e sia garantito il controllo giurisdizionale; nel caso il mandato era stato autorizzato dal Tribunale di Wiener Neustadt, assicurando il sindacato giurisdizionale. Sul terzo motivo, la Corte ha ritenuto corretta la valutazione della Corte di appello secondo cui il ricorrente non era stabilmente residente in Italia per oltre cinque anni; tale valutazione è di merito e, dopo le modifiche normative, non è sindacabile in Cassazione per vizio di motivazione. La doglianza di illegittimità costituzionale dei termini per impugnare è stata dichiarata manifestamente infondata perché il ricorrente ha potuto esercitare il diritto di difesa e la riduzione dei termini è coerente con l'urgenza prevista dalla normativa Europea. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e la sentenza impugnata è stata confermata.
Norme richiamate
Questa legge disciplina il mandato di arresto europeo in Italia. La Corte ha interpretato le sue disposizioni nel senso che: l'art. 18-bis (lett. a) e b)) prevede il rifiuto facoltativo della consegna quando sia già pendente in Italia un procedimento per gli stessi fatti, ma la pendenza deve esistere al momento di ricezione della richiesta; l'art. 19 lett. b) consente di subordinare la consegna al rinvio per l'espiazione della pena se la persona è stabilmente dimorante in Italia da oltre cinque anni; l'art. 22 (termini per il ricorso) è stato modificato riducendo i termini di impugnazione, limitando in parte il sindacato di merito in Cassazione.
Art. 18-bis, lett. a) e b) della legge 22 aprile 2005, n. 69
Il motivo facoltativo di rifiuto per pendenza di procedimento nazionale opera solo se il procedimento italiano è già pendente al momento dell'emissione/trasmissione del MAE; elementi sopravvenuti non impediscono la consegna se non esisteva pendenza preesistente.
Art. 19, lett. b) della legge 22 aprile 2005, n. 69
La facoltà di subordinare la consegna al rinvio in Italia per l'espiazione della pena opera solo se il richiedente è stabilmente dimorante in Italia da almeno cinque anni; si tratta di verifica sullo stato di fatto che è di merito e non sindacabile in Cassazione dopo le modifiche normative.
Art. 22 della legge 22 aprile 2005, n. 69 (come modificato dall'art. 18 del d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 10)
La modifica ha ridotto i termini per il ricorso in Cassazione (da dieci a cinque giorni) contro i provvedimenti che decidono sulla consegna; la Corte ha ritenuto tali termini compatibili con il diritto di difesa alla luce dell'urgenza connessa all'esecuzione del MAE.
Ha modificato la disciplina interna (art. 22 legge n. 69) limitando il sindacato della Corte di cassazione sui provvedimenti di consegna e riducendo i termini per il ricorso, con effetto di restringere il controllo di merito in cassazione.
Decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio (Decisione quadro sul mandato di arresto europeo)
Richiamata dalla Corte per giustificare l'esigenza di trattare il MAE con massima urgenza; la normativa interna è stata interpretata in coerenza con tale principio di urgenza.
Costituzione italiana, artt. 13 e 111
Richiamati dal ricorrente in relazione alla presunta lesione dei diritti di libertà personale (art.13) e al diritto di difesa/processo equo (art.111). La Corte ha ritenuto che, nel caso concreto, non si sia verificata violazione di tali principi alla luce delle garanzie procedurali effettivamente esercitate.
Massime di principio
- La pendenza di un procedimento penale in Italia che impedisca la consegna ai sensi dell'art.18-bis opera solo se il procedimento italiano è già iniziato al momento dell'emissione e della ricezione del mandato di arresto europeo; atti sopravvenuti non bloccano automaticamente la consegna.
- Un mandato di arresto europeo può essere emesso anche da un'autorità inquirente (pubblico ministero) se, nello Stato emittente, tale autorità agisce con indipendenza e la decisione è soggetta a controllo giurisdizionale; la presenza di un'autorizzazione o controllo giudiziario è decisiva.
- La verifica dei presupposti per l'applicazione della clausola di rinvio per espiazione della pena (residenza stabile di oltre cinque anni) è una valutazione di merito e, dopo le modifiche normative, risulta in larga misura non sindacabile in Cassazione per vizio di motivazione.
- Le modifiche che riducono i termini processuali per ricorrere contro provvedimenti di consegna possono essere compatibili con il diritto di difesa se il sistema complessivo consente comunque l'effettivo esercizio delle garanzie difensive (es. deposito di memorie, facoltà di chiedere trattazione orale).
- La valutazione della tempestività e del contenuto delle prove o documenti sopravvenuti (es. autodenuncia depositata poco prima dell'udienza) va fatta considerando il momento di ricezione del MAE; l'immissione tardiva di elementi probatori non sempre pregiudica l'esecuzione.
- Sia le corti nazionali che la Corte di cassazione devono interpretare la normativa nazionale sul MAE in coerenza con il principio europeo di urgenza nell'esecuzione dei mandati di arresto.
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