Cassazione Penale, Ordinanza n. 04288/2026 del 02/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione impugnata resta quindi ferma quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di L'Aquila che aveva confermato il diniego delle circostanze attenuanti generiche. Con l'unico motivo ha denunciato vizio di motivazione, lamentandone mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità, sostenendo che la decisione non avrebbe adeguatamente considerato gli elementi favorevoli alla concessione delle attenuanti. La Corte di cassazione ha ritenuto la censura inammissibile in sede di legittimità e comunque manifestamente infondata, osservando che la motivazione di merito era congrua e priva di evidenti illogicità, fondata sulla valutazione complessiva delle modalità e circostanze del fatto e della capacità a delinquere desunta anche dai numerosi precedenti penali dell'imputato.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
Il vizio di motivazione denunciabile in cassazione è solo quello che emerge dal contrasto logico interno della sentenza con massime di esperienza o con le altre affermazioni contenute nel provvedimento; non è consentita una verifica della corrispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità il controllo sulla motivazione è circoscritto alla tenuta logica del ragionamento decisorio e non consente una nuova valutazione del materiale probatorio.
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è adeguatamente motivato quando il giudice di merito valorizza gli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti, senza dover esaminare analiticamente tutti i dati favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti.
- La presenza di numerosi precedenti penali e la complessiva valutazione delle modalità del fatto e della capacità a delinquere possono legittimare il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.
- Una censura che si limiti a prospettare una diversa lettura degli elementi di fatto, senza evidenziare una vera illogicità della motivazione, è inammissibile in cassazione.
Come è indicizzato
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