Corte di giustizia, Sentenza C-135/16
Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 25 luglio 2018. — Georgsmarienhütte GmbH e a. contro Bundesrepublik Deutschland. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta da Verwaltungsgericht Frankfurt am Main. — Rinvio pregiudiziale – Aiuti di Stato – Regime a sostegno delle fonti di energia rinnovabili e degli utenti a forte consumo d’energia – Decisione (UE) 2015/1585 – Validità alla luce dell’articolo 107 TFUE – Ricevibilità – Mancata proposizione di un ricorso di annullamento da parte delle ricorrenti nel procedimento principale. — Causa C-135/16
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte, in Grande Sezione, ha ritenuto irricevibile il rinvio pregiudiziale del Verwaltungsgericht Frankfurt am Main sulla validità della decisione della Commissione relativa al regime tedesco di sostegno all’elettricità da fonti rinnovabili e alle riduzioni della sovrattassa EEG per gli utenti a forte consumo di energia. Le società beneficiarie erano infatti legittimate a proporre un ricorso diretto di annullamento contro la decisione della Commissione, ma non lo avevano fatto. In tale situazione, non possono contestarne la validità davanti al giudice nazionale contro i provvedimenti di recupero adottati in esecuzione della decisione.
Validità di una decisione della Commissione sugli aiuti di Stato e ricevibilità del rinvio pregiudiziale quando i beneficiari non hanno impugnato la decisione ai sensi dell’articolo 263 TFUE
La questione giuridica
Se la decisione (UE) 2015/1585 della Commissione sia invalida nella parte in cui qualifica la limitazione della sovrattassa EEG come aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107 TFUE e ordina il recupero degli aiuti incompatibili; in via preliminare, se il rinvio pregiudiziale sia ricevibile nonostante le società beneficiarie non abbiano proposto un ricorso di annullamento avverso tale decisione ai sensi dell’articolo 263 TFUE.
Principio di diritto
La Corte dichiara irricevibile il rinvio pregiudiziale: un beneficiario di un aiuto di Stato, che sia certamente legittimato a proporre un ricorso di annullamento contro la decisione della Commissione ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE, deve far valere l’eventuale invalidità di tale decisione mediante tale rimedio diretto; se non lo fa, non può contestarne la validità dinanzi al giudice nazionale contro gli atti interni di esecuzione. Poiché le società ricorrenti erano direttamente e individualmente interessate dalla decisione impugnata e avrebbero potuto agire davanti al Tribunale, la mancata proposizione del ricorso di annullamento precludeva loro di sollevare utilmente la questione di validità nel giudizio nazionale.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Articolo 263 TFUE
- Articolo 107 TFUE
- Articolo 108, paragrafo 2, TFUE
- Decisione (UE) 2015/1585
- Decisione C(2013) 4424 final della Commissione
- Articoli 6 e 7 della decisione (UE) 2015/1585
- Articolo 3, paragrafi 1 e 2, della decisione (UE) 2015/1585
- Allegato III della decisione (UE) 2015/1585
- Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, articolo 54, terzo comma
- Decisione 88/591/CECA, CEE, Euratom del Consiglio del 24 ottobre 1988
Validità della decisione della Commissione sugli aiuti EEG e ricevibilità del rinvio pregiudiziale
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale di validità proposto dal Verwaltungsgericht Frankfurt am Main in una controversia tra quattro società siderurgiche del gruppo Georgsmarienhütte e la Repubblica federale di Germania. Al centro vi è la decisione (UE) 2015/1585 della Commissione, che ha qualificato come aiuto di Stato incompatibile il regime tedesco di riduzione della sovrattassa EEG per gli utenti a forte consumo di energia e ha ordinato il recupero delle somme indebitamente concesse.
Fatti e procedimento principale
Le società ricorrenti avevano ottenuto, per il 2013 e il 2014, una limitazione della sovrattassa EEG prevista dall’EEG 2012, su domanda al BAFA. Successivamente, il BAFA ha revocato con effetto retroattivo parte di tali riduzioni e ha respinto le opposizioni delle imprese, eseguendo la decisione della Commissione che imponeva il recupero degli aiuti incompatibili.
Normativa nazionale e decisione della Commissione
L’EEG 2012 prevede un meccanismo di compensazione dei costi dell’elettricità prodotta da fonti rinnovabili finanziato tramite sovrattassa EEG, trasferita in linea di principio ai consumatori finali. In deroga, gli articoli 40, 41 e 43 consentono alle imprese ad alta intensità energetica di ottenere una limitazione della sovrattassa. La Commissione, con la decisione controversa, ha ritenuto che tale limitazione costituisse aiuto di Stato: gli aiuti rientranti in alcune categorie erano considerati compatibili, mentre gli altri erano incompatibili e dovevano essere recuperati conformemente agli articoli 6, 7 e all’allegato III della decisione.
Questione pregiudiziale sollevata
Il giudice tedesco ha chiesto se la decisione della Commissione violasse il TFUE perché qualificava la limitazione della sovrattassa EEG come aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107 TFUE.
Ragionamento della Corte sulla ricevibilità
La Corte richiama la giurisprudenza TWD Textilwerke Deggendorf e le decisioni successive, secondo cui un soggetto certamente legittimato ad agire ex articolo 263, quarto comma, TFUE deve utilizzare il ricorso di annullamento entro i termini previsti, non potendo poi contestare validamente la decisione dinanzi ai giudici nazionali contro gli atti di esecuzione. Tale regola vale per ragioni di certezza del diritto e non è elusa dal ricorso pregiudiziale quando il soggetto aveva la possibilità concreta di impugnare la decisione dinanzi al Tribunale.
La Corte verifica quindi se le imprese fossero direttamente e individualmente interessate dalla decisione. Risponde affermativamente: gli articoli 6 e 7 della decisione impongono il recupero senza margine discrezionale alle autorità tedesche; inoltre le ricorrenti erano beneficiarie effettive delle riduzioni individuali della sovrattassa e rientravano in un gruppo di operatori sufficientemente individuabile al momento dell’adozione della decisione. Di conseguenza, erano certamente legittimate a impugnare la decisione della Commissione davanti al Tribunale.
La circostanza che le imprese avessero in precedenza impugnato la sola decisione di apertura del procedimento di indagine formale non cambia la conclusione, perché il Tribunale aveva dichiarato il non luogo a statuire su quei ricorsi e aveva respinto le domande di adeguamento delle conclusioni riferite alla decisione finale. Le società non hanno poi presentato un nuovo ricorso di annullamento avverso la decisione (UE) 2015/1585.
Decisione e dispositivo
Poiché le ricorrenti avrebbero potuto e dovuto contestare direttamente la decisione della Commissione ma non lo hanno fatto, non possono invocarne l’invalidità nel giudizio nazionale contro i provvedimenti di recupero. La domanda di pronuncia pregiudiziale è quindi dichiarata irricevibile.
Principi affermati
La sentenza ribadisce che:
- il beneficiario di un aiuto di Stato, se è certamente legittimato ad agire ex articolo 263, quarto comma, TFUE, deve impugnare direttamente la decisione della Commissione;
- la mancata proposizione del ricorso di annullamento impedisce di contestare la validità della decisione davanti al giudice nazionale tramite rinvio pregiudiziale o difesa incidentale;
- quando la decisione della Commissione ordina il recupero di aiuti individuali, i beneficiari sono di regola direttamente e individualmente interessati.
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