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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-84/17

Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 25 luglio 2018. — Société des produits Nestlé SA e.a. contre Mondelez UK Holdings & Services Ltd. — Impugnazione – Marchio dell’Unione europea – Marchio tridimensionale raffigurante la forma di una tavoletta di cioccolato a quattro barre – Impugnazione diretta contro alcuni punti della motivazione – Irricevibilità – Regolamento (CE) n. 207/2009 – Articolo 7, paragrafo 3 – Prova del carattere distintivo acquisito in seguito all’uso. — Cause riunite C-84/17 P, C-85/17 P e C-95/17 P

Giurisprudenza europea62017CJ0084

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte respinge tutte e tre le impugnazioni relative al marchio tridimensionale della tavoletta di cioccolato registrato da Nestlé. Dichiara irricevibile l’impugnazione di Mondelez perché diretta solo contro la motivazione della sentenza del Tribunale, e conferma che, per un marchio privo di distintività intrinseca in tutta l’Unione, il carattere distintivo acquisito deve risultare provato per l’intero territorio dell’Unione, anche se non è necessario fornire prove separate per ogni singolo Stato membro. Rimane quindi confermato l’annullamento della decisione dell’EUIPO da parte del Tribunale, poiché la commissione di ricorso non si era pronunciata su alcuni Stati membri rilevanti.

Marchio tridimensionale di una tavoletta di cioccolato: portata della prova del carattere distintivo acquisito in seguito all’uso ai fini della registrazione e irricevibilità dell’impugnazione limitata alla motivazione

La questione giuridica

Se, ai fini dell’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento n. 207/2009, un marchio dell’Unione europea privo di carattere distintivo intrinseco in tutta l’Unione debba aver acquisito carattere distintivo in seguito all’uso nel complesso del territorio dell’Unione, e se sia sufficiente una prova riferita a una parte sostanziale o alla maggior parte dell’Unione; inoltre, se un’impugnazione che mira soltanto a contestare alcuni punti della motivazione della sentenza del Tribunale, senza colpire il dispositivo, sia ricevibile.

Principio di diritto

Per un marchio dell’Unione europea privo di carattere distintivo intrinseco in tutta l’Unione, la registrazione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento n. 207/2009 richiede che il carattere distintivo sia acquisito in seguito all’uso nel complesso del territorio dell’Unione; non è però necessario provare separatamente tale acquisizione in ciascuno Stato membro, potendo la prova essere fornita globalmente o per gruppi di Stati, purché copra tutti gli Stati membri interessati. È inoltre irricevibile l’impugnazione che si limita a chiedere la modifica di singoli punti della motivazione della sentenza del Tribunale senza mirare all’annullamento del dispositivo.

Norme richiamate

  • Regolamento (CE) n. 207/2009
  • Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009
  • Articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 207/2009
  • Articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 207/2009
  • Articolo 52, paragrafi 1, 2 e 3, del regolamento (CE) n. 207/2009
  • Articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
  • Articolo 65 del regolamento (CE) n. 207/2009
  • Articolo 169, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte
  • Articolo 184, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte
  • Articolo 138, paragrafi 1 e 2, del regolamento di procedura della Corte
  • Articolo 140, paragrafo 3, del regolamento di procedura della Corte
  • Articolo 252 TFUE

Marchio tridimensionale raffigurante una tavoletta di cioccolato e prova del carattere distintivo acquisito in seguito all’uso

La Corte si pronuncia in un procedimento di impugnazione riunito concernente la registrazione, come marchio dell’Unione europea, della forma tridimensionale di una tavoletta di cioccolato a quattro barre. La controversia oppone Nestlé, Mondelez ed EUIPO e verte sia sulla ricevibilità di un’impugnazione limitata alla motivazione sia sull’interpretazione dell’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento n. 207/2009.

Fatti e procedimento amministrativo

Nestlé aveva chiesto la registrazione del segno tridimensionale nel 2002; il marchio era stato registrato nel 2006 per prodotti della classe 30, tra cui caramelle, prodotti di panetteria e pasticceria, biscotti, dolci e cialdoni. Nel 2007 Cadbury aveva chiesto la dichiarazione di nullità invocando, in particolare, l’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009. La divisione di annullamento dell’EUIPO aveva accolto la domanda, ma la seconda commissione di ricorso aveva poi annullato tale decisione, ritenendo che il marchio, pur privo di carattere distintivo intrinseco, avesse acquisito distintività in seguito all’uso ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 3.

Sentenza del Tribunale

Mondelez aveva proposto ricorso dinanzi al Tribunale. Quest’ultimo aveva accolto solo parzialmente le censure di Mondelez: aveva ritenuto errata la valutazione dell’uso per alcuni prodotti, ma aveva respinto le contestazioni relative all’uso nella forma registrata e al carattere distintivo acquisito. Sul punto decisivo, il Tribunale aveva affermato che la commissione di ricorso aveva errato nel ritenere sufficiente una prova riferita a una parte sostanziale dell’Unione, poiché per un marchio privo ab origine di distintività in tutta l’Unione il carattere distintivo acquisito deve risultare dimostrato nel complesso del territorio dell’Unione. Tuttavia, aveva anche rilevato che la commissione di ricorso non si era pronunciata su Belgio, Irlanda, Grecia e Portogallo, e aveva quindi annullato integralmente la decisione controversa.

Ricevibilità dell’impugnazione di Mondelez

La Corte dichiara irricevibile l’impugnazione proposta da Mondelez nella causa C‑85/17 P. Richiamando l’articolo 56 dello Statuto e l’articolo 169, paragrafo 1, del regolamento di procedura, afferma che l’impugnazione deve mirare all’annullamento del dispositivo della sentenza impugnata, non alla sola modifica di alcuni passaggi della motivazione. Nel caso di specie, Mondelez chiedeva soltanto di eliminare taluni punti della motivazione, mentre il dispositivo del Tribunale le era favorevole perché aveva annullato la decisione dell’EUIPO. La Corte esclude anche che la motivazione respinta dal Tribunale sia divenuta vincolante per la commissione di ricorso in forza del giudicato.

Interpretazione dell’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento n. 207/2009

La Corte respinge nel merito le impugnazioni di Nestlé e dell’EUIPO. Ribadisce che, per i marchi dell’Unione, il carattere unitario comporta che un segno privo di distintività intrinseca in tutta l’Unione può essere registrato solo se ha acquisito carattere distintivo in seguito all’uso nel complesso del territorio dell’Unione. Al tempo stesso, però, precisa che il regolamento non impone di fornire prove distinte per ciascuno Stato membro: la prova può essere globale o riferita a gruppi di Stati membri, e può tener conto di contesti commerciali transfrontalieri o di mercati nazionali affini per ragioni geografiche, culturali o linguistiche.

Distinzione tra fatti da provare e mezzi di prova

La Corte sottolinea la differenza tra il fatto da dimostrare e gli strumenti probatori. Non occorre che l’acquisizione della distintività sia provata separatamente in ogni Stato membro, ma gli elementi prodotti devono comunque consentire di accertare che la distintività è stata acquisita in tutti gli Stati membri nei quali il segno ne era privo ab origine. La valutazione della sufficienza delle prove spetta anzitutto all’EUIPO e poi al Tribunale, restando in linea di principio sottratta al sindacato della Corte in sede di impugnazione, salvo snaturamento.

Applicazione al caso concreto e conferma dell’annullamento

Nel caso concreto, la Corte conferma che il Tribunale non ha commesso errori di diritto nel ritenere che la commissione di ricorso dovesse pronunciarsi anche sulla percezione del marchio in Belgio, Irlanda, Grecia e Portogallo. Poiché tale pronuncia mancava, la decisione controversa era viziata. Ne consegue il rigetto delle impugnazioni di Nestlé ed EUIPO e, con esse, la conferma dell’annullamento della decisione dell’EUIPO.

Spese e dispositivo

Poiché tutte le impugnazioni sono state respinte, ciascuna parte sopporta le proprie spese, inclusa l’interveniente Marques. La Corte conclude dichiarando respinte le impugnazioni e ponendo le spese a carico di ciascuna parte per quanto di rispettiva competenza.

Come è indicizzato

Materiemarchi dell’unione europeaproprietà intellettualecarattere distintivo acquisitoimpugnazione e ricevibilitàonere e valutazione della prova

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