Corte di giustizia, Sentenza C-96/17
Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 25 luglio 2018. — Gardenia Vernaza Ayovi contro Consorci Sanitari de Terrassa. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Juzgado de lo Social de Terrassa. — Rinvio pregiudiziale – Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato – Conseguenze di un licenziamento disciplinare considerato “illegittimo” – Nozione di “condizioni di impiego” – Lavoratore a tempo indeterminato non permanente – Differenza di trattamento fra un lavoratore permanente e un lavoratore non permanente a tempo determinato o indeterminato – Reintegro del lavoratore o corresponsione di un’indennità. — Causa C-96/17
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha qualificato la misura nazionale sulla conseguenza del licenziamento illegittimo come "condizione di impiego" ai sensi della clausola 4 dell’accordo quadro. Ha però ritenuto che la diversa disciplina tra lavoratori permanenti e non permanenti della pubblica amministrazione sia giustificata dalle peculiarità del rapporto di impiego pubblico permanente, in particolare dalle esigenze di stabilità, imparzialità ed efficacia dell’amministrazione. Ne consegue che la normativa spagnola non viola il principio di non discriminazione dell’accordo quadro.
Licenziamento disciplinare illegittimo: la clausola 4 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato non osta a una normativa spagnola che prevede la reintegrazione obbligatoria per il lavoratore pubblico permanente, ma consente per il lavoratore a termine o a tempo indeterminato non permanente la scelta tra reintegrazione e indennità.
La questione giuridica
Se la clausola 4, punto 1, dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato debba essere interpretata nel senso che osta a una normativa nazionale secondo cui, in caso di licenziamento disciplinare dichiarato illegittimo, il lavoratore permanente al servizio della pubblica amministrazione è obbligatoriamente reintegrato, mentre il lavoratore a tempo determinato o il lavoratore a tempo indeterminato non permanente che svolga le stesse funzioni può non essere reintegrato e ricevere un’indennità; e se tale eventuale disparità possa essere giustificata anche alla luce dell’articolo 20 della Carta.
Principio di diritto
La clausola 4, punto 1, dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato non osta a una normativa nazionale che, nel settore pubblico, impone la reintegrazione del lavoratore permanente il cui licenziamento disciplinare sia stato dichiarato illegittimo, ma consente per il lavoratore a tempo determinato o a tempo indeterminato non permanente la sostituzione della reintegrazione con un’indennità, purché la differenza di trattamento sia giustificata da elementi precisi e concreti connessi al diverso contesto giuridico e fattuale dell’impiego pubblico permanente, e non da una mera previsione astratta di legge.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Direttiva 1999/70/CE
- Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato
- Clausola 2, punto 1, accordo quadro
- Clausola 3, punti 1 e 2, accordo quadro
- Clausola 4, punto 1, accordo quadro
- Clausola 5, punto 2, accordo quadro
- Articolo 20 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Articolo 56, paragrafo 1, Real Decreto Legislativo 2/2015
- Articolo 2, articolo 7, articolo 8, articolo 93 e articolo 96, paragrafo 2, Real Decreto Legislativo 5/2015
Licenziamento disciplinare illegittimo e reintegrazione nel lavoro pubblico
La Corte di giustizia, con sentenza nella causa C-96/17, si pronuncia su un rinvio pregiudiziale del Juzgado de lo Social n. 2 de Terrassa in materia di lavoro a tempo determinato e impiego pubblico spagnolo. Il nodo è la compatibilità con la clausola 4 dell’accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE della disciplina nazionale che impone la reintegrazione del dipendente pubblico permanente licenziato illegittimamente, ma lascia al datore di lavoro la scelta tra reintegrazione e indennità nei confronti del lavoratore a tempo determinato o a tempo indeterminato non permanente.
Fatti e procedimento principale
La sig.ra Gardenia Vernaza Ayovi, infermiera, era stata inizialmente assunta con contratto di "interinidad" e successivamente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato non permanente, nell’ambito di un rapporto poi ceduto al Consorci Sanitari de Terrassa. Dopo un’aspettativa per motivi personali, aveva chiesto la reintegrazione; l’ente le aveva offerto un impiego a tempo parziale, che ella aveva rifiutato. Seguito il licenziamento disciplinare, la lavoratrice aveva chiesto al giudice del lavoro spagnolo di dichiarare l’illegittimità del licenziamento e di ottenere o la reintegrazione con pagamento delle retribuzioni perdute, o l’indennità massima prevista dalla legge.
Questioni pregiudiziali
Il giudice del rinvio chiedeva, in sostanza:
- se la disciplina sulle conseguenze del licenziamento illegittimo rientri nella nozione di "condizioni di impiego" della clausola 4, punto 1;
- se costituisca discriminazione il fatto che il lavoratore permanente pubblico debba essere sempre reintegrato, mentre il lavoratore non permanente possa ricevere solo un’indennità;
- se, in alternativa, tale disparità possa essere giustificata alla luce dell’articolo 20 della Carta.
Normativa rilevante
La Corte richiama la direttiva 1999/70/CE e l’accordo quadro CES, UNICE e CEEP, in particolare:
- clausola 2, punto 1, sul campo di applicazione;
- clausola 3, punti 1 e 2, sulle definizioni di lavoratore a tempo determinato e comparabile a tempo indeterminato;
- clausola 4, punto 1, sul divieto di trattamento meno favorevole;
- clausola 5, punto 2, sui rapporti successivi e sulla conversione in rapporto a tempo indeterminato. Sono inoltre menzionati l’articolo 20 della Carta e la normativa spagnola, in particolare l’articolo 96, paragrafo 2, del Real Decreto Legislativo 5/2015, che impone la reintegrazione dell’agente contrattuale permanente nel caso di licenziamento disciplinare dichiarato illegittimo.
Ragionamento della Corte: applicabilità dell’accordo quadro
La Corte osserva preliminarmente che, poiché l’articolo 20 della Carta è stato concretizzato, per i lavoratori a tempo determinato, dalla direttiva 1999/70 e dalla clausola 4 dell’accordo quadro, la controversia va risolta alla luce di tale disciplina specifica. Rileva poi che la lavoratrice, secondo il giudice nazionale, rientra nella nozione di lavoratore a tempo determinato ai sensi della clausola 3, punto 1, e dunque nell’ambito di applicazione dell’accordo quadro.
La nozione di "condizioni di impiego"
La Corte ribadisce che la nozione di "condizioni di impiego" va intesa in senso ampio e comprende tutto ciò che attiene al rapporto di lavoro. In tale ottica, non sono escluse le regole sulle conseguenze dell’estinzione del rapporto, inclusa l’indennità dovuta per la cessazione del contratto. Per analogia, la disciplina della reintegrazione dopo un licenziamento disciplinare illegittimo ha il proprio fondamento nel rapporto di lavoro e rientra dunque nelle condizioni di impiego. Di conseguenza, la misura controversa è soggetta alla clausola 4, punto 1.
Comparabilità e differenza di trattamento
La Corte richiama il principio secondo cui situazioni comparabili non devono essere trattate diversamente, salvo giustificazione oggettiva. Spetta al giudice nazionale verificare se la sig.ra Vernaza Ayovi si trovi in una situazione comparabile a quella dei lavoratori permanenti assunti dallo stesso datore di lavoro. È comunque pacifico che esiste una differenza di trattamento: il lavoratore permanente pubblico, se licenziato illegittimamente, deve essere reintegrato; il lavoratore non permanente, invece, può essere soddisfatto con un’indennità.
Ragioni oggettive della disparità
La Corte accoglie la tesi della giustificazione oggettiva. Richiama la giurisprudenza secondo cui tali ragioni non possono consistere nel solo fatto che la differenza è prevista da una norma generale e astratta; occorrono elementi precisi e concreti, legati al particolare contesto del rapporto di lavoro, che rendano la misura idonea e necessaria rispetto a un obiettivo legittimo.
Nel caso del pubblico impiego permanente, la Corte valorizza le peculiarità del sistema di accesso e di tutela del posto di lavoro, come descritte dal governo spagnolo:
- reclutamento mediante procedura selettiva ispirata ai principi di uguaglianza, merito e capacità;
- esigenza di stabilità e permanenza del personale per garantire imparzialità, efficacia e indipendenza dell’amministrazione;
- conseguente esigenza di limitare il potere di recesso e di assicurare la reintegrazione automatica quale garanzia specifica del rapporto permanente.
Secondo la Corte, questo contesto giuridico e fattuale è diverso da quello dei lavoratori non permanenti. La reintegrazione obbligatoria dei dipendenti permanenti si inserisce quindi in un regime speciale del pubblico impiego e può giustificare la diversa disciplina rispetto al regime ordinario del diritto del lavoro.
Decisione e dispositivo
La Corte conclude che la clausola 4, punto 1, dell’accordo quadro deve essere interpretata nel senso che non osta alla normativa nazionale contestata. Ne deriva che, nel caso di un licenziamento disciplinare dichiarato illegittimo, è compatibile con il diritto dell’Unione che il lavoratore permanente della pubblica amministrazione sia reintegrato obbligatoriamente, mentre il lavoratore a tempo determinato o a tempo indeterminato non permanente possa ricevere un’indennità in alternativa alla reintegrazione.
Principio affermato
La sentenza conferma che il principio di parità di trattamento dei lavoratori a tempo determinato non impedisce agli Stati membri di prevedere, per il personale permanente del settore pubblico, tutele più intense contro il licenziamento illegittimo, quando tali tutele siano giustificate dalle caratteristiche strutturali dell’impiego pubblico e non costituiscano una discriminazione priva di base oggettiva.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza europea
- Sentenza · 25 lug 2018Corte di giustizia, Sentenza C-5/17
- Sentenza · 25 lug 2018Corte di giustizia, Sentenza C-84/17
- Sentenza · 25 lug 2018Corte di giustizia, Sentenza C-103/17
- Sentenza · 25 lug 2018Corte di giustizia, Sentenza C-107/17
- Sentenza · 25 lug 2018Corte di giustizia, Sentenza C-121/17
- Sentenza · 25 lug 2018Corte di giustizia, Sentenza C-129/17
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza europea →