Corte di giustizia, Sentenza C-103/17
Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 25 luglio 2018. — Messer France SAS contro Premier ministre e a. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État (Francia). — Rinvio pregiudiziale – Armonizzazione delle normative fiscali – Direttiva 92/12/CEE – Articolo 3, paragrafo 2 – Direttiva 2003/96/CE – Articoli 3 e 18 – Tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità – Accise – Esistenza di un’altra imposizione indiretta – Presupposti – Normativa nazionale che prevede un contributo al servizio pubblico dell’energia elettrica – Nozione di “finalità specifiche” – Rispetto di un livello minimo di tassazione. — Causa C-103/17
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha esaminato la compatibilità del CSPE francese con la disciplina UE sull’imposizione dell’elettricità. Ha chiarito che, nel periodo transitorio fino al 1° gennaio 2009, la Francia era tenuta solo a rispettare i livelli minimi di imposizione della direttiva 2003/96/CE. Ha inoltre stabilito che il CSPE non era un’accisa armonizzata, ma poteva essere qualificato come altra imposta indiretta soltanto per la parte diretta a una finalità ambientale specifica. Di conseguenza, i contribuenti possono chiedere il rimborso parziale della quota del prelievo riferita a finalità non specifiche, se non hanno traslato il tributo sui clienti.
Tassazione dell’elettricità in Francia: compatibilità del CSPE con le direttive 92/12/CEE e 2003/96/CE e diritto al rimborso parziale.
La questione giuridica
Se il mantenimento del contributo al servizio pubblico dell’energia elettrica (CSPE), istituito prima del recepimento della direttiva 2003/96/CE, dovesse essere valutato come altra imposizione indiretta ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 92/12/CEE, se una simile imposta potesse essere qualificata come imposta con finalità specifiche, se il rimborso dovesse essere totale o parziale in caso di finalità solo in parte specifiche, e se fino al 1° gennaio 2009 la Francia fosse tenuta solo a rispettare i livelli minimi di imposizione della direttiva 2003/96/CE.
Principio di diritto
L’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 92/12/CEE non subordina la legittimità di un’altra imposizione indiretta sull’elettricità all’esistenza di un’accisa armonizzata; un contributo come il CSPE non è un’accisa armonizzata ma può costituire un’altra imposizione indiretta solo per la parte destinata a una finalità specifica, qui la finalità ambientale di sostegno alla produzione da fonti rinnovabili e cogenerazione, mentre gli obiettivi puramente amministrativi o di coesione sociale e territoriale non sono finalità specifiche. Ne consegue che i contribuenti possono ottenere il rimborso parziale della quota del prelievo riferibile a finalità non specifiche, salvo traslazione dell’onere sui clienti, e che per la Francia, fino al 1° gennaio 2009, il solo obbligo derivante dalla direttiva 2003/96/CE era il rispetto dei livelli minimi di tassazione.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Direttiva 92/12/CEE
- Articolo 3, paragrafo 2, direttiva 92/12/CEE
- Articolo 6, paragrafo 1, direttiva 92/12/CEE
- Direttiva 2003/96/CE
- Articoli 1, 3, 4, 18 e 28 della direttiva 2003/96/CE
- Articolo 18, paragrafo 10, secondo comma, direttiva 2003/96/CE
Tassazione dell’elettricità in Francia: CSPE e diritto UE
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Conseil d’État francese in una controversia promossa da Messer France SAS, già Praxair, per ottenere la restituzione del contributo al servizio pubblico dell’energia elettrica (CSPE) versato tra il 2005 e il 2009. La Corte interpreta la direttiva 92/12/CEE e la direttiva 2003/96/CE in materia di imposizione dei prodotti energetici e dell’elettricità.
Fatti e procedimento principale
La società ricorrente contestava il CSPE sostenendo che si trattasse di un’imposizione indiretta incompatibile con il diritto dell’Unione, in particolare perché priva di finalità specifiche ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 92/12/CEE. Dopo il rigetto della domanda amministrativa e dei ricorsi dinanzi ai giudici amministrativi di primo e secondo grado, la controversia è giunta in cassazione dinanzi al Conseil d’État, che ha sollevato quattro questioni pregiudiziali.
Normativa rilevante
La Corte richiama:
- l’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 92/12/CEE, che consente ai prodotti soggetti ad accisa di essere gravati da altre imposizioni indirette aventi finalità specifiche, purché siano rispettate le regole di imposizione applicabili alle accise o all’IVA;
- l’articolo 6, paragrafo 1, della stessa direttiva, sull’esigibilità dell’accisa all’immissione in consumo;
- gli articoli 1, 3, 4, 18 e 28 della direttiva 2003/96/CE, che armonizza la tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità;
- l’articolo 18, paragrafo 10, secondo comma, della direttiva 2003/96/CE, che riconosceva alla Francia un periodo transitorio fino al 1° gennaio 2009.
Quarta questione: portata del periodo transitorio francese
La Corte afferma che, fino al 1° gennaio 2009, il solo obbligo gravante sulla Repubblica francese era il rispetto dei livelli minimi di imposizione previsti dalla direttiva 2003/96/CE. In quel periodo, dunque, la disciplina UE non imponeva ancora un completo adeguamento del regime francese dell’elettricità oltre al rispetto delle aliquote minime.
Prima questione: rapporto tra direttiva 92/12 e accisa armonizzata
La Corte esclude che l’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 92/12 subordini la possibilità di mantenere o introdurre altre imposizioni indirette sull’elettricità all’esistenza di un’accisa armonizzata. Il CSPE, nella configurazione esaminata, non poteva essere considerato un’accisa armonizzata; la sua compatibilità con il diritto UE va quindi valutata come quella di una possibile altra imposizione indiretta avente finalità specifiche.
Seconda questione: nozione di "finalità specifiche"
La Corte distingue tra le diverse componenti del CSPE.
- Finalità ambientale: la parte del gettito destinata a coprire i costi supplementari connessi all’obbligo di acquisto di energia elettrica da fonti rinnovabili e da cogenerazione persegue una finalità specifica, perché il gettito è vincolato a sostenere direttamente un obiettivo ambientale.
- Obiettivi di coesione territoriale e sociale: la perequazione tariffaria geografica e la riduzione del prezzo dell’elettricità per le famiglie in condizioni di precarietà non costituiscono finalità specifiche ai sensi della direttiva, trattandosi di obiettivi normalmente finanziabili dal bilancio statale.
- Obiettivi amministrativi: i costi di funzionamento del mediatore nazionale per l’energia e della Cassa depositi e prestiti per la gestione del CSPE non hanno carattere di finalità specifica, essendo spese generali del sistema.
Quanto al rispetto delle regole di imposizione, la Corte osserva che il CSPE presentava caratteristiche analoghe alle accise quanto a base imponibile, calcolo, esigibilità e controllo: era calcolato in funzione dei kWh consumati, diventava esigibile all’immissione in consumo ed era controllato dallo Stato tramite la Commission de régulation de l’énergie. La verifica finale spetta comunque al giudice nazionale.
Terza questione: rimborso parziale
La Corte precisa che, se solo alcune finalità del prelievo sono specifiche, il diritto dell’Unione consente un rimborso parziale, proporzionato alla quota del gettito destinata a finalità non specifiche. Il rimborso è però subordinato alla condizione che il tributo non sia stato traslato sui clienti finali: anche tale circostanza deve essere verificata dal giudice del rinvio.
Dispositivo
La Corte risponde che:
- fino al 1° gennaio 2009 la Francia era soggetta, quanto all’elettricità, solo all’obbligo di rispettare i livelli minimi di imposizione della direttiva 2003/96/CE;
- il CSPE non è un’accisa armonizzata e va valutato come possibile altra imposizione indiretta ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 92/12/CEE;
- il CSPE può essere qualificato come altra imposizione indiretta solo in relazione alla sua finalità ambientale;
- i contribuenti possono ottenere il rimborso parziale della parte del tributo riferita a finalità non specifiche, salvo traslazione dell’onere sui clienti.
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