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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-5/17

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 25 luglio 2018. — Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs contro DPAS Limited. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Upper Tribunal (Tax and Chancery Chamber). — Rinvio pregiudiziale – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Direttiva 2006/112/CE – Esenzione – Articolo 135, paragrafo 1, lettera d) – Operazioni relative ai pagamenti e ai giroconti – Nozione – Ambito di applicazione – Piano di pagamento per cure odontoiatriche mediante addebito diretto. — Causa C-5/17

Giurisprudenza europea62017CJ0005

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha chiarito i confini dell'esenzione IVA per le operazioni relative ai pagamenti e ai giroconti. Un servizio di gestione di piani odontoiatrici con addebito diretto, anche se essenziale per l'esecuzione dei pagamenti, resta imponibile se ha natura amministrativa e non produce direttamente il trasferimento dei fondi. La sentenza distingue tale ipotesi dalle vere operazioni finanziarie e conferma che l'indispensabilità del servizio non è decisiva.

Esenzione IVA per operazioni relative a pagamenti e giroconti: un servizio di gestione di addebiti diretti per piani odontoiatrici, pur necessario al trasferimento delle somme, non rientra nell'articolo 135, paragrafo 1, lettera d), della direttiva IVA perché ha natura meramente amministrativa.

La questione giuridica

Se un servizio consistente nel far prelevare, tramite addebito diretto, una somma dal conto del paziente e nel trasferirla, dedotta la remunerazione del prestatore, ai conti del dentista e dell'assicuratore sia un'operazione relativa ai pagamenti o ai giroconti esente da IVA ai sensi dell'articolo 135, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2006/112/CE; in via connessa, se la giurisprudenza Axa UK o le sentenze Bookit e National Exhibition Centre conducano a una diversa qualificazione.

Principio di diritto

L'articolo 135, paragrafo 1, lettera d), della direttiva IVA non si applica a un servizio che si limita a predisporre e gestire, in via amministrativa, l'addebito diretto delle somme dal conto del paziente e la loro successiva ripartizione verso dentista e assicuratore, se il prestatore non compie esso stesso il trasferimento dei fondi né realizza, in quanto tale, le modifiche giuridiche ed economiche tipiche di un'operazione di pagamento o di giroconto. Il fatto che il servizio sia indispensabile al pagamento o che il prestatore sia diretto dal debitore non basta a renderlo esente.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Direttiva 2006/112/CE
  • Articolo 2, paragrafo 1, lettera c), direttiva 2006/112/CE
  • Articolo 135, paragrafo 1, lettera d), direttiva 2006/112/CE
  • Value Added Tax Act 1994

Esenzione IVA per i servizi di addebito diretto nei piani odontoiatrici

La pronuncia, resa in sede di rinvio pregiudiziale dall'Upper Tribunal (Tax and Chancery Chamber) del Regno Unito, riguarda l'interpretazione dell'articolo 135, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2006/112/CE in materia di esenzione IVA per le operazioni relative ai pagamenti e ai giroconti. La controversia opponeva l'amministrazione tributaria britannica alla DPAS Limited, società che gestisce piani di cure odontoiatriche e i relativi pagamenti mediante addebito diretto.

Fatti e procedimento principale

La DPAS elaborava e amministrava piani di cure odontoiatriche offerti ai dentisti e commercializzati ai pazienti. Dal 1o gennaio 2012 la struttura contrattuale era stata modificata: il paziente autorizzava la DPAS a gestire e amministrare il piano e a trattenere una parte del pagamento mensile; la DPAS riceveva l'importo con addebito diretto dal conto del paziente e poi trasferiva le somme dovute al dentista e all'assicuratore, trattenendo la propria remunerazione. L'amministrazione tributaria riteneva che tale servizio fosse imponibile, mentre la DPAS sosteneva che si trattasse di un'operazione relativa ai pagamenti o ai giroconti esente da IVA. Il giudice nazionale ha quindi chiesto alla Corte se il servizio rientrasse nell'esenzione e quale rilevanza avesse la precedente sentenza Axa UK nonché la successiva giurisprudenza Bookit e National Exhibition Centre.

Questioni pregiudiziali

Il giudice del rinvio chiedeva, in sostanza:

  • se il servizio di gestione del pagamento mediante addebito diretto, con successivo trasferimento delle somme al dentista e all'assicuratore, costituisca un'operazione relativa ai pagamenti o ai giroconti esente ai sensi dell'articolo 135, paragrafo 1, lettera d), della direttiva IVA;
  • quali siano i principi per stabilire se il medesimo servizio rientri o meno nella nozione di "ricupero dei crediti";
  • se la qualificazione dipenda dal fatto che il servizio sia reso al creditore o al debitore.

Normativa rilevante

La Corte richiama anzitutto l'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), della direttiva IVA, che assoggetta a IVA le prestazioni di servizi onerose, e l'articolo 135, paragrafo 1, lettera d), che esenta le operazioni relative a depositi, conti correnti, pagamenti, giroconti, crediti, assegni e altri effetti commerciali, ad eccezione del ricupero dei crediti. La decisione menziona anche il precedente regime della sesta direttiva 77/388/CEE, di contenuto sostanzialmente identico sul punto, e il diritto nazionale del Regno Unito, che prevedeva l'esenzione per il pagamento, trasferimento o riscossione di denaro e per taluni servizi di intermediazione finanziaria.

Ragionamento della Corte sulle operazioni di pagamento e giroconto

La Corte ribadisce che le esenzioni IVA vanno interpretate restrittivamente e che le nozioni contenute nell'articolo 135, paragrafo 1, della direttiva IVA sono autonome del diritto dell'Unione. Per qualificare un'operazione come relativa ai pagamenti o ai giroconti, occorre che il servizio produca le modifiche giuridiche ed economiche tipiche del trasferimento di una somma di denaro. Nel caso della DPAS, il servizio consisteva nel chiedere agli istituti finanziari di prelevare una somma dal conto del paziente e, successivamente, di trasferirla, al netto della remunerazione della DPAS, ai conti del dentista e dell'assicuratore. Secondo la Corte, la DPAS non effettuava essa stessa i trasferimenti, ma si limitava a sollecitare le banche a eseguirli: si trattava quindi di una prestazione amministrativa o tecnica, non di un'operazione finanziaria esente. La Corte sottolinea inoltre che il fatto che il servizio sia indispensabile per consentire il pagamento non basta a renderlo esente. Né assume rilievo decisivo che la DPAS abbia riorganizzato i rapporti contrattuali per far sì che il servizio fosse formalmente reso anche ai pazienti.

Rapporto con la giurisprudenza precedente

La Corte chiarisce che la sentenza Axa UK non aveva ampliato la nozione di operazioni relative ai pagamenti o ai giroconti, ma si era concentrata sul diverso profilo del ricupero dei crediti. Le sentenze Bookit e National Exhibition Centre confermano invece che i servizi meramente preliminari o amministrativi, anche se indispensabili per il pagamento, non rientrano nell'esenzione. La distinzione chiave è quindi tra:

  • servizi che realizzano direttamente il trasferimento dei fondi e le conseguenti modifiche giuridiche ed economiche;
  • servizi che si limitano a preparare, coordinare o richiedere tale trasferimento senza eseguirlo in proprio.

Decisione della Corte

La Corte risponde che l'articolo 135, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2006/112/CE deve essere interpretato nel senso che l'esenzione IVA per le operazioni relative ai pagamenti e ai giroconti non si applica a un servizio come quello della DPAS. Poiché tale servizio ha natura essenzialmente amministrativa e non realizza in sé il trasferimento dei fondi, esso resta imponibile. Conseguentemente, la Corte dichiara che non occorre rispondere alla seconda questione relativa al ricupero dei crediti.

Come è indicizzato

Materieivaesenzioni fiscaliservizi di pagamentogirocontiattività finanziarie

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