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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-107/17

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 25 luglio 2018. — «Aviabaltika» UAB contro BAB Ūkio bankas. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Lietuvos Aukščiausiasis Teismas. — Rinvio pregiudiziale – Direttiva 2002/47/CE – Escussione della garanzia finanziaria – Avvio di una procedura di insolvenza nei confronti del beneficiario della garanzia – Evento determinante l’escussione della garanzia – Inclusione della garanzia finanziaria nella massa fallimentare – Obbligo di soddisfare i crediti in primo luogo mediante la garanzia finanziaria. — Causa C-107/17

Giurisprudenza europea62017CJ0107

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte interpreta la direttiva 2002/47 sui contratti di garanzia finanziaria in senso favorevole alla tenuta della garanzia anche in caso di insolvenza del beneficiario. Ribadisce che gli Stati membri devono assicurare l’efficacia della garanzia nonostante l’apertura della procedura di insolvenza, ma non possono trasformare la disciplina in un obbligo generale per il beneficiario di escutere prima quella garanzia. La questione relativa a un eventuale privilegio del datore nella procedura di insolvenza del beneficiario viene dichiarata irricevibile.

Contratti di garanzia finanziaria: la Corte chiarisce che la garanzia può essere escussa anche se l’insolvenza del beneficiario è già aperta e che il beneficiario non è in linea di principio obbligato a soddisfarsi prima sulla garanzia.

La questione giuridica

Se l’articolo 4, paragrafo 5, della direttiva 2002/47/CE imponga agli Stati membri di garantire che una garanzia finanziaria resti escutibile e non confluisca nella massa fallimentare del beneficiario, quando l’evento di escussione sopravviene dopo l’apertura della procedura di insolvenza del beneficiario; se la direttiva imponga al beneficiario l’obbligo di escutere prioritariamente la garanzia rispetto agli altri beni del datore; e se il datore, avendo pagato con altri beni, debba essere privilegiato nella procedura di insolvenza del beneficiario.

Principio di diritto

L’articolo 4, paragrafo 5, della direttiva 2002/47/CE impone agli Stati membri di prevedere un quadro normativo che consenta al beneficiario di una garanzia finanziaria con costituzione di garanzia reale di escutere effettivamente la garanzia e di soddisfare su di essa il proprio credito anche se l’evento di escussione si verifica dopo l’apertura della procedura di insolvenza nei suoi confronti; tuttavia, la direttiva non impone al beneficiario un obbligo legale di agire in primo luogo sulla garanzia, che resta disciplinato anzitutto dalle clausole contrattuali, e la terza questione sul privilegio del datore nella procedura di insolvenza del beneficiario è irricevibile perché ipotetica.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Direttiva 2002/47/CE
  • Direttiva 2009/44/CE
  • Articolo 4 della direttiva 2002/47/CE
  • Articolo 8 della direttiva 2002/47/CE
  • Articolo 2, paragrafo 1, lettere c), f), j) e l), della direttiva 2002/47/CE

Contratti di garanzia finanziaria e insolvenza del beneficiario

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Corte suprema lituana) nell’ambito di una controversia tra Aviabaltika UAB e Ūkio bankas AB, in liquidazione. Il tema centrale è l’interpretazione della direttiva 2002/47/CE sui contratti di garanzia finanziaria, come modificata dalla direttiva 2009/44/CE, con particolare riguardo agli effetti dell’apertura di una procedura di insolvenza nei confronti del beneficiario della garanzia.

Fatti e procedimento principale

Aviabaltika e Ūkio bankas avevano stipulato nel 2011 e nel 2012 contratti di garanzia, con fondi depositati da Aviabaltika su un conto presso la banca a titolo di garanzia reale. Successivamente Ūkio bankas aveva concluso contratti di controgaranzia con Commerzbank, che a sua volta aveva garantito impegni verso i partner contrattuali di Aviabaltika.

Dopo l’apertura della procedura di insolvenza nei confronti di Ūkio bankas, si verificò l’evento che legittimava l’escussione della garanzia: Aviabaltika non adempì le proprie obbligazioni verso i beneficiari finali delle garanzie, e Commerzbank dovette adempiere, prelevando parte dei fondi che Ūkio bankas aveva costituito in garanzia. I giudici lituani di merito ritennero che i fondi costituissero parte della massa fallimentare della banca e che il diritto della banca di disporne fosse limitato dalla disciplina interna dell’insolvenza.

Questioni pregiudiziali sottoposte alla Corte

Il giudice del rinvio chiese, in sostanza:

  • se l’articolo 4, paragrafo 5, della direttiva 2002/47 imponga agli Stati membri di escludere la garanzia finanziaria dalla massa fallimentare del beneficiario insolvente;
  • se l’articolo 4, paragrafi 1 e 5, imponga al beneficiario di escutere in primo luogo la garanzia finanziaria prima di ricorrere ad altri beni del datore;
  • se, in caso di pagamento effettuato dal datore con altri beni, la direttiva pretenda che il datore sia privilegiato, nella procedura di insolvenza del beneficiario, rispetto agli altri creditori.

Normativa rilevante

La Corte richiama in particolare:

  • il considerando 3 della direttiva 2002/47, che evidenzia le finalità di integrazione ed efficienza del mercato finanziario e di stabilità del sistema finanziario;
  • l’articolo 2, paragrafo 1, lettere c), f), j) e l), che definisce, tra l’altro, il contratto di garanzia finanziaria con costituzione di garanzia reale, le obbligazioni finanziarie garantite, le procedure di liquidazione e l’evento determinante l’escussione della garanzia;
  • l’articolo 4, paragrafi 1, 4 e 5, sulla possibilità di realizzare la garanzia e sulla sua efficacia nonostante l’avvio o il proseguimento di una procedura di insolvenza;
  • l’articolo 8, che disciplina la disapplicazione di talune norme in materia di insolvenza.

Ragionamento della Corte sulla prima questione

La Corte osserva che il testo dell’articolo 4, paragrafo 5, è inequivoco: il contratto di garanzia finanziaria deve produrre effetto conformemente ai suoi termini nonostante l’apertura o il proseguimento di una procedura di insolvenza nei confronti del datore o del beneficiario. La disposizione non distingue tra insolvenza del datore e insolvenza del beneficiario.

Richiamando la propria precedente giurisprudenza, la Corte ribadisce che la direttiva 2002/47 mira a ridurre gli oneri formali, aumentare la certezza giuridica delle garanzie e limitare gli effetti di contagio nel sistema finanziario. Un’interpretazione che facesse diventare inefficace la garanzia a causa dell’insolvenza del beneficiario frustrerebbe tali obiettivi e rischierebbe di imporre al datore un pagamento duplicato.

La Corte aggiunge che spetta agli Stati membri scegliere gli strumenti giuridici idonei a garantire l’effetto utile della garanzia; tra questi può rientrare anche la regola secondo cui la garanzia non entra nella massa fallimentare del beneficiario.

Ragionamento della Corte sulla seconda questione

Quanto all’asserito obbligo per il beneficiario di escutere prima la garanzia, la Corte rileva che la formulazione dell’articolo 4, paragrafo 1, indica una facoltà, non un dovere. Le espressioni che rinviano ai termini del contratto evidenziano la priorità dell’autonomia contrattuale.

Anche il contesto normativo conferma che l’"evento determinante l’escussione della garanzia" è definito come l’inadempimento o altro evento analogo convenuto tra le parti, e che la disciplina valorizza le clausole contrattuali. In assenza di pattuizioni specifiche, la Corte ritiene che, per realizzare gli obiettivi della direttiva, il beneficiario debba normalmente soddisfarsi anzitutto sulla garanzia prima di aggredire altri beni del datore, ma ciò non si traduce in un obbligo giuridico generale imposto dalla direttiva.

La risposta è quindi negativa: la direttiva non impone al beneficiario l’obbligo di recuperare in primo luogo il credito dalla garanzia.

Terza questione: irricevibilità

La terza questione verteva sull’eventuale privilegio del datore di garanzia nella procedura di insolvenza del beneficiario, qualora il beneficiario avesse soddisfatto il proprio credito con altri beni del datore. La Corte la dichiara irricevibile perché ipotetica: dalla domanda di rinvio non emerge che il giudice nazionale debba pronunciarsi su un concreto recupero del credito del datore nella procedura di insolvenza, né sono indicate norme interne decisive sul punto.

Dispositivo e principio affermato

La Corte dichiara che:

  • l’articolo 4, paragrafo 5, della direttiva 2002/47 impone agli Stati membri di adottare una normativa che consenta al beneficiario di una garanzia finanziaria con costituzione di garanzia reale di recuperare il proprio credito dalla garanzia anche se l’evento di escussione si verifica dopo l’apertura della procedura di insolvenza nei suoi confronti;
  • l’articolo 4, paragrafi 1 e 5, non impone al beneficiario l’obbligo di escutere prioritariamente quella garanzia;
  • la terza questione è irricevibile.

La sentenza conferma quindi la robustezza del regime europeo delle garanzie finanziarie e il suo orientamento a preservare l’effettività delle garanzie anche in presenza di insolvenza, nel rispetto dell’autonomia contrattuale delle parti.

Come è indicizzato

Materiecontratti di garanzia finanziariainsolvenzadiritto bancariomercati finanziarigaranzie reali

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