Sentenza del 31/03/2015 n. 6522 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della CTR Piemonte deducendo, in primo luogo, la nullità dell'intero giudizio: la società aveva proposto il ricorso tributario il 27 febbraio 2006, ma era stata cancellata dal registro delle imprese il 31 dicembre 2005 e, quindi, al momento dell'avvio del giudizio era già estinta e priva di capacità processuale. In via subordinata, l'Agenzia contestava anche la corretta qualificazione fiscale delle operazioni del consorzio, sostenendo che costi e utili venissero trasferiti alle consorziate mediante una compensazione non dichiarata.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendo che la società, essendo già estinta al momento della proposizione del ricorso, non potesse validamente agire in giudizio. L'inammissibilità del ricorso originario era rilevabile d'ufficio e non poteva essere sanata dalla successiva costituzione dei soci, che non si erano costituiti nel giudizio di primo grado. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata cassata senza rinvio ai sensi dell'art. 382, comma 3, c.p.c., poiché la causa non poteva essere proposta. Le spese di tutti i gradi sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
Art. 2495 c.c.
A seguito della cancellazione dal registro delle imprese la società si estingue
La cancellazione dal registro delle imprese determina l'estinzione della società e la perdita della capacità di stare in giudizio.
Artt. 75 e 83 c.p.c.
La capacità processuale e la validità della procura presuppongono l'esistenza del soggetto che agisce in giudizio; una società già estinta non può validamente conferire mandato difensivo né proporre un ricorso.
Artt. 10, 11 e 12 del D.Lgs. n. 546/1992
Nel processo tributario la legittimazione e la capacità di stare in giudizio spettano a soggetti esistenti e validamente rappresentati; il ricorso proposto da una società già estinta è inammissibile.
Art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Consente di denunciare in cassazione la nullità del procedimento o della sentenza, come nel caso di instaurazione del giudizio nei confronti o da parte di un soggetto privo di capacità processuale.
Art. 382, comma 3, c.p.c.
Quando la causa non poteva essere proposta, la Corte di Cassazione cassa la sentenza senza rinvio.
Art. 2602 c.c.
Richiamato dall'Agenzia per contestare la qualificazione e il funzionamento del consorzio e il modo in cui venivano imputati costi e utili alle consorziate; la questione non è stata esaminata perché assorbita.
Art. 1241 c.c.
Richiamato in relazione alla compensazione utilizzata dal consorzio per trasferire in modo occulto costi e utili; la Corte non ha deciso nel merito per l'inammissibilità del ricorso originario.
Art. 37-bis del D.P.R. n. 600/1973
Richiamato dall'Agenzia in tema di abuso del diritto e contestazione di operazioni prive di valide ragioni economiche; il motivo è rimasto assorbito.
Art. 92 del D.P.R. n. 917/1986
Richiamato con riguardo alla determinazione fiscale dei costi e degli utili; la Corte non ha affrontato la questione sostanziale.
Art. 4, commi 2 e 4, del D.P.R. n. 633/1972
Richiamato in relazione alla rilevanza IVA dell'attività consortile; la questione non è stata esaminata perché il giudizio era originariamente inammissibile.
SS.UU. n. 6070/2013 e n. 15295/2014
La cancellazione della società dal registro delle imprese ne determina l'estinzione e la perdita della capacità processuale. I soci subentrano nei rapporti residui secondo il fenomeno successorio, ma la loro successiva costituzione non sana automaticamente un giudizio iniziato dalla società quando era già estinta.
Massime di principio
- Prima di proporre o ricevere un ricorso occorre verificare l'esistenza giuridica e la capacità processuale della società alla data di instaurazione del giudizio.
- Un ricorso presentato da una società dopo la sua cancellazione dal registro delle imprese è, in linea generale, inammissibile perché proveniente da un soggetto estinto e privo di capacità processuale.
- L'inammissibilità derivante dall'estinzione della società può essere rilevata d'ufficio anche in corso di causa e non viene normalmente sanata dalla successiva costituzione dei soci.
- Quando il giudizio non poteva essere proposto sin dall'origine, la Cassazione può cassare la sentenza senza rinvio, senza esaminare le questioni di merito fiscale o contrattuale.
- La cancellazione della società non elimina necessariamente i rapporti sostanziali residui, che possono trasferirsi ai soci; tuttavia, per proseguire o iniziare validamente un processo occorre individuare e coinvolgere correttamente i successori.
- Le contestazioni sulle modalità di ribaltamento di costi e utili consortili devono essere valutate nel merito solo dopo aver verificato la regolare capacità e legittimazione processuale delle parti.
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