Sentenza del 31/03/2015 n. 316 - Comm. Trib. Prov. Bergamo
IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ - ESPOSIZIONE LOGO AZIENDALE - MEZZI DI PROPRIETÀ PER TRASPORTO BENI AZIENDALI - Non dovuta.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda l'assoggettamento all'imposta comunale sulla pubblicità dell'esposizione del solo logo aziendale su mezzi di proprietà della società, utilizzati per il trasporto di beni aziendali. La società ha contestato la debenza dell'imposta sostenendo che i mezzi non erano utilizzati per svolgere attività pubblicitaria verso terzi, ma esclusivamente per finalità operative interne e per il trasporto dei propri beni.
La decisione
La pretesa impositiva è stata esclusa. Ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. 507/1993, letto alla luce della Circolare del Dipartimento delle Politiche fiscali del 18 aprile 2002 n. 2, l'imposta non è dovuta quando risultano pacificamente accertati la proprietà dei mezzi in capo alla società, la presenza sugli stessi del solo logo aziendale e l'utilizzo dei veicoli per il trasporto dei beni aziendali. In tali condizioni, l'esposizione del logo non integra una fattispecie imponibile di pubblicità.
Norme richiamate
La disposizione disciplina l'imposta sulla pubblicità effettuata mediante veicoli. La sua applicazione, secondo l'interpretazione richiamata, non comporta automaticamente l'imposizione quando il mezzo è di proprietà dell'impresa, reca soltanto il logo aziendale ed è impiegato per il trasporto dei beni dell'impresa stessa.
Circolare del Dipartimento delle Politiche fiscali 18 aprile 2002 n. 2
La circolare è utilizzata come criterio interpretativo per escludere l'imposta nei casi in cui la presenza del logo sui mezzi aziendali sia collegata all'identificazione del proprietario e all'uso operativo dei veicoli, senza autonoma finalità pubblicitaria.
Massime di principio
- L'esposizione del solo logo aziendale su mezzi di proprietà dell'impresa non determina automaticamente l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità.
- Per escludere l'imposta è rilevante dimostrare congiuntamente la proprietà dei veicoli, la presenza del solo logo o marchio identificativo e l'utilizzo dei mezzi per il trasporto di beni aziendali.
- La valutazione dipende dalla funzione concreta del messaggio: un segno meramente identificativo del proprietario può non essere pubblicità imponibile, mentre diciture promozionali, offerte, recapiti o messaggi rivolti ad attrarre clientela possono integrare una forma pubblicitaria.
- La società dovrebbe conservare documentazione idonea a provare la proprietà dei mezzi e il loro effettivo impiego per esigenze aziendali, poiché l'esenzione presuppone la verifica concreta di tali elementi.
- La presenza di elementi ulteriori rispetto al solo logo, o l'utilizzo dei veicoli per finalità promozionali autonome, può comportare una diversa valutazione e rendere dovuta l'imposta.
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