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Sentenza

Sentenza del 31/03/2015 n. 7 - Comm. Trib. Reg. Valle d'Aosta

Oggetto: debenza tributi recuperati a tassazione - componenti negativi reddito - prova della sussistenza

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Dal testo disponibile non emerge il dispositivo concreto della sentenza, né è possibile stabilire se il ricorso sia stato accolto o respinto. È tuttavia enunciato il principio secondo cui l'irregolare o omessa registrazione contabile non esclude di per sé la deducibilità dei componenti negativi, quando il contribuente li provi con mezzi alternativi dotati dei requisiti di certezza e precisione.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguarda la deducibilità di componenti negativi del reddito recuperati a tassazione, in particolare se la loro mancata o irregolare registrazione nelle scritture contabili impedisca automaticamente la deduzione. Il principio richiamato è che, a seguito dell'abrogazione del comma 6 dell'articolo 75 del DPR 917/1986 da parte dell'articolo 5 del DPR 695/1996, la sussistenza dei componenti negativi può essere provata anche mediante elementi diversi dalle scritture contabili, purché tali elementi dimostrino con certezza e precisione l'effettività dei costi.

Norme richiamate

  • Articolo 5 del DPR 695/1996

    ha abrogato il comma 6 dell'articolo 75 del DPR 917/1986

    L'abrogazione elimina il precedente automatismo che escludeva la deducibilità dei costi non risultanti, o risultanti irregolarmente, dalle scritture contabili.

  • Articolo 75, comma 6, del DPR 917/1986

    escludeva la deducibilità delle spese o altri componenti negativi in caso di omessa od irregolare registrazione nelle apposite scritture contabili

    La disposizione è indicata come abrogata; pertanto, la sola irregolarità contabile non è sufficiente, di per sé, a negare la deduzione.

Massime di principio

  • La mancata o irregolare contabilizzazione di un costo non comporta automaticamente l'indeducibilità, se la norma applicabile non prevede più tale sanzione.
  • Il contribuente deve comunque dimostrare l'effettiva esistenza del componente negativo e la sua riferibilità all'attività d'impresa.
  • La prova può essere fornita anche con documenti e presunzioni diversi dalle scritture contabili, ma deve possedere i requisiti di certezza e precisione.
  • La mera allegazione del costo non è sufficiente: occorrono elementi verificabili, quali fatture, contratti, pagamenti, corrispondenza commerciale o altra documentazione idonea.
  • L'Amministrazione finanziaria può contestare la deduzione quando la prova alternativa sia generica, contraddittoria o non consenta di determinare con sufficiente attendibilità l'esistenza e l'ammontare del costo.

Testo integrale

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