Sentenza del 31/03/2015 n. 17 - Comm. Trib. Prov. Aosta
Oggetto: TARSU - Fermo Amministrativo e atti presupposti (cartelle di pagamento). 1. Proporzionalità tra conseguenze del fermo amministrativo ed entità del credito da recuperare - Sussistenza.2. Preavviso di fermo amministrativo e avvio di procedimento amministrativo. Equivalenza.3. Obbligo di ulteriori solleciti per preavvisi di fermo amministrativo riguardanti debiti superiori a mille euro - Non sussistenza.4. Avviso di ricevimento della raccomandata. Atto pubblico facente fede fino a querela di falso. Sussistenza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha contestato la legittimità del fermo amministrativo, deducendo la sproporzione tra l'entità dei debiti tributari e il danno derivante dal fermo di un veicolo di notevole valore, l'asserita mancata comunicazione di avvio del procedimento, l'assenza di ulteriori solleciti per debiti superiori a mille euro e la nullità delle notifiche delle cartelle, i cui avvisi di ricevimento risultavano sottoscritti da persona della quale non era chiaramente indicata la qualità o la relazione con il destinatario.
La decisione
La sentenza ha riconosciuto che il fermo amministrativo deve rispettare il principio di proporzionalità e può essere illegittimo quando il debito sia di modesta entità rispetto al valore del veicolo e al pregiudizio prodotto. Ha inoltre stabilito che il preavviso di fermo equivale alla comunicazione di avvio del procedimento e che, per debiti superiori a mille euro, non sono necessari ulteriori solleciti oltre al preavviso. Quanto alle notifiche, gli avvisi di ricevimento regolarmente consegnati presso il domicilio del destinatario e sottoscritti da una persona ivi rinvenuta fanno fede fino a querela di falso, anche se non precisano chiaramente la qualità del firmatario. Pertanto, la contestazione sulle notifiche non è fondata in assenza di querela di falso o di prova dell'estraneità del sottoscrittore. L'esito è favorevole al contribuente soltanto sul profilo della possibile sproporzione del fermo; per gli altri profili le doglianze sono state respinte.
Norme richiamate
Art. 86 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
Disciplina il fermo dei beni mobili registrati quale misura cautelare e di riscossione coattiva, il cui esercizio deve comunque rispettare i principi di proporzionalità e ragionevolezza.
Art. 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241
Impone la comunicazione di avvio del procedimento. Nel caso del fermo amministrativo, tale funzione è assolta dal preavviso di fermo, che consente al destinatario di conoscere la pretesa e presentare eventuali osservazioni.
Art. 1, comma 544, della legge 24 dicembre 2012, n. 228
Prevede la disciplina relativa alle procedure di riscossione e al preavviso di fermo per debiti superiori a mille euro, senza imporre ulteriori solleciti oltre al preavviso.
Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 14701 del 23 giugno 2006
Richiamata in relazione al valore probatorio dell'avviso di ricevimento e alla possibilità di contestare la riferibilità della sottoscrizione mediante querela di falso.
Cassazione, sentenza n. 22572 dell'11 dicembre 2012
Conferma che l'avviso di ricevimento regolarmente formato costituisce atto pubblico e fa fede fino a querela di falso circa le attività compiute dall'agente postale e la consegna dell'atto.
Massime di principio
- Il fermo amministrativo deve essere proporzionato all'importo del debito e al valore del veicolo: una misura gravemente pregiudizievole per un credito di modesta entità può essere contestata per violazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità.
- Il preavviso di fermo normalmente assolve anche la funzione di comunicazione di avvio del procedimento; non è quindi necessaria una distinta comunicazione, purché il preavviso indichi chiaramente il debito, il termine per pagare e le conseguenze del mancato pagamento.
- Per debiti superiori a mille euro, dopo il preavviso non occorrono ulteriori solleciti specifici prima dell'iscrizione del fermo, salvo diverse previsioni applicabili al caso concreto.
- Un avviso di ricevimento consegnato al domicilio del destinatario e firmato da una persona presente presso quel domicilio conserva efficacia probatoria anche se non chiarisce perfettamente il rapporto tra firmatario e destinatario.
- Chi sostiene che il firmatario fosse completamente estraneo al proprio domicilio o alla propria sfera personale deve contestare formalmente la genuinità o veridicità dell'atto, normalmente mediante querela di falso; la semplice contestazione generica non è sufficiente.
- La verifica della legittimità del fermo richiede di esaminare congiuntamente la validità delle notifiche, l'importo effettivamente dovuto, il valore e l'utilità del veicolo, il contenuto del preavviso e il rispetto delle garanzie procedimentali.
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