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Sentenza

Sentenza del 31/03/2015 n. 310 - Comm. Trib. Prov. Bergamo

Contenzioso tributario - Tardiva costituzione in giudizio del resistente - Conseguenze - Diritto alla comunicazione dell'avviso di trattazione - Limiti.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda gli effetti della costituzione tardiva della parte resistente nel processo tributario, oltre il termine di sessanta giorni previsto dall'art. 23 del d.lgs. n. 546 del 1992, e in particolare se tale parte abbia comunque diritto a ricevere la comunicazione dell'avviso di trattazione.

La decisione

La costituzione tardiva non è inammissibile, ma comporta la perdita delle facoltà processuali collegate alla tempestiva costituzione. Se il resistente si costituisce prima che la segreteria comunichi la data di trattazione, conserva il diritto a ricevere l'avviso. Se invece si costituisce dopo che l'avviso è già stato spedito al ricorrente, non ha diritto a una nuova comunicazione e il contraddittorio resta regolarmente costituito anche se il resistente non partecipa all'udienza.

Norme richiamate

  • Art. 23 del d.lgs. n. 546 del 1992

    La parte resistente deve costituirsi in giudizio entro sessanta giorni dal giorno in cui il ricorso è stato notificato.

    Il termine di sessanta giorni disciplina la tempestività della costituzione. La sua inosservanza non rende inammissibile la costituzione, ma limita le facoltà processuali del resistente e, se l'avviso di trattazione è già stato spedito, esclude il diritto a ricevere tale comunicazione.

Massime di principio

  • La costituzione tardiva del resistente nel processo tributario è normalmente ammissibile, ma non consente di recuperare tutte le facoltà processuali che presuppongono il rispetto del termine.
  • Il momento decisivo per stabilire se il resistente abbia diritto all'avviso di trattazione è il rapporto tra la data della costituzione tardiva e la data di spedizione dell'avviso da parte della segreteria.
  • Se la costituzione avviene prima della spedizione dell'avviso, il resistente deve essere incluso nelle comunicazioni processuali; se avviene dopo, l'omessa comunicazione non determina, di regola, un vizio del contraddittorio.
  • La mancata partecipazione del resistente tardivamente costituito all'udienza non impedisce la trattazione della causa quando l'avviso era già stato regolarmente spedito prima della sua costituzione.

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