Sentenza del 31/03/2015 n. 16 - Comm. Trib. Prov. Aosta
Oggetto: Bollo auto - Fermo Amministrativo.Avviso di ricevimento della raccomandata. Atto pubblico facente fede fino a querela di falso. Sussistenza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente sosteneva che gli avvisi di ricevimento delle raccomandate fossero invalidi perché firmati da una persona rinvenuta presso il domicilio, senza indicazione chiara della sua qualità o del rapporto con il destinatario. Da ciò pretendeva di far derivare la nullità o l’inesistenza della notificazione delle cartelle e, conseguentemente, del fermo amministrativo per bollo auto.
La decisione
La contestazione è stata ritenuta infondata. L’avviso di ricevimento regolarmente consegnato presso il domicilio del destinatario e sottoscritto da una persona presente in quel luogo conserva efficacia probatoria come atto pubblico, anche se non indica in modo dettagliato la qualità o il rapporto del firmatario con il destinatario. L’eventuale estraneità assoluta del firmatario alla sfera familiare o personale del destinatario deve essere fatta valere mediante querela di falso; non è sufficiente una contestazione generica nel giudizio ordinario.
Norme richiamate
Codice civile, disciplina dell’atto pubblico e della querela di falso
Atto pubblico facente fede fino a querela di falso
L’avviso di ricevimento fa fede, fino a querela di falso, delle dichiarazioni e delle attività attestate dal soggetto incaricato della consegna. La sua efficacia non viene meno solo perché non è indicata chiaramente la qualità della persona che ha sottoscritto la ricezione.
Cassazione civile n. 22572 dell’11 dicembre 2012
Non è ravvisabile alcun profilo di nullità quando gli avvisi di ricevimento delle cartelle di pagamento, debitamente consegnati nel domicilio del destinatario, siano sottoscritti da persona ivi rinvenuta, ma della quale non risulti dall’avviso la qualità o la relazione con il destinatario dell’atto.
La notificazione è valida quando la raccomandata viene consegnata al domicilio del destinatario e l’avviso è sottoscritto da una persona ivi presente. Per superare la presunzione di regolarità occorre dimostrare l’assoluta estraneità del firmatario mediante querela di falso.
Massime di principio
- La firma sull’avviso di ricevimento da parte di una persona trovata presso il domicilio del destinatario non rende automaticamente nulla la notificazione, anche se non è indicato il rapporto di parentela, convivenza o altra qualità del firmatario.
- L’avviso di ricevimento ha una forte efficacia probatoria: una contestazione generica della firma o della presenza del consegnatario normalmente non è sufficiente a disconoscerne gli effetti.
- Se il destinatario sostiene che il firmatario fosse completamente estraneo alla propria sfera personale o familiare, deve dimostrarlo con lo strumento processuale appropriato, ossia la querela di falso, quando intenda contestare quanto attestato nell’atto pubblico.
- La validità della notifica delle cartelle può consentire la conservazione degli effetti degli atti successivi, come il fermo amministrativo, salvo che siano dimostrati specifici vizi autonomi del fermo o della procedura di riscossione.
- In casi analoghi è quindi essenziale verificare l’avviso di ricevimento, il domicilio di consegna, l’identità del firmatario e i termini per proporre eventuali contestazioni, senza presumere che l’assenza della qualità del firmatario comporti automaticamente la nullità.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 31 mar 2015Sentenza del 31/03/2015 n. 6505 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 31 mar 2015Sentenza del 31/03/2015 n. 6512 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 31 mar 2015Sentenza del 31/03/2015 n. 6514 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 31 mar 2015Sentenza del 31/03/2015 n. 6516 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 31 mar 2015Sentenza del 31/03/2015 n. 6517 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 31 mar 2015Sentenza del 31/03/2015 n. 7 - Comm. Trib. Reg. Valle d'Aosta
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →