Sentenza del 15/02/2017 n. 3986 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’Agenzia delle Entrate ha impugnato per cassazione la sentenza della CTR che aveva annullato l’accertamento relativo all’anno 2006, con cui erano stati contestati maggiori ricavi e maggior reddito d’impresa derivanti dalla vendita di immobili. L’accertamento si fondava, tra l’altro, sulla discordanza tra i prezzi dichiarati nei contratti di compravendita e gli importi dei mutui, nonché sulle dichiarazioni di alcuni acquirenti circa prezzi effettivamente corrisposti superiori a quelli indicati negli atti. L’Agenzia ha denunciato la violazione delle norme sull’accertamento analitico-induttivo e sulle presunzioni semplici, oltre all’omesso esame di un fatto decisivo.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate e ha cassato la sentenza della CTR, rinviando la causa alla CTR della Toscana, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese. La Corte ha stabilito che gli elementi raccolti dovevano essere valutati complessivamente: la discordanza tra mutui e prezzi dichiarati e le dichiarazioni degli acquirenti potevano costituire presunzioni gravi, precise e concordanti idonee a fondare l’accertamento. Ha inoltre precisato che le dichiarazioni di terzi acquisite dalla Guardia di finanza e recepite nel processo verbale di constatazione hanno valore indiziario e possono concorrere a formare una prova presuntiva. L’eventuale utilizzo dell’eccedenza dei mutui per finalità diverse dal pagamento del prezzo avrebbe dovuto essere dimostrato dalla contribuente.
Norme richiamate
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d)
La prova dell’esistenza di attività non dichiarate può essere desunta anche sulla base di presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti.
L’accertamento analitico-induttivo può fondarsi su una pluralità di elementi indiziari, anche quando non vi sia una prova documentale diretta dei maggiori ricavi, purché gli indizi siano valutati unitariamente e presentino i requisiti di gravità, precisione e concordanza.
D.P.R. n. 633 del 1973, art. 54, comma 2
La norma è stata richiamata in relazione alla legittimità dell’accertamento dei maggiori ricavi ai fini IVA, fondato su elementi presuntivi idonei.
Codice civile, artt. 2727 e 2729
Le presunzioni semplici devono essere gravi, precise e concordanti.
Più indizi devono essere esaminati nel loro complesso: anche elementi singolarmente non decisivi possono, considerati unitariamente, fondare una presunzione qualificata e sostenere l’accertamento tributario.
Massime di principio
- In materia di vendite immobiliari, la rilevante divergenza tra l’importo dei mutui e il prezzo dichiarato negli atti può costituire un serio indizio di ricavi non dichiarati, soprattutto se accompagnata da ulteriori elementi probatori.
- Le dichiarazioni rese da acquirenti o da altri terzi alla Guardia di finanza, se riportate nel processo verbale di constatazione e richiamate nell’avviso di accertamento, possono essere utilizzate come elementi indiziari anche se non rese in contraddittorio con il contribuente.
- Il giudice deve valutare tutti gli indizi in modo complessivo e non può escludere la loro rilevanza limitandosi a considerarli singolarmente o osservando che riguardano soltanto una parte delle operazioni.
- Quando il contribuente sostiene che la differenza tra mutuo e prezzo dichiarato sia stata destinata a spese o obbligazioni diverse dal pagamento dell’immobile, deve fornire elementi concreti a sostegno di tale spiegazione.
- Il contribuente può contestare l’attendibilità delle dichiarazioni dei terzi e produrre, anche mediante dichiarazioni extraprocessuali, elementi contrari; tuttavia, la mera contestazione generica non è necessariamente sufficiente a superare un quadro indiziario complessivo.
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