Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 36056/2023 del 27/12/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (cliente)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da un avvocato per il pagamento del compenso residuo relativo all'attività difensiva svolta in un giudizio promosso da alcuni clienti contro una banca per il recupero di somme asseritamente corrisposte in eccesso a titolo di interessi usurari e per il risarcimento del danno. I clienti si erano inizialmente affidati a una società di consulenza che aveva predisposto una perizia e indicato il legale; nel contratto con la società era previsto un compenso forfetario per il difensore, con previsione di importo diverso in caso di revoca del mandato senza giusta causa. I clienti avevano poi revocato il mandato durante il giudizio, dopo un'ordinanza istruttoria del tribunale che aveva prefigurato un esito sfavorevole e messo in dubbio la fondatezza dell'impostazione dell'azione. Il Tribunale di Trani, decidendo sull'opposizione al decreto ingiuntivo, ha ritenuto sussistente la giusta causa di recesso e ha revocato il decreto. In cassazione il professionista ha dedotto: motivazione apparente dell'ordinanza; tardiva allegazione della giusta causa da parte dei clienti; impossibilità di fondare la giusta causa su un mero provvedimento interlocutorio o su una prognosi sfavorevole; assenza di una condotta negligente o inadempiente imputabile al difensore; irrilevanza della successiva ordinanza istruttoria; e, in generale, violazione delle norme sul contratto d'opera professionale e sulla sua interpretazione.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondati il primo, il secondo e il sesto motivo, e inammissibili il terzo, il quarto e il quinto. Ha affermato che l'ordinanza impugnata conteneva una motivazione sufficiente e non apparente; che la revoca del mandato era stata comunicata in tempi compatibili con l'emersione della ragione giustificativa e che il cliente non è tenuto, al momento del recesso, a qualificare espressamente la revoca come effettuata per giusta causa né a indicarne analiticamente i fatti, purché il professionista ne sia comunque a conoscenza o essi siano poi accertati in giudizio; che le censure sulla sussistenza della giusta causa miravano in realtà a una rivisitazione dell'apprezzamento di fatto del giudice di merito, non consentita in cassazione; e che la successiva ordinanza istruttoria non mutava il quadro già emerso prima dell'interruzione del rapporto. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 111 Cost.

    Invocato dal ricorrente per denunciare vizi di motivazione e violazione di legge in sede di legittimità.

  • art. 132, n. 4, c.p.c.

    Richiamato in relazione al vizio di motivazione apparente della decisione impugnata.

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    Usato come parametro per le censure di violazione e falsa applicazione di legge.

  • art. 360, n. 4, c.p.c.

    Richiamato per denunciare nullità della decisione per motivazione apparente.

  • art. 12 disp. prel. c.c.

    Richiamato nella definizione dei limiti del sindacato di legittimità sulla motivazione apparente.

  • art. 1411 c.c.

    Usato dal giudice di merito per qualificare la pattuizione sul compenso come contratto a favore di terzo, vincolante anche per il difensore che aveva aderito accettando la procura.

  • art. 1710 c.c.

    Richiamato dal ricorrente tra le norme asseritamente violate in tema di prestazione professionale e obblighi del mandatario.

  • art. 2119 c.c.

    Richiamato dal ricorrente nel quadro delle censure sulla giusta causa di recesso, pur non essendo norma decisiva per la ratio della decisione.

  • art. 2237 c.c.

    Richiamato dal ricorrente come norma di riferimento per il recesso dal contratto d'opera intellettuale.

  • art. 644 c.p.

    Richiamato in relazione alla nozione di usura e al superamento del tasso soglia anche per gli interessi moratori.

  • art. 1815, comma 2, c.c.

    Richiamato in relazione alla sanzione civilistica degli interessi usurari.

  • art. 183, comma 6, c.p.c.

    Richiamato per collocare temporalmente l'ordinanza istruttoria del giudizio presupposto rispetto alla revoca del mandato.

  • art. 14, d.lgs. n. 150 del 2011

    Norma applicata dal Tribunale per il rito speciale dell'opposizione al decreto ingiuntivo relativo ai compensi professionali.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Applicato per porre a carico del ricorrente l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità il vizio di motivazione è rilevante solo quando si traduce in una anomalia motivazionale costituzionalmente rilevante, quale mancanza assoluta di motivi, motivazione apparente, contrasto irriducibile o motivazione perplessa e incomprensibile; non è denunciabile il semplice difetto di sufficienza della motivazione.
  • Nel contratto di patrocinio legale il cliente può recedere anche per giusta causa senza dover necessariamente qualificare espressamente il recesso come tale nella comunicazione al difensore né indicare analiticamente i fatti giustificativi, purché il professionista ne sia comunque a conoscenza o tali fatti siano allegati e accertati nel giudizio successivo.
  • La sussistenza della giusta causa di recesso dal mandato professionale costituisce accertamento di fatto riservato al giudice di merito e non può essere rivalutata in cassazione sotto la veste della violazione di legge, salvo che la censura investa effettivamente la correttezza del criterio giuridico applicato.
  • Un provvedimento istruttorio che prospetti l'infondatezza dell'impostazione difensiva o la superfluità di una consulenza tecnica può integrare il contesto fattuale da cui desumere la giusta causa di recesso, quando esso evidenzi una radicale criticità dell'azione patrocinata e sia temporalmente anteriore alla cessazione del rapporto.
  • Quando il compenso del professionista è pattuito con clausola che prevede un importo specifico in caso di revoca senza giusta causa, il giudice deve verificare se la revoca sia assistita da giustificazione, poiché da tale accertamento dipende l'ammontare residuo dovuto al professionista.

Come è indicizzato

MaterieMandatoImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.