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Ordinanza

Ordinanza n. 5150/2026 - Roma, Sezione 5

per l'annullamento del Decreto Ministeriale n. -OMISSIS- del 21.05.2024, trasmesso e reso noto con nota del ministero dell'Istruzione del 27.05.24 recante la costituzione e l'aggiornamento delle graduatorie di circolo e di istituto per i profili del personale Ata della scuola statale, valide per il triennio scolastico 2024/25, 2025/26 e 2026/27, e dell'Allegato A (tabella di valutazione dei titoli culturali e di servizio della terza fascia delle graduatorie di istituto del personale ATA) nella parte in cui opera un ingiustificato discrimen tra il servizio di leva svolto il costanza di nomina con quello prestato non in costanza di nomina.

Giustizia amministrativa202408651

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. VOrdinanzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto ministeriale del 21 maggio 2024 e relativo Allegato A, nella parte in cui attribuiscono un diverso punteggio al servizio militare di leva o civile sostitutivo svolto in costanza o non in costanza di rapporto di impiego

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato il decreto ministeriale che disciplina la costituzione e l'aggiornamento delle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia per il personale ATA per il triennio 2024-2027, contestando la previsione dell'Allegato A, punto A, relativa alla valutazione del servizio militare di leva e dei servizi sostitutivi assimilati. La disciplina considera il servizio svolto in costanza di rapporto di impiego come servizio effettivo prestato nella medesima qualifica, mentre quello svolto non in costanza di rapporto di impiego come servizio alle dipendenze delle amministrazioni statali. L'amministrazione ha eccepito l'inammissibilità del ricorso collettivo, deducendo l'assenza di adeguata differenziazione e specificazione delle posizioni individuali, la mancata dimostrazione dell'omogeneità delle condizioni di legittimazione e interesse e l'esistenza di un potenziale conflitto tra i ricorrenti, in quanto aspiranti all'inserimento nelle medesime graduatorie o classi di concorso.

La decisione

Il TAR non ha ancora deciso né sull'ammissibilità del ricorso collettivo né sul merito della censura relativa alla diversa valutazione del servizio di leva. Poiché il difensore dei ricorrenti era assente all'udienza, il Collegio ha rilevato d'ufficio, ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., il possibile profilo di inammissibilità e ha assegnato alla parte ricorrente dieci giorni dalla comunicazione amministrativa dell'ordinanza per depositare una memoria limitata a tale questione. Ogni decisione in rito, nel merito e sulle spese è stata riservata. La trattazione è stata rinviata all'udienza pubblica del 7 ottobre 2026.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    eventuale rilievo d'ufficio di questioni rilevabili d'ufficio, con assegnazione di un termine per memorie

    Il giudice, quando intende porre a fondamento della decisione una questione rilevata d'ufficio, deve darne avviso alle parti e consentire il contraddittorio mediante un termine per il deposito di memorie.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Costituisce la base normativa per l'oscuramento delle generalità a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Sono richiamati, unitamente alla disciplina nazionale sulla privacy, a fondamento dell'oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • Quando il giudice amministrativo rileva d'ufficio una possibile causa di inammissibilità non previamente discussa dalle parti, deve attivare il contraddittorio ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., assegnando un termine per il deposito di memorie prima di decidere.
  • In un ricorso collettivo, ciascun ricorrente deve essere posto in condizione di dimostrare la propria legittimazione e il proprio interesse concreto e attuale, nonché l'omogeneità delle posizioni individuali rispetto alle censure proposte.
  • La mera proposizione congiunta del ricorso da parte di aspiranti alla medesima graduatoria non determina automaticamente l'inammissibilità, ma impone di verificare in concreto l'omogeneità delle posizioni e l'eventuale conflitto di interesse tra i ricorrenti.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciLegittimazione e interesse a ricorrereDecisione e riti speciali
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieValutazione dei titoli e punteggi
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrerePartecipazione procedimentale

Testo integrale

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