Ordinanza n. 5150/2026 - Roma, Sezione 5
per l'annullamento del Decreto Ministeriale n. -OMISSIS- del 21.05.2024, trasmesso e reso noto con nota del ministero dell'Istruzione del 27.05.24 recante la costituzione e l'aggiornamento delle graduatorie di circolo e di istituto per i profili del personale Ata della scuola statale, valide per il triennio scolastico 2024/25, 2025/26 e 2026/27, e dell'Allegato A (tabella di valutazione dei titoli culturali e di servizio della terza fascia delle graduatorie di istituto del personale ATA) nella parte in cui opera un ingiustificato discrimen tra il servizio di leva svolto il costanza di nomina con quello prestato non in costanza di nomina.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto ministeriale del 21 maggio 2024 e relativo Allegato A, nella parte in cui attribuiscono un diverso punteggio al servizio militare di leva o civile sostitutivo svolto in costanza o non in costanza di rapporto di impiego
Esito
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato il decreto ministeriale che disciplina la costituzione e l'aggiornamento delle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia per il personale ATA per il triennio 2024-2027, contestando la previsione dell'Allegato A, punto A, relativa alla valutazione del servizio militare di leva e dei servizi sostitutivi assimilati. La disciplina considera il servizio svolto in costanza di rapporto di impiego come servizio effettivo prestato nella medesima qualifica, mentre quello svolto non in costanza di rapporto di impiego come servizio alle dipendenze delle amministrazioni statali. L'amministrazione ha eccepito l'inammissibilità del ricorso collettivo, deducendo l'assenza di adeguata differenziazione e specificazione delle posizioni individuali, la mancata dimostrazione dell'omogeneità delle condizioni di legittimazione e interesse e l'esistenza di un potenziale conflitto tra i ricorrenti, in quanto aspiranti all'inserimento nelle medesime graduatorie o classi di concorso.
La decisione
Il TAR non ha ancora deciso né sull'ammissibilità del ricorso collettivo né sul merito della censura relativa alla diversa valutazione del servizio di leva. Poiché il difensore dei ricorrenti era assente all'udienza, il Collegio ha rilevato d'ufficio, ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., il possibile profilo di inammissibilità e ha assegnato alla parte ricorrente dieci giorni dalla comunicazione amministrativa dell'ordinanza per depositare una memoria limitata a tale questione. Ogni decisione in rito, nel merito e sulle spese è stata riservata. La trattazione è stata rinviata all'udienza pubblica del 7 ottobre 2026.
Norme richiamate
art. 73, comma 3, c.p.a.
eventuale rilievo d'ufficio di questioni rilevabili d'ufficio, con assegnazione di un termine per memorie
Il giudice, quando intende porre a fondamento della decisione una questione rilevata d'ufficio, deve darne avviso alle parti e consentire il contraddittorio mediante un termine per il deposito di memorie.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Costituisce la base normativa per l'oscuramento delle generalità a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Sono richiamati, unitamente alla disciplina nazionale sulla privacy, a fondamento dell'oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Quando il giudice amministrativo rileva d'ufficio una possibile causa di inammissibilità non previamente discussa dalle parti, deve attivare il contraddittorio ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., assegnando un termine per il deposito di memorie prima di decidere.
- In un ricorso collettivo, ciascun ricorrente deve essere posto in condizione di dimostrare la propria legittimazione e il proprio interesse concreto e attuale, nonché l'omogeneità delle posizioni individuali rispetto alle censure proposte.
- La mera proposizione congiunta del ricorso da parte di aspiranti alla medesima graduatoria non determina automaticamente l'inammissibilità, ma impone di verificare in concreto l'omogeneità delle posizioni e l'eventuale conflitto di interesse tra i ricorrenti.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 18 mar 2026Ordinanza n. 138/2026 - Salerno, Sezione 2
- Ordinanza · 18 mar 2026Ordinanza n. 550/2026 - Salerno, Sezione 2
- Ordinanza · 18 mar 2026Ordinanza n. 796/2026 - Roma, Sezione 1B
- Ordinanza · 18 mar 2026Ordinanza n. 797/2026 - Roma, Sezione 1B
- Ordinanza · 18 mar 2026Ordinanza n. 798/2026 - Roma, Sezione 1B
- Ordinanza · 18 mar 2026Ordinanza n. 799/2026 - Roma, Sezione 1B
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →