Cassazione Penale, Ordinanza n. 22234/2025 del 12/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché basato su una questione nuova, non devoluta alla Corte d'appello e quindi non scrutinabile in sede di legittimità. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Bari. Nel ricorso ha dedotto l'insussistenza dei delitti di falsa testimonianza e autocalunnia, sostenendo che le dichiarazioni rese nel processo erano state pronunciate per sottrarsi, ai sensi dell'art. 384 c.p., al pericolo di essere incriminato per un reato di calunnia precedentemente commesso. La Corte ha rilevato però che tale prospettazione non era stata dedotta nei motivi di appello: in quella sede si sosteneva, al contrario, che la dichiarazione resa sul possesso dello stupefacente fosse genuina e che la falsa accusa nei confronti di altro soggetto fosse stata fatta per timore dei militari.
Norme richiamate
art. 384 c.p.
richiamato come possibile causa di non punibilità per chi abbia commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé medesimo o un prossimo congiunto dal pericolo attuale di un grave e inevitabile nocumento nella libertà o nell'onore, prospettata dal ricorrente come base per escludere la punibilità delle dichiarazioni contestate
art. 546 c.p.p.
art. 591 c.p.p.
non è citato espressamente nel testo, ma l'inammissibilità è dichiarata per novità della questione dedotta in cassazione
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità non possono essere introdotte per la prima volta questioni di fatto o di diritto non devolute al giudice di appello; la proposizione di una tesi nuova in cassazione determina l'inammissibilità del ricorso.
- La causa di non punibilità invocata per escludere la responsabilità per le dichiarazioni rese in giudizio deve essere specificamente dedotta nei gradi di merito, non potendo essere valorizzata per la prima volta in cassazione.
- Quando il ricorso è inammissibile per novità della doglianza, segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
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