Sentenza n. 943/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Lazio che aveva accolto il ricorso avverso il silenzio-inadempimento sull’istanza di riconoscimento di un titolo estero abilitante all’insegnamento.
Esito
Favorevole al ricorrente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
In primo grado era stato impugnato il silenzio-inadempimento serbato dal Ministero sull’istanza presentata il 22 novembre 2024 per il riconoscimento, ai sensi dell’art. 16, comma 6, del d.lgs. n. 206/2007, di un titolo rumeno di formazione professionale abilitante all’insegnamento nella scuola secondaria di secondo grado. Il TAR aveva accertato l’inerzia e ordinato al Ministero di provvedere entro 120 giorni, nominando altresì un commissario ad acta in caso di ulteriore inottemperanza. Il Ministero ha appellato sostenendo che, già alla data dell’udienza di primo grado, aveva adottato i provvedimenti richiesti: un decreto di riconoscimento del titolo, previa imposizione di misure compensative, per la classe di concorso A45, e un provvedimento di rigetto per le ulteriori classi di concorso richieste. Ha quindi dedotto la sopravvenuta carenza di interesse e l’improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. Il provvedimento era stato comunicato all’interessato, ma nessuna delle parti lo aveva comunicato al TAR prima della decisione.
La decisione
L’appello è stato accolto. Il Consiglio di Stato ha rilevato che, prima della decisione del TAR, il Ministero aveva già definito l’istanza mediante un parziale riconoscimento del titolo per la classe A45, subordinato a misure compensative, e mediante il rigetto per le ulteriori classi richieste. Tale sopravvenienza aveva fatto venir meno l’interesse alla decisione sul silenzio-inadempimento, sicché il ricorso di primo grado doveva essere dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. La sentenza del TAR è stata pertanto riformata. Le spese del primo grado sono state compensate, considerando sia l’adozione del provvedimento solo nel corso del giudizio sia l’omessa comunicazione al TAR del provvedimento già ricevuto dal ricorrente. Le spese del grado d’appello sono state dichiarate irripetibili, poiché anche il Ministero aveva omesso di informare il TAR dell’avvenuta definizione dell’istanza. Il Ministero è stato tuttavia condannato a rimborsare all’appellato il contributo unificato versato per il ricorso di primo grado, in ragione del fatto che il provvedimento era stato adottato solo dopo la proposizione del ricorso.
Norme richiamate
art. 31 c.p.a.
Richiamato quale base normativa del giudizio relativo all’obbligo dell’amministrazione di provvedere sull’istanza.
art. 117 c.p.a.
Richiamato per l’azione avverso il silenzio e per la richiesta di nomina del commissario ad acta.
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Impone la declaratoria di improcedibilità quando, per sopravvenuto difetto di interesse, viene meno l’utilità della decisione; la norma è stata applicata perché l’amministrazione aveva già provveduto sull’istanza prima della sentenza di primo grado.
art. 16, comma 6, d.lgs. 9 novembre 2007, n. 206
Indicato quale fondamento dell’istanza di riconoscimento del titolo estero di formazione professionale.
Direttiva 2005/36/CE, come modificata dalla Direttiva 2013/22/UE
Richiamata quale disciplina europea alla quale si riferisce il riconoscimento del titolo professionale estero.
d.lgs. 28 gennaio 2016, n. 15
Richiamato quale decreto di recepimento della disciplina europea modificativa in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali.
Massime di principio
- Nel giudizio avverso il silenzio-inadempimento, l’adozione del provvedimento espresso richiesto, anche se intervenuta dopo la proposizione del ricorso ma prima della decisione, fa venir meno l’interesse alla pronuncia sul silenzio e comporta l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse.
- La sopravvenuta definizione dell’istanza determina l’improcedibilità del ricorso contro il silenzio anche quando il provvedimento amministrativo sia solo parzialmente favorevole, poiché l’amministrazione non è più inerte e l’eventuale contestazione del contenuto del provvedimento deve essere proposta mediante le pertinenti azioni di impugnazione.
- La parte che abbia ricevuto il provvedimento sopravvenuto deve comunicarlo tempestivamente al giudice; l’omessa comunicazione può rilevare nella regolazione delle spese, soprattutto quando abbia contribuito all’adozione di una decisione erronea sull’inerzia dell’amministrazione.
- Quando l’amministrazione provvede solo dopo la proposizione del ricorso avverso il silenzio, il venir meno dell’interesse comporta normalmente la declaratoria di improcedibilità, ma può giustificare la condanna dell’amministrazione al rimborso del contributo unificato, quale conseguenza processuale dell’adozione tardiva del provvedimento.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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