Regolamento (UE) 2021/2048
Regolamento (UE) 2021/2048 del Consiglio del 23 novembre 2021 recante sospensione temporanea dei dazi autonomi della tariffa doganale comune sulle importazioni di taluni prodotti industriali nelle Isole Canarie
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento proroga e amplia la sospensione dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per alcune importazioni nelle Isole Canarie, in continuità con il regime previsto dal regolamento (UE) n. 1386/2011, in scadenza il 31 dicembre 2021. La misura è giustificata dalla particolare situazione economica delle Isole Canarie, aggravata anche dalla pandemia COVID-19, e mira a sostenere industria, edilizia, innovazione, occupazione e diversificazione economica. La sospensione opera per il periodo 1° gennaio 2022-31 dicembre 2031 ed è condizionata all’uso finale dei beni e alla vigilanza doganale.
Sospensione temporanea, dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2031, dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per taluni prodotti industriali importati nelle Isole Canarie.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica alle importazioni nelle Isole Canarie di: (i) beni strumentali a uso commerciale o industriale elencati nell’allegato I; (ii) materie prime, pezzi di ricambio e componenti destinati alla trasformazione industriale o alla manutenzione elencati nell’allegato II. La sospensione riguarda solo gli operatori economici stabiliti nelle Isole Canarie e i prodotti devono essere utilizzati conformemente alla disciplina dell’uso finale del codice doganale dell’Unione. Sono escluse dal beneficio le importazioni non conformi ai requisiti di destinazione/uso finale e, in caso di revoca temporanea, i prodotti interessati possono tornare soggetti a dazio.
Sospensione temporanea dei dazi nelle Isole Canarie
Il regolamento (UE, Euratom) 2021/2048 del Consiglio proroga e rimodula il regime di sospensione dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per determinate importazioni nelle Isole Canarie. La misura è adottata sulla base dell’articolo 349 TFUE, in considerazione della situazione strutturalmente svantaggiata delle isole e dell’impatto economico negativo aggravato dalla pandemia COVID-19.
Finalità e contesto
Il considerando evidenzia che il precedente regime introdotto dal regolamento (UE) n. 1386/2011 scadeva il 31 dicembre 2021 e aveva già prodotto effetti positivi per l’economia locale, in particolare nei settori industriale ed edile. La proroga mira a sostenere la diversificazione economica, la crescita, l’occupazione, l’innovazione e la riduzione della dipendenza dal settore dei servizi, contribuendo alla stabilizzazione dell’ambiente economico e sociale delle Isole Canarie.
Ambito soggettivo e oggettivo
La disciplina riguarda le importazioni effettuate nelle Isole Canarie di due grandi categorie di beni:
- beni strumentali a uso commerciale o industriale elencati nell’allegato I;
- materie prime, pezzi di ricambio e componenti elencati nell’allegato II, destinati alla trasformazione industriale o alla manutenzione.
Il beneficio è riservato agli operatori economici stabiliti nelle Isole Canarie. Per i beni strumentali dell’allegato I è richiesto inoltre l’utilizzo per un periodo di almeno 24 mesi a decorrere dall’immissione in libera pratica.
Contenuto delle sospensioni
L’articolo 1 dispone la sospensione integrale dei dazi per i beni strumentali a uso commerciale o industriale elencati nell’allegato I. L’articolo 2 prevede analoga sospensione per materie prime, pezzi di ricambio e componenti dell’allegato II destinati a trasformazione industriale o manutenzione.
Il riferimento tariffario è quello dell’articolo 56, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 952/2013, cioè il codice doganale dell’Unione.
Uso finale e vigilanza doganale
Le sospensioni non operano in modo incondizionato: l’articolo 3 le sottopone alla vigilanza doganale dell’uso finale ai sensi dell’articolo 254 del regolamento (UE) n. 952/2013. Anche il considerando 7 chiarisce che le misure sono concepite per evitare che del beneficio si avvalgano operatori non stabiliti nel territorio delle Isole Canarie o usi non conformi alla finalità economica perseguita.
Revoca temporanea in caso di deviazioni degli scambi
L’articolo 4 attribuisce alla Commissione il potere di adottare atti di esecuzione per revocare temporaneamente la sospensione, per un periodo non superiore a 12 mesi, se vi sono motivi per ritenere che la misura abbia provocato deviazioni degli scambi per un prodotto specifico. In tal caso i dazi all’importazione sono coperti da una garanzia, necessaria per l’immissione in libera pratica nelle Isole Canarie.
Se entro i 12 mesi il Consiglio decide definitivamente la revoca della sospensione, l’importo garantito viene riscosso a titolo definitivo; se invece il Consiglio non adotta alcuna decisione entro tale termine, le garanzie sono svincolate.
Procedura e controllo
La Commissione è assistita dal comitato del codice doganale, istituito dall’articolo 285, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 952/2013. Quando il regolamento rinvia alla procedura di cui all’articolo 5, paragrafo 2, si applica la procedura d’esame prevista dal regolamento (UE) n. 182/2011.
Decorrenza e rapporti con il precedente regime
Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica dal 1° gennaio 2022. Esso assicura continuità rispetto al regime del regolamento (UE) n. 1386/2011, evitando un vuoto normativo dopo la sua scadenza al 31 dicembre 2021.
Elenchi tariffari
Gli allegati I e II contengono l’elenco puntuale dei codici NC dei prodotti agevolati. L’allegato I riguarda beni strumentali a uso commerciale o industriale; l’allegato II concerne materie prime, pezzi di ricambio e componenti impiegati per fini agricoli, di trasformazione industriale o di manutenzione. I codici elencati rinviano alla nomenclatura tariffaria e statistica aggiornata dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/1832.
Disposizioni principali
Sospensione dei dazi per beni strumentali
Dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2031 sono sospesi integralmente i dazi della tariffa doganale comune di cui all’articolo 56, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 952/2013 per le importazioni nelle Isole Canarie di beni strumentali a uso commerciale o industriale classificati nei codici NC dell’allegato I. I beni devono essere utilizzati dagli operatori economici stabiliti nelle Isole Canarie per almeno 24 mesi dall’immissione in libera pratica, nel rispetto del regolamento (UE) n. 952/2013 e del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447.
Sospensione dei dazi per materie prime, pezzi di ricambio e componenti
Dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2031 sono sospesi integralmente i dazi della tariffa doganale comune per le importazioni nelle Isole Canarie di materie prime, pezzi di ricambio e componenti classificati nei codici NC dell’allegato II, purché destinati alla trasformazione industriale o alla manutenzione nelle Isole Canarie.
Vigilanza doganale e uso finale
Le sospensioni di cui agli articoli 1 e 2 sono soggette alla vigilanza doganale dell’uso finale ai sensi dell’articolo 254 del regolamento (UE) n. 952/2013.
Revoca temporanea della sospensione per deviazioni degli scambi
Se la Commissione ha motivo di ritenere che una sospensione abbia provocato deviazioni degli scambi per un prodotto specifico, può adottare atti di esecuzione per revocare temporaneamente la sospensione per quel prodotto per un periodo massimo di 12 mesi, secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 5, paragrafo 2. I dazi all’importazione relativi ai prodotti colpiti dalla revoca temporanea sono coperti da una garanzia, condizione per l’immissione in libera pratica nelle Isole Canarie.
Revoca definitiva e sorte delle garanzie
Se entro i 12 mesi successivi il Consiglio decide, secondo la procedura prevista dai trattati, che la sospensione deve essere revocata definitivamente, l’importo garantito è riscosso a titolo definitivo. Se entro il termine di 12 mesi il Consiglio non adotta alcuna decisione di revoca definitiva, le garanzie sono svincolate.
Procedura comitologica
La Commissione è assistita dal comitato del codice doganale istituito dall’articolo 285, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 952/2013; nei casi di rinvio al paragrafo 2 dell’articolo 5 del regolamento si applica l’articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica a decorrere dal 1° gennaio 2022. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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