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Regolamento

Regolamento (UE) 2021/2037

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2037 della Commissione del 22 novembre 2021 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli esoneri dagli obblighi di registrazione degli stabilimenti di acquacoltura e conservazione della documentazione per gli operatori (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32021R2037

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento stabilisce, in attuazione del regolamento (UE) 2016/429, quali tipi di stabilimenti di acquacoltura possono essere esonerati dagli obblighi di registrazione e quali stabilimenti e trasportatori possono essere esonerati da specifici obblighi di conservazione della documentazione. La logica è quella del rischio: gli esoneri sono ammessi solo per attività considerate a rischio irrilevante o ridotto di diffusione delle malattie elencate o emergenti. Il testo individua categorie tassative di stabilimenti e condizioni tecniche precise, soprattutto per strutture chiuse, assenza di scarichi diretti in acque naturali e limitazioni nei movimenti degli animali. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Regolamento di esecuzione che individua gli stabilimenti di acquacoltura e i trasportatori che gli Stati membri possono esonerare dagli obblighi di registrazione e di conservazione della documentazione previsti dalla normativa UE in materia di sanità animale.

Ambito di applicazione

Si applica agli stabilimenti di acquacoltura e ai trasportatori di animali acquatici nell’ambito del regolamento (UE) 2016/429. Definisce, per gli Stati membri, i casi in cui può essere concesso l’esonero dall’obbligo di registrazione degli stabilimenti di acquacoltura e dall’obbligo di conservazione di determinata documentazione da parte di stabilimenti e trasportatori. Opera su tutto il territorio dell’Unione ed è direttamente applicabile; riguarda in particolare impianti chiusi o a rischio irrilevante/ridotto, con esclusioni implicite per gli operatori che non rispettano le condizioni specifiche previste.

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2037: esoneri da registrazione e documentazione per l’acquacoltura

Il regolamento attua il regolamento (UE) 2016/429 nella parte relativa alla registrazione degli stabilimenti di acquacoltura e alla conservazione della documentazione da parte degli operatori e dei trasportatori. La Commissione interviene per precisare quali attività siano considerate a rischio irrilevante o ridotto di diffusione delle malattie elencate o emergenti, consentendo agli Stati membri di prevedere specifici esoneri.

Contesto normativo e logica del rischio

Il provvedimento si inserisce nella normativa UE in materia di sanità animale e valorizza il criterio del rischio. I considerando spiegano che la nozione di stabilimento e di acquacoltura è ampia; per questo la Commissione individua categorie tassative di strutture per le quali la registrazione o la conservazione di determinati documenti può essere omessa senza compromettere in modo apprezzabile la sorveglianza sanitaria e la tracciabilità.

Ambito di applicazione

L’articolo 1 delimita il regolamento a due profili:

  • i tipi di stabilimenti di acquacoltura che gli Stati membri possono esonerare dall’obbligo di registrazione ai sensi dell’articolo 174 del regolamento (UE) 2016/429;
  • i tipi di stabilimenti di acquacoltura e di trasportatori che possono essere esonerati dagli obblighi di conservazione della documentazione previsti dagli articoli 186 e 188 del regolamento (UE) 2016/429.

Definizioni

L’articolo 2 stabilisce che ai fini del regolamento si applicano le definizioni dell’articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2020/691. Il testo rinvia quindi integralmente al lessico tecnico già definito nel quadro delle norme sugli stabilimenti di acquacoltura e sui trasportatori di animali acquatici.

Esonero dalla registrazione degli stabilimenti di acquacoltura

L’articolo 3 individua le categorie di stabilimenti che gli Stati membri possono esonerare dalla registrazione. La condizione generale è che si tratti di strutture chiuse o che non scarichino effluenti direttamente nelle acque naturali e che non effettuino movimenti di animali di acquacoltura verso altri stabilimenti né rilascio in natura.

Sono comprese, in particolare:

  • strutture in cui animali ornamentali sono tenuti in esposizione in acquari o stagni come animali da compagnia;
  • ristoranti con animali di acquacoltura esposti in attesa del consumo umano;
  • stabilimenti per assistenza sanitaria e usi simili;
  • punti vendita al dettaglio di animali ornamentali, purché riforniti direttamente da stabilimenti o gruppi di stabilimenti riconosciuti ai sensi degli articoli 176 o 177 del regolamento (UE) 2016/429 e con vendita diretta al detentore finale di animali da compagnia;
  • strutture ricreative all’aperto con stagni a fini estetici o di qualità dell’acqua, fornite direttamente da uno stabilimento riconosciuto;
  • abitazioni con stagni o vasche all’aperto per il solo consumo personale, fornite direttamente da uno stabilimento riconosciuto.

È inoltre prevista la categoria degli stabilimenti costituiti da gabbie di rete o altre strutture in cui animali acquatici precedentemente selvatici sono detenuti temporaneamente in acque naturali, nella stessa unità epidemiologica in cui sono stati catturati, in attesa della raccolta per il consumo umano.

Esonero da obblighi di conservazione della documentazione per gli stabilimenti

L’articolo 4, paragrafo 1, consente agli Stati membri di esonerare dalla conservazione di tutte o parte delle informazioni di cui all’articolo 186, paragrafo 1, lettere c), d) ed e), del regolamento (UE) 2016/429 gli stabilimenti o gruppi di stabilimenti che:

  • siano registrati dall’autorità competente ai sensi dell’articolo 173;
  • non spostino animali di acquacoltura verso altri stabilimenti né li rilascino in natura.

La norma mira a ridurre gli oneri documentali per gli operatori a rischio minore, senza incidere sugli obblighi dei soggetti più esposti o soggetti a riconoscimento specifico.

Esonero da obblighi di conservazione della documentazione per i trasportatori

L’articolo 4, paragrafo 2, disciplina l’esonero per i trasportatori ai sensi dell’articolo 188, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/429. L’esonero riguarda i trasportatori di:

  • animali di acquacoltura destinati a scopi ornamentali;
  • uova e gameti di animali acquatici destinati all’acquacoltura o al rilascio in natura.

L’esonero opera solo se gli animali o i prodotti biologici sono trasportati in contenitori sigillati a tenuta stagna, che restano chiusi e integri dal momento del carico fino allo scarico nel luogo di destinazione finale. La condizione rafforza la biosicurezza e giustifica la riduzione degli adempimenti documentali.

Entrata in vigore e natura giuridica

L’articolo 5 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. In quanto regolamento di esecuzione, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Disposizioni principali

Oggetto e finalità

L’articolo 1 delimita il contenuto del regolamento alle norme sui tipi di stabilimenti di acquacoltura che possono essere esonerati dall’obbligo di registrazione ai sensi dell’articolo 174 del regolamento (UE) 2016/429 e sui tipi di stabilimenti e trasportatori che possono essere esonerati dagli obblighi di conservazione della documentazione di cui agli articoli 186 e 188 del medesimo regolamento.

Definizioni applicabili

L’articolo 2 rinvia integralmente alle definizioni di cui all’articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2020/691, che si applicano anche ai fini del presente regolamento.

Esonero dalla registrazione degli stabilimenti di acquacoltura

L’articolo 3 elenca in modo tassativo i tipi di stabilimenti di acquacoltura che gli Stati membri possono esonerare dalla registrazione: strutture chiuse o senza scarico diretto in acque naturali, purché non spostino animali verso altri stabilimenti né li rilascino in natura, e che rientrino in specifiche categorie (animali ornamentali in acquari o stagni come animali da compagnia; ristoranti con animali esposti in attesa del consumo umano; stabilimenti per assistenza sanitaria e usi simili; punti vendita al dettaglio per ornamentali forniti direttamente da stabilimenti riconosciuti e venduti al detentore finale; strutture ricreative all’aperto con stagni a fini estetici o di qualità dell’acqua fornite direttamente da stabilimenti riconosciuti; abitazioni con stagni o vasche all’aperto per consumo personale fornite direttamente da stabilimenti riconosciuti). Include inoltre le gabbie di rete o altre strutture in acque naturali per animali selvatici temporaneamente detenuti nella stessa unità epidemiologica, in attesa della raccolta per il consumo umano.

Esonero da determinati obblighi di conservazione della documentazione per gli stabilimenti

L’articolo 4, paragrafo 1, consente l’esonero, ai sensi dell’articolo 186, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/429, per gli stabilimenti o gruppi di stabilimenti registrati ai sensi dell’articolo 173 che non spostano animali di acquacoltura verso altri stabilimenti né li rilasciano in natura, con riferimento alle informazioni di cui all’articolo 186, paragrafo 1, lettere c), d) ed e).

Esonero da determinati obblighi di conservazione della documentazione per i trasportatori

L’articolo 4, paragrafo 2, consente l’esonero, ai sensi dell’articolo 188, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/429, per i trasportatori di animali acquatici ornamentali e di uova e gameti destinati all’acquacoltura o al rilascio in natura, a condizione che il trasporto avvenga in contenitori sigillati a tenuta stagna, mantenuti chiusi e integri dal carico allo scarico nel luogo di destinazione finale.

Entrata in vigore e applicabilità

L’articolo 5 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiesanità animaleacquacolturatracciabilitàmovimentazione di animalibiosicurezza

Testo integrale

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