Regolamento (UE) 2021/2046
Commission Implementing Regulation (EU) 2021/2046 of 23 November 2021 granting protection in the Union to the Geographical Indication 'ម្រេចកំពត'/'Kampot Pepper' registered in the International Register of Appellations of Origin and Geographical Indications of the Geneva Act
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento attua, per l’Unione europea, la protezione della denominazione geografica cambogiana "ម្រេចកំពត"/"Kampot Pepper" registrata a livello internazionale ai sensi dell’Atto di Ginevra. La Commissione, verificati i presupposti previsti dal regolamento (UE) 2019/1753 e constatata l’assenza di opposizioni, dispone la protezione della denominazione nell’UE. L’atto si limita a riconoscere la protezione e a stabilire l’entrata in vigore, con applicazione diretta in tutti gli Stati membri.
Concessione della protezione nell’Unione europea per l’indicazione geografica "ម្រេចកំពត"/"Kampot Pepper" registrata nel Registro internazionale dell’Atto di Ginevra.
Ambito di applicazione
Si applica a livello dell’Unione europea alla denominazione "ម្រេចកំពត"/"Kampot Pepper", registrata come indicazione geografica nel Registro internazionale delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dell’Atto di Ginevra. La protezione opera in tutti gli Stati membri ed è direttamente applicabile; il regolamento riguarda il prodotto della tipologia "pepper". Presupposto dell’applicazione è l’assenza di opposizioni accolte ai sensi del regolamento (UE) 2019/1753, dopo la valutazione positiva della Commissione.
Protezione nell’Unione dell’indicazione geografica "ម្រេចកំពត"/"Kampot Pepper"
Il regolamento dà attuazione, nell’ordinamento dell’Unione, alla protezione della indicazione geografica cambogiana "ម្រេចកំពត"/"Kampot Pepper", già registrata nel Registro internazionale delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche ai sensi dell’Atto di Ginevra. L’atto si colloca nel quadro del regolamento (UE) 2019/1753, che disciplina l’azione dell’Unione a seguito dell’adesione all’Atto di Ginevra dell’Accordo di Lisbona.
Contesto procedurale e valutazione della Commissione
La Commissione richiama, nei considerando, il meccanismo previsto dall’Atto di Ginevra: le autorità competenti delle parti contraenti possono presentare domande di registrazione internazionale e le altre parti devono proteggere le denominazioni registrate, salvo rifiuto, rinuncia, invalidazione o cancellazione. Nel caso di specie, l’Ufficio internazionale dell’OMPI ha notificato alla Commissione, il 14 dicembre 2020, la registrazione del nome "ម្រេចកំពត"/"Kampot Pepper" come indicazione geografica, richiesta dalla Cambogia. La registrazione è stata poi pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea per consentire eventuali opposizioni, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/1753.
Verifica dei requisiti e assenza di opposizioni
La Commissione ha esaminato la registrazione internazionale alla luce delle condizioni previste dall’articolo 5 del regolamento (UE) 2019/1753 e ha concluso che tali condizioni risultano soddisfatte. Poiché non è stata ricevuta alcuna opposizione ai sensi dell’articolo 6 del medesimo regolamento, la denominazione deve essere protetta nell’Unione in conformità all’Atto di Ginevra.
Effetti giuridici della protezione
L’articolo 1 dispone in modo diretto che la denominazione "ម្រេចកំពត"/"Kampot Pepper" sia protetta nell’Unione europea. Il testo specifica inoltre che la denominazione identifica un prodotto della tipologia "pepper", elemento utile per delimitare l’oggetto della protezione e il settore merceologico interessato.
Entrata in vigore e applicazione negli Stati membri
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’atto è vincolante in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, senza necessità di recepimento nazionale.
Disposizioni principali
Protezione nell’Unione della denominazione
L’articolo 1 stabilisce che il nome "ម្រេចកំពត"/"Kampot Pepper", registrato come indicazione geografica nel Registro internazionale, è protetto nell’Unione europea. La denominazione identifica un prodotto del tipo "pepper".
Presupposti procedurali e assenza di opposizioni
Nei considerando si richiama la notifica ricevuta dall’Ufficio internazionale dell’OMPI il 14 dicembre 2020, la pubblicazione dell’iscrizione nella Gazzetta ufficiale per consentire eventuali opposizioni ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/1753, la valutazione della Commissione ai sensi dell’articolo 5 dello stesso regolamento e la mancata ricezione di opposizioni ai sensi dell’articolo 6.
Entrata in vigore e applicabilità
L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’atto è vincolante in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
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