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Regolamento

Regolamento (UE) 2021/2045

Regolamento (UE) 2021/2045 della Commissione del 23 novembre 2021 che modifica l’allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32021R2045

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna le voci dell’allegato XIV REACH relative a quattro ftalati di elevata preoccupazione: DEHP, BBP, DBP e DIBP. La Commissione sopprime alcune esenzioni, in particolare per il confezionamento primario dei medicinali, e introduce o conferma termini transitori specifici per determinati usi, con differenze tra materiali a contatto con alimenti, medicinali, dispositivi medici e miscele. L’intervento recepisce la raccomandazione dell’ECHA e si fonda sulle condizioni di autorizzazione previste dagli articoli 56 e 58 del regolamento REACH.

Modifica dell’allegato XIV del regolamento REACH per aggiornare le voci relative a DEHP, BBP, DBP e DIBP, ridefinendo autorizzazioni, esenzioni e scadenze applicabili.

Ambito di applicazione

Si applica in tutti gli Stati membri dell’Unione europea, ed è direttamente applicabile, alle sostanze bis(2-etilesil) ftalato (DEHP), benzil-butil-ftalato (BBP), dibutil ftalato (DBP) e diisobutilftalato (DIBP) incluse nell’allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006. Incide sugli usi di tali sostanze soggetti ad autorizzazione REACH, in particolare nei materiali e oggetti a contatto con alimenti, nel confezionamento primario dei medicinali, nelle miscele con determinate concentrazioni e, per il DEHP, nei dispositivi medici. Il regolamento elimina alcune esenzioni precedenti e aggiorna le date entro cui devono pervenire le domande e le date di scadenza. Non introduce un regime autonomo, ma modifica un allegato del REACH già vigente.

Modifica dell’allegato XIV REACH per DEHP, BBP, DBP e DIBP

Il regolamento (UE) 2021/2045 della Commissione aggiorna l’allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) con riferimento a quattro ftalati di elevata preoccupazione: DEHP, BBP, DBP e DIBP. L’intervento è motivato dall’esigenza di allineare le voci dell’allegato XIV ai criteri dell’articolo 57 e alle raccomandazioni dell’ECHA, nonché di rivedere le esenzioni in base alle condizioni dell’articolo 58.

Finalità della modifica e contesto normativo

La Commissione richiama il fatto che le sostanze in questione sono già iscritte all’allegato XIV perché rispondono ai criteri di sostanza estremamente preoccupante, in particolare per tossicità per la riproduzione e, per tutte e quattro, per proprietà di interferenza endocrina per la salute umana; per il DEHP è richiamata anche la dimensione ambientale. La modifica serve a precisare le voci dell’allegato XIV e a riconsiderare alcune esenzioni precedentemente riconosciute.

Ambito sostanziale della disciplina

Il regolamento incide sugli usi di DEHP, BBP, DBP e DIBP soggetti ad autorizzazione REACH. In particolare:

  • per il DEHP, sugli usi nei materiali a contatto con alimenti, nel confezionamento primario dei medicinali e nei dispositivi medici;
  • per BBP e DBP, sugli usi nel confezionamento primario dei medicinali e nelle miscele con specifica concentrazione;
  • per DIBP, sugli usi nelle miscele con specifica concentrazione.

Il regolamento chiarisce che, a seguito dell’inclusione delle proprietà di interferenza endocrina, il limite di concentrazione rilevante per l’esenzione di cui all’articolo 56, paragrafo 6, del REACH è pari allo 0,1 % in peso/peso.

Esenzioni escluse e motivazione

La Commissione conclude che non sussistono i presupposti per esenzioni basate sull’articolo 58, paragrafo 1, lettera e), del REACH. Inoltre, revoca la precedente esenzione prevista dal regolamento (UE) n. 143/2011 per l’uso di DEHP, BBP e DBP nel confezionamento primario dei medicinali. La motivazione è che le norme settoriali richiamate non impongono prescrizioni minime specifiche per le sostanze in questione tali da soddisfare l’articolo 58, paragrafo 2, e, nel caso del DEHP, esse non coprono anche il profilo di rischio ambientale ora rilevante.

Date di domanda e scadenze di autorizzazione

L’allegato aggiornato conferma la struttura transitoria dell’allegato XIV con due serie di date principali:

  • prima serie: domande entro il 21 agosto 2013 e scadenza al 21 febbraio 2015;
  • seconda serie: domande entro il 14 giugno 2023 e scadenza al 14 dicembre 2024.

Per alcuni usi specifici sono previste deroghe con scadenze dedicate. Per il DEHP, in particolare, le deroghe riguardano i materiali a contatto con alimenti, il confezionamento primario dei medicinali e le miscele tra 0,1 % e 0,3 %; per gli usi nei dispositivi medici, le date derogatorie sono fissate al 27 novembre 2023 e al 27 maggio 2025, in coerenza con i regimi transitori dei regolamenti (UE) 2017/745 e 2017/746 richiamati nei considerando. Per BBP e DBP, le deroghe riguardano il confezionamento primario dei medicinali e le miscele nella medesima fascia di concentrazione, mentre per DIBP le deroghe concernono le miscele nella stessa fascia.

Entrata in vigore e efficacia

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. Non contiene un regime autonomo di sanzioni o procedure, ma modifica direttamente il contenuto dell’allegato XIV REACH, con effetti immediati sull’obbligo di autorizzazione per gli operatori della filiera chimica e dei settori interessati.

Disposizioni principali

Oggetto della modifica

L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 secondo quanto indicato nell’allegato del regolamento. L’intervento riguarda le voci da 4 a 7 dell’allegato XIV, cioè DEHP, BBP, DBP e DIBP.

Eliminazione e mancata previsione di talune esenzioni

Il regolamento conferma che non sono opportune esenzioni fondate sull’articolo 58, paragrafo 1, lettera e), e annulla l’esenzione precedente per il confezionamento primario dei medicinali prevista dal regolamento (UE) n. 143/2011 per DEHP, BBP e DBP. Per il DEHP, gli usi nei dispositivi medici e nei materiali a contatto con alimenti restano soggetti ad autorizzazione secondo le precisazioni richiamate nei considerando.

Criteri e proprietà intrinseche rilevanti

Le sostanze sono qualificate come tossiche per la riproduzione di categoria 1B; inoltre DEHP, BBP, DBP e DIBP sono qualificati come sostanze con proprietà che perturbano il sistema endocrino ai sensi dell’articolo 57, lettera f), per la salute umana. Per il DEHP è indicata anche la proprietà di perturbazione endocrina per l’ambiente.

Limite di concentrazione nelle miscele

Per effetto dell’inclusione delle proprietà di cui all’articolo 57, lettera f), il limite di concentrazione applicabile alla presenza di DEHP, BBP, DBP e DIBP nelle miscele ai fini dell’esenzione di cui all’articolo 56, paragrafo 6, è pari allo 0,1 % in peso/peso. Le voci aggiornate richiamano miscele con concentrazione pari o superiore allo 0,1 % e inferiore allo 0,3 % in peso/peso per gli usi oggetto di proroga.

Date entro cui devono pervenire le domande e date di scadenza

Per DEHP, BBP, DBP e DIBP sono fissate due serie di date transitorie con riferimento alle lettere a) e b) dell’allegato XIV. In generale: per la prima scadenza, le domande devono pervenire entro il 21 agosto 2013 e la data di scadenza è il 21 febbraio 2015; per la seconda, le domande devono pervenire entro il 14 giugno 2023 e la scadenza è il 14 dicembre 2024. Per alcuni usi di DEHP, BBP, DBP e DIBP in miscele e, per il DEHP, per i dispositivi medici, sono previste deroghe con scadenze ulteriori al 27 novembre 2023, al 27 maggio 2025 o al 14 dicembre 2024, secondo il caso.

Usi esentati e deroghe specifiche per DEHP

Per DEHP, in deroga alle scadenze ordinarie, l’allegato prevede usi nei materiali destinati al contatto con alimenti soggetti al regolamento (CE) n. 1935/2004, nel confezionamento primario dei medicinali di cui al regolamento (CE) n. 726/2004, alla direttiva 2001/82/CE e/o alla direttiva 2001/83/CE, e nelle miscele con concentrazione pari o superiore allo 0,1 % e inferiore allo 0,3 % in peso/peso. Per i dispositivi medici soggetti alle direttive 90/385/CEE, 93/42/CEE e 98/79/CE, la data derogatoria è il 27 novembre 2023 o il 27 maggio 2025, a seconda della riga dell’allegato.

Usi esentati e deroghe specifiche per BBP, DBP e DIBP

Per BBP e DBP sono previste deroghe per il confezionamento primario dei medicinali e per le miscele contenenti tali sostanze in concentrazione pari o superiore allo 0,1 % e inferiore allo 0,3 % in peso/peso, con date transitorie al 14 giugno 2023 e al 14 dicembre 2024. Per DIBP le deroghe riguardano le miscele contenenti la sostanza nella stessa fascia di concentrazione, con le medesime date transitorie.

Entrata in vigore e applicabilità

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il testo è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiesostanze chimicheautorizzazione reachsalute pubblicatutela dell’ambienteprodotti sanitari e farmaceutici

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