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Regolamento

Regolamento (UE) 2022/184

Regolamento delegato (UE) 2022/184 della Commissione del 22 novembre 2021 che modifica l’allegato IV della direttiva (UE) 2017/2397 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32022R0184

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento delegato aggiorna l’allegato IV della direttiva (UE) 2017/2397, che disciplina il riconoscimento delle qualifiche professionali nel settore della navigazione interna. La modifica serve a inserire o aggiornare i riferimenti alle norme CESNI/ES-QIN 2018 e le date di inizio applicazione dei relativi requisiti. Il provvedimento non introduce nuove regole sostanziali, ma rende operativo il rinvio tecnico previsto dalla direttiva per alcuni profili di competenza, esami, simulatori e idoneità medica.

Modifica dell’allegato IV della direttiva (UE) 2017/2397 per aggiornare i riferimenti alle norme CESNI/ES-QIN 2018 e indicare le relative date di applicazione.

Ambito di applicazione

Si applica agli Stati membri e, in via indiretta, ai soggetti disciplinati dalla direttiva (UE) 2017/2397 nel settore della navigazione interna, in particolare per quanto riguarda esami pratici, omologazione dei simulatori, registri, requisiti essenziali di competenza e idoneità medica. L’intervento riguarda l’aggiornamento dei requisiti di conformità richiamati nell’allegato IV della direttiva, con particolare riferimento alle norme del CESNI/ES-QIN 2018. Non introduce esclusioni esplicite; si limita a sostituire il contenuto dell’allegato IV.

Regolamento delegato (UE) 2022/184: aggiornamento dell’allegato IV della direttiva 2017/2397

Il regolamento delegato della Commissione interviene in attuazione dell’articolo 32 della direttiva (UE) 2017/2397, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali nel settore della navigazione interna. La finalità è tecnico-attuativa: allineare l’allegato IV della direttiva ai riferimenti alle norme del CESNI contenute in ES-QIN 2018 e indicare le corrispondenti date di applicazione.

Contesto normativo e funzione del rinvio tecnico

Secondo il considerando (1), quando gli atti delegati adottati ai sensi della direttiva fanno riferimento a norme, la Commissione deve inserire o aggiornare il relativo riferimento e la data di applicazione nell’allegato IV. Il considerando (2) precisa che la direttiva delegata (UE) 2020/12 richiama le norme del Comitato europeo per l’elaborazione di norme per la navigazione interna (CESNI), rendendo necessario l’aggiornamento dell’allegato. Il considerando (3) conclude che, per tale ragione, l’allegato IV deve essere modificato di conseguenza.

Modifica operata dall’articolo 1

L’articolo 1 dispone la sostituzione dell’allegato IV della direttiva (UE) 2017/2397 con il testo riportato nell’allegato del regolamento. La sostituzione non introduce un nuovo assetto materiale della disciplina, ma aggiorna i riferimenti di conformità applicabili alle diverse categorie di requisiti previsti dalla direttiva.

Contenuto dell’allegato: requisiti e norme di conformità

L’allegato sostitutivo contiene tre tabelle.

Tabella A: prescrizioni applicabili

La Tabella A riguarda:

  • gli esami pratici di cui all’articolo 17, paragrafo 4, per i quali il requisito di conformità è ES-QIN 2018, in particolare le risoluzioni CESNI 2018-II-9, 2018-II-10, 2018-II-11, 2018-II-12 e 2018-II-13, con inizio dell’applicazione il 18.1.2022;
  • l’omologazione dei simulatori di cui all’articolo 21, paragrafo 2, per i quali si applica ES-QIN 2018, in particolare le risoluzioni CESNI 2018-II-14 e 2018-II-15, anch’esse con inizio applicazione il 18.1.2022;
  • le caratteristiche e condizioni di utilizzo dei registri di cui all’articolo 25, paragrafo 2, per le quali il testo fornito riporta la voce ma non specifica ulteriori requisiti nel frammento trasmesso.

Tabella B: requisiti essenziali di competenza

La Tabella B disciplina i requisiti essenziali di competenza e li collega alle specifiche risoluzioni CESNI di ES-QIN 2018:

  • requisiti essenziali di competenza a livello operativo: risoluzione CESNI 2018-II-3, applicazione dal 18.1.2022;
  • requisiti essenziali di competenza a livello di gestione: risoluzione CESNI 2018-II-4, applicazione dal 18.1.2022;
  • requisiti essenziali di competenza in materia di autorizzazioni specifiche:
    • conduzione su vie navigabili interne a carattere marittimo: risoluzione CESNI 2018-II-6, applicazione dal 18.1.2022;
    • navigazione a mezzo radar: risoluzione CESNI 2018-II-7, applicazione dal 18.1.2022;
  • requisiti essenziali di competenza per operazioni specifiche:
    • esperto di navigazione passeggeri: risoluzione CESNI 2018-II-5, applicazione dal 18.1.2022;
    • esperto di gas naturale liquefatto (GNL): risoluzione CESNI 2018-II-8, applicazione dal 18.1.2022.

Tabella C: idoneità medica

La Tabella C riguarda l’esame di idoneità medica e rinvia a ES-QIN 2018, in particolare alla risoluzione CESNI 2018-II-2, con inizio dell’applicazione il 18.1.2022.

Entrata in vigore e efficacia

Ai sensi dell’articolo 2, il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come sempre per i regolamenti UE, esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Portata pratica per gli operatori

Per gli operatori del settore della navigazione interna, il provvedimento rileva soprattutto come aggiornamento dei parametri tecnici di conformità da utilizzare per verificare esami, simulatori, competenze e idoneità medica. Per avvocati e commercialisti, l’impatto è quello tipico di un atto di raccordo: non crea nuovi obblighi sostanziali autonomi, ma consolida il quadro di riferimento tecnico che deve essere considerato nell’applicazione della direttiva 2017/2397 e degli atti delegati collegati.

Disposizioni principali

Sostituzione dell’allegato IV della direttiva 2017/2397

L’articolo 1 dispone la sostituzione integrale dell’allegato IV della direttiva (UE) 2017/2397 con il testo contenuto nell’allegato del regolamento, aggiornando i riferimenti normativi e le date di applicazione.

Aggiornamento dei riferimenti alle norme CESNI/ES-QIN 2018

L’allegato sostituito collega le diverse voci dell’allegato IV alle specifiche risoluzioni CESNI contenute in ES-QIN 2018, incluse quelle relative a esami pratici, simulatori, competenze operative e di gestione, autorizzazioni specifiche, operazioni specifiche e idoneità medica.

Date di inizio applicazione dei requisiti

Per le principali voci dell’allegato IV è indicato il 18.1.2022 come data di inizio applicazione, in particolare per esami pratici, omologazione dei simulatori, competenze essenziali a livello operativo e di gestione, autorizzazioni specifiche, operazioni specifiche ed esame di idoneità medica.

Entrata in vigore e applicabilità diretta

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materienavigazione internaqualifiche professionalitrasportisanità e idoneità medicastandard tecnici

Testo integrale

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