Regolamento (UE) 2021/2047
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2047 della Commissione del 23 novembre 2021 relativo all’autorizzazione del cloridrato di amprolio (COXAM) come additivo per mangimi destinati ai polli da ingrasso e alle pollastre allevate per la produzione di uova (titolare dell’autorizzazione: HuvePharma NV) (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento di esecuzione autorizza l’uso del cloridrato di amprolio (COXAM) come additivo per mangimi per specifiche categorie di pollame, sulla base della valutazione favorevole dell’EFSA e nel quadro del regolamento (CE) n. 1831/2003. L’autorizzazione è subordinata a precise condizioni tecniche, incluse indicazioni di uso, limiti di tenore e misure di protezione per gli utilizzatori. È inoltre previsto un piano di monitoraggio post-immissione sul mercato per la resistenza all’Eimeria spp. e il divieto di miscelazione con altri coccidiostatici. L’atto si applica direttamente negli Stati membri ed entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione.
Autorizzazione del cloridrato di amprolio (COXAM) come additivo per mangimi destinati ai polli da ingrasso e alle pollastre allevate per la produzione di uova.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica agli operatori del settore dei mangimi nell’Unione europea, con riguardo all’immissione sul mercato e all’uso del cloridrato di amprolio (COXAM) come additivo per mangimi. L’autorizzazione riguarda esclusivamente i polli da ingrasso e le pollastre allevate per la produzione di uova, nella categoria di additivi "coccidiostatici e istomonostatici". Sono previste condizioni d’uso, obblighi di etichettatura/istruzioni, misure di protezione per gli utilizzatori e un termine finale di autorizzazione al 14 dicembre 2031.
Autorizzazione del cloridrato di amprolio (COXAM) come additivo per mangimi per polli da ingrasso e pollastre allevate per la produzione di uova
Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/2047 autorizza, nel quadro del regolamento (CE) n. 1831/2003, l’impiego del cloridrato di amprolio (COXAM) come additivo per mangimi nella categoria dei "coccidiostatici e istomonostatici". L’atto si fonda sulla valutazione scientifica dell’EFSA e richiama anche la pregressa valutazione del CVMP dell’EMA in materia di residui, confermando il presupposto di sicurezza per il consumatore e l’idoneità dell’additivo alle condizioni prescritte.
Ambito di applicazione
L’autorizzazione riguarda esclusivamente i mangimi destinati ai polli da ingrasso e alle pollastre allevate per la produzione di uova. Il titolare dell’autorizzazione è HuvePharma NV e l’additivo è identificato con il numero 51777. L’uso è consentito nell’Unione europea e il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Valutazione scientifica e presupposti dell’autorizzazione
La Commissione richiama i pareri EFSA del 13 giugno 2018 e del 27 gennaio 2021. L’Autorità ha concluso che, alle condizioni d’uso proposte, il cloridrato di amprolio non presenta effetti negativi sulla salute degli animali né sull’ambiente, ma può essere un potenziale sensibilizzante delle vie respiratorie e della pelle. Per tale ragione la Commissione ritiene necessarie misure di protezione per gli utilizzatori. L’EFSA ha inoltre rilevato che l’additivo è efficace nel controllo della coccidiosi nei polli da ingrasso e che tale efficacia si estende alle pollastre allevate per la produzione di uova. È stato anche ritenuto opportuno un monitoraggio post-immissione sul mercato per la resistenza all’Eimeria spp.
Sicurezza per il consumatore e disciplina dei residui
Il regolamento sottolinea che il cloridrato di amprolio era già stato valutato dal CVMP dell’EMA, il quale nel gennaio 2001 aveva concluso che non era necessario fissare un limite massimo di residui (LMR) per l’amprolio. Di conseguenza, l’amprolio destinato al pollame è inserito nella tabella 1 dell’allegato del regolamento (UE) n. 37/2010. Su tale base la sicurezza per il consumatore è considerata sufficientemente dimostrata ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 4, lettera e), del regolamento (CE) n. 1831/2003.
Condizioni di autorizzazione e caratteristiche tecniche
L’allegato contiene le specifiche complete dell’additivo:
- composizione: HCl di amprolio 250 g/kg, paraffina liquida 30 g/kg, lolla di riso q.b. a 1 000 g;
- sostanza attiva: cloridrato di amprolio con purezza superiore al 97,5 %;
- formula chimica: C14H19ClN4.HCl;
- numero CAS: 137-88-2;
- impurezze associate: 2-picolina < 0,52 % e ceneri solfatate ≤ 0,1 %.
Sono inoltre indicati i metodi di analisi per la quantificazione dell’amprolio nell’additivo, nelle premiscele e nei mangimi, con tecniche HPLC specifiche e rinvio al regolamento (CE) n. 152/2009 per l’analisi nelle premiscele e nei mangimi.
Dosaggi, modalità d’impiego e limiti
Il tenore minimo/massimo autorizzato è pari a 125 mg di sostanza attiva per kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %, per entrambe le categorie animali autorizzate. L’additivo deve essere incorporato nei mangimi composti sotto forma di premiscela e non deve essere miscelato con altri coccidiostatici. L’allegato stabilisce inoltre che nelle istruzioni per l’uso devono essere riportate le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico.
Obblighi degli operatori e tutela degli utilizzatori
Il regolamento impone al titolare dell’autorizzazione l’attuazione di programmi di monitoraggio post-immissione sul mercato per la resistenza ai batteri e all’Eimeria spp. Inoltre, gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative idonee a prevenire i rischi per gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se tali rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo, devono essere utilizzati dispositivi di protezione individuale, inclusi mezzi di protezione della pelle e delle vie respiratorie.
Durata dell’autorizzazione, entrata in vigore e efficacia
Il termine finale di autorizzazione indicato nell’allegato è il 14 dicembre 2031. L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. In quanto regolamento, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Autorizzazione dell’additivo
Ai sensi dell’articolo 1, la sostanza indicata nell’allegato, appartenente alla categoria "coccidiostatici e istomonostatici", è autorizzata come additivo nell’alimentazione animale alle condizioni stabilite nell’allegato stesso.
Destinatari e specie interessate
L’autorizzazione riguarda il cloridrato di amprolio (COXAM) del titolare HuvePharma NV per i polli da ingrasso e le pollastre allevate per la produzione di uova. Nell’allegato è indicato il numero di identificazione 51777.
Composizione, specifiche e metodi di analisi
L’allegato riporta la composizione dell’additivo, con HCl di amprolio 250 g/kg, paraffina liquida 30 g/kg e lolla di riso q.b. a 1 000 g. La sostanza attiva ha purezza > 97,5 %, formula C14H19ClN4.HCl e numero CAS 137-88-2. Sono indicati i metodi analitici RP-HPLC-UV a 268 nm per l’additivo e IE-HPLC-UV a 264 nm per premiscele e mangimi, con rinvio al regolamento (CE) n. 152/2009 per quest’ultimo.
Dosaggio e condizioni d’impiego
Il tenore autorizzato è pari a 125 mg di sostanza attiva/kg di mangime completo, con umidità al 12 %, per entrambe le specie/categorie autorizzate. L’additivo deve essere incorporato nei mangimi composti sotto forma di premiscela.
Obblighi operativi e restrizioni d’uso
Le istruzioni per l’uso devono indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. L’additivo non può essere miscelato con altri coccidiostatici. Il titolare dell’autorizzazione deve attuare programmi di monitoraggio post-immissione sul mercato per la resistenza ai batteri e all’Eimeria spp.
Misure di protezione per gli utilizzatori
Gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative idonee a evitare i rischi per gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se tali rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo, devono essere usati dispositivi di protezione individuale, compresi mezzi di protezione della pelle e delle vie respiratorie.
Valutazione scientifica e base giuridica
Il regolamento si fonda sul regolamento (CE) n. 1831/2003. La Commissione richiama i pareri EFSA del 13 giugno 2018 e del 27 gennaio 2021, che escludono effetti negativi su salute animale e ambiente alle condizioni proposte, riconoscono un potenziale sensibilizzante per vie respiratorie e pelle e attestano l’efficacia contro la coccidiosi nei polli da ingrasso, estesa anche alle pollastre allevate per la produzione di uova. Viene inoltre richiamata la valutazione del CVMP dell’EMA del gennaio 2001, che concludeva per l’assenza di necessità di un LMR per l’amprolio, con conseguente iscrizione nella tabella 1 dell’allegato del regolamento (UE) n. 37/2010.
Durata dell’autorizzazione
Nell’allegato è previsto il termine finale di autorizzazione al 14 dicembre 2031.
Entrata in vigore e applicabilità
L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’atto è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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