Regolamento (UE) 2021/2067
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2067 della Commissione del 24 novembre 2021 che modifica il regolamento (CE) n. 1484/95 per quanto riguarda la fissazione dei prezzi rappresentativi nei settori delle uova e del pollame nonché per l’ovoalbumina
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna i prezzi rappresentativi utilizzati nel regime dei dazi addizionali all’importazione per alcuni prodotti dei settori delle uova e del pollame, nonché per l’ovoalbumina. La modifica avviene mediante sostituzione dell’allegato I del regolamento (CE) n. 1484/95, sulla base del controllo periodico dei dati di mercato e delle variazioni dei prezzi per origine. L’atto è applicabile immediatamente dalla pubblicazione, per garantire rapidità nell’adeguamento tariffario.
Modifica del regolamento (CE) n. 1484/95 limitatamente ai prezzi rappresentativi e alle cauzioni per talune importazioni nel settore delle uova e del pollame e per l’ovoalbumina.
Ambito di applicazione
Si applica alle importazioni nell’Unione europea dei prodotti rientranti nei settori delle uova e del pollame, nonché dell’ovoalbumina, ai fini della determinazione dei prezzi rappresentativi e dei relativi dazi addizionali all’importazione previsti dal regolamento (CE) n. 1484/95. La modifica riguarda in concreto l’allegato I del regolamento, con aggiornamento dei valori applicabili a specifiche merci e origini. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri ed entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Modifica dei prezzi rappresentativi per uova, pollame e ovoalbumina
Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/2067 della Commissione aggiorna il regolamento (CE) n. 1484/95, che disciplina le modalità di applicazione del regime dei dazi addizionali all’importazione nei settori delle uova e del pollame, nonché dell’ovoalbumina. Il provvedimento risponde all’esigenza di adeguare i prezzi rappresentativi ai dati di mercato più recenti e alle variazioni dei prezzi in funzione dell’origine delle merci.
Base giuridica e contesto
L’atto è adottato sulla base dell’articolo 183, lettera b), del regolamento (UE) n. 1308/2013, relativo all’organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, e dell’articolo 5, paragrafo 6, lettera a), del regolamento (UE) n. 510/2014, relativo al regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli. Nei considerando, la Commissione evidenzia che il controllo regolare dei dati utilizzati per determinare i prezzi rappresentativi rende necessario modificare tali valori per alcune importazioni.
Ambito di applicazione
La modifica riguarda le importazioni nell’Unione di prodotti dei settori delle uova e del pollame, nonché dell’ovoalbumina, ai fini dell’applicazione dei dazi addizionali all’importazione. L’intervento normativo non ridisegna il regime generale, ma aggiorna un elemento tecnico essenziale del meccanismo tariffario: i prezzi rappresentativi riportati nell’allegato I del regolamento (CE) n. 1484/95.
Contenuto della modifica
L’articolo 1 dispone la sostituzione integrale dell’allegato I del regolamento (CE) n. 1484/95 con il testo contenuto nell’allegato al regolamento di esecuzione. Nell’allegato è riportata una voce specifica per il codice NC 0207 14 10, relativo a pezzi disossati di pollame della specie Gallus domesticus, congelati, con prezzo rappresentativo pari a 172,0 EUR/100 kg e cauzione pari a 44 EUR/100 kg; l’origine indicata è BR, secondo la nomenclatura dei paesi richiamata dal regolamento (UE) n. 1106/2012.
Entrata in vigore
L’articolo 2 prevede l’entrata in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. La scelta della decorrenza immediata è motivata dall’esigenza di applicare la misura il più rapidamente possibile dopo la disponibilità dei dati aggiornati. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Base giuridica e finalità
La Commissione adotta il regolamento in forza dell’articolo 183, lettera b), del regolamento (UE) n. 1308/2013 e dell’articolo 5, paragrafo 6, lettera a), del regolamento (UE) n. 510/2014. La finalità è aggiornare i prezzi rappresentativi fissati dal regolamento (CE) n. 1484/95 per i settori delle uova e del pollame e per l’ovoalbumina.
Aggiornamento dei prezzi rappresentativi
L’allegato I del regolamento (CE) n. 1484/95 è sostituito con il testo allegato al regolamento di esecuzione. L’aggiornamento si fonda sul controllo regolare dei dati di mercato e tiene conto delle variazioni dei prezzi secondo l’origine delle importazioni.
Dato specifico modificato nell’allegato
Per il codice NC 0207 14 10, relativo a pezzi disossati di pollame della specie Gallus domesticus, congelati, il prezzo rappresentativo è fissato a 172,0 EUR/100 kg e la cauzione di cui all’articolo 3 a 44 EUR/100 kg; l’origine indicata è BR.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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