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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 14011/2023 del 03/04/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva confermato la custodia cautelare in carcere disposta dal GIP di Fermo. Il ricorrente articolava tre motivi: 1) difetto di motivazione e mancata autonoma valutazione dei gravi indizi e delle esigenze cautelari (art. 606 c.1 lett. c) ed e)); 2) mancata trasmissione integrale (fonoregistrazione/trascrizione) dell'interrogatorio favorevole reso il 11/11/2022, con conseguente impossibilità di valutare compiutamente le dichiarazioni difensive; 3) carenza dei gravi indizi di colpevolezza e sussistenza della scriminante della legittima difesa o, comunque, riqualificazione del fatto come omicidio preterintenzionale o eccesso colposo di legittima difesa. Il fatto di causa: la vittima è stata trovata accoltellata; un testimone oculare (Gurpreet Singh) riferì che l'indagato, ubriaco, avrebbe accoltellato la vittima; l'indagato ha ammesso di aver accoltellato il connazionale ma ha fornito una versione difensiva (aggressione subìta e ferimento proprio), sostenendo che la ferita riportata fosse compatibile con difesa o autoferimento.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso nel suo complesso. Ha dichiarato inammissibile il primo motivo per genericità e per mancata precisa deduzione, ha ritenuto infondato il secondo motivo spiegando che il verbale riassuntivo dell'interrogatorio è sufficiente salvo che il ricorrente indichi contenuti decisivi presenti solo nella fonoregistrazione, e ha ritenuto manifestamente infondato il terzo motivo poiché esso chiedeva una rivalutazione dei fatti e della credibilità delle fonti, attività non consentita in sede di legittimità salvo vizio di motivazione palese (mancanza, manifesta illogicità o contraddittorietà). La Corte ha confermato che il Tribunale del riesame aveva compiuto una valutazione autonoma e adeguata degli indizi e delle esigenze cautelari (rischio di inquinamento probatorio, pericolo di reiterazione per abuso di alcool, impossibilità di misure alternative). Conseguenza: confermata la misura cautelare in carcere e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 23 d.l. n. 137/2020

    Utilizzato per richiamare che le conclusioni del PG e le conclusioni difensive sono state rassegnate in forma scritta ai sensi della norma; la Corte ha preso atto delle conclusioni scritte depositate.

  • art. 606, comma 1, cod. proc. pen.

    Norma sulla motivazione del ricorso per cassazione; la Corte l'ha interpretata richiedendo deduzioni non generiche: i vizi devono essere esposti in modo preciso e dimostrato, altrimenti il motivo è inammissibile.

  • art. 309 cod. proc. pen.

    Regola l'interrogatorio dell'indagato; la Corte ha confermato che il verbale riassuntivo dell'interrogatorio è, di regola, idoneo a documentare i contenuti e che la fonoregistrazione non è necessaria per invalidare la misura, salvo che il ricorrente indichi contenuti decisivi presenti solo nella registrazione.

  • art. 292 cod. proc. pen.

    Disposizioni sulla motivazione dell'ordinanza 'inaudita altera parte' e sulla nullità per mancata autonoma valutazione del GIP. La Corte ha ricordato che la nullità deve essere dedotta con la richiesta di riesame e che il tribunale del riesame non sempre è tenuto a ripetere parola per parola la valutazione del GIP, salvo specifiche censure.

  • art. 275, comma 3, cod. proc. pen.

    Riguarda la presunzione circa le esigenze cautelari e i presupposti per l'applicazione di misure; la Corte ha ritenuto insussistenti ragioni per superare la presunzione prevista e ha confermato la misura per il pericolo di inquinamento probatorio e di reiterazione, anche per la propensione all'abuso di alcool dell'indagato.

Massime di principio

  • In sede di cassazione contro ordinanze cautelari, i motivi devono essere esposti in modo specifico: censure generiche sulla mancata 'autonoma valutazione' sono spesso inammissibili.
  • Il tribunale del riesame non è obbligato a riprodurre analiticamente ogni passaggio dell'ordinanza impugnata; è sufficiente che compia una valutazione autonoma e motivata degli elementi rilevanti.
  • Il verbale riassuntivo dell'interrogatorio reso in stato di detenzione è, di norma, idoneo per la valutazione; la fonoregistrazione è rilevante solo se si dimostra che contiene elementi decisivi non riportati nel verbale.
  • Le censure che chiedono una rivalutazione dei fatti, della credibilità dei testi o della persuasività delle prove sono in genere inammissibili in sede di legittimità, salvo che emergano vizi di motivazione evidenti (mancanza, manifesta illogicità o contraddittorietà).
  • Per ottenere la revoca di una misura cautelare grave (es. custodia in carcere per omicidio) è necessario indicare elementi concreti che possano ragionevolmente mettere in discussione la gravità indiziaria o le esigenze cautelari (pericolo di inquinamento, reiterazione, ecc.).
  • La presenza di una versione difensiva (es. invocazione della legittima difesa) non è di per sé sufficiente a escludere la gravità indiziaria: occorre che sia sorretta da riscontri o che ponga seri dubbi ragionevoli sulla ricostruzione accusatoria.
  • Le contestazioni procedurali (es. mancata acquisizione integrale di atti) devono indicare con precisione quale specifico contenuto mancante sarebbe decisivo per la decisione, altrimenti vengono rigettate.
  • Quando la decisione di merito è fondata su un quadro indiziario ritenuto coerente dal giudice e corredato da motivazione plausibile, la cassazione tende a confermare salvo palese vizio motivazionale.

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