Cassazione Civile, Ordinanza n. 22340/2025 del 02/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce da un'opposizione ad avviso di addebito relativo a contributi previdenziali richiesti per il periodo gennaio 2016-marzo 2017. L'INPS aveva contestato l'omesso versamento dei contributi in relazione: a) a due rapporti di lavoro subordinato, uno solo in parte formalizzato e uno non formalizzato; b) alla riqualificazione di collaborazioni coordinate e continuative svolte per attività di segreteria amministrativa e gestionale; c) alle prestazioni rese da istruttori sportivi, ritenute dall'INPS soggette a contribuzione perché non rientranti nell'esenzione per i compensi sportivi dilettantistici. I ricorrenti hanno denunciato: nullità della sentenza d'appello per motivazione asseritamente riproduttiva della difesa INPS; violazione delle norme fiscali e previdenziali sull'esenzione dei compensi sportivi dilettantistici; violazione delle norme sulla qualificazione dei rapporti di lavoro e sull'onere della prova; errata valutazione delle prove testimoniali e documentali.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato tutti i motivi. Ha ritenuto che la sentenza d'appello non fosse nulla per motivazione apparente o meramente adesiva, perché il giudice di merito aveva comunque svolto una autonoma valutazione delle prove e aveva dato conto delle ragioni della decisione. Quanto al merito, ha confermato che per gli istruttori sportivi l'esenzione contributiva ex art. 67 TUIR opera solo se sono provati i presupposti dell'attività dilettantistica in senso sostanziale e l'assenza di professionalità, mentre nel caso concreto la Corte territoriale aveva accertato la natura professionale delle prestazioni e la mancata prova dell'attività agonistica dilettantistica. Ha inoltre confermato la riqualificazione come subordinati dei rapporti di collaborazione per attività di segreteria, valorizzando indici tipici della subordinazione quali orario, compenso e assoggettamento a ordini e direttive. Il ricorso è stato quindi integralmente respinto; le spese del giudizio di legittimità sono state compensate per il consolidarsi successivo dell'orientamento giurisprudenziale, con attestazione dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
art. 132 c.p.c.
La censura di nullità della sentenza per motivazione apparente è stata esclusa perché la motivazione, pur sintetica e in parte adesiva, conteneva una autonoma ratio decidendi riconducibile al giudice di merito.
art. 116 c.p.c.
Il giudice di merito può valutare le prove secondo prudente apprezzamento; in cassazione non è sindacabile il merito della valutazione probatoria, salvo limiti non ricorrenti nel caso esaminato.
art. 67, comma 1, lett. m), d.P.R. n. 917/1986
L'esenzione per i compensi sportivi dilettantistici opera solo se ricorrono e sono provati i presupposti sostanziali: prestazioni rese in ambito dilettantistico, non professionale, nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche.
art. 35, comma 5, d.l. n. 207/2008
È richiamato come norma che amplia/precisa l'area delle prestazioni sportive dilettantistiche esenti, ma solo in presenza dei requisiti sostanziali dell'attività e dei limiti normativi.
art. 69 d.P.R. n. 917/1986
Richiamato per i limiti monetari dei compensi che possono beneficiare del regime agevolato, in coordinamento con l'art. 67 TUIR.
art. 2, comma 1, d.lgs. n. 81/2015
Le collaborazioni personali, continuative e etero-organizzate dal committente sono attratte alla disciplina del lavoro subordinato.
art. 2, comma 2, lett. d), d.lgs. n. 81/2015
L'eccezione per le collaborazioni rese a fini istituzionali in favore di associazioni e società sportive dilettantistiche è richiamata, ma la sua eventuale operatività non esclude la subordinazione ove il giudice accerti in concreto gli indici del lavoro subordinato.
art. 2094 c.c.
La subordinazione va accertata mediante gli indici sintomatici dell'eterodeterminazione della prestazione; la Corte territoriale li ha ritenuti presenti.
art. 115 c.p.c.
La doglianza è stata ritenuta infondata/inammissibile nella parte in cui mirava a rimettere in discussione il giudizio di fatto e la valutazione delle prove.
art. 2697 c.c.
L'onere di dimostrare i presupposti dell'esenzione contributiva incombe sulla parte che la invoca, cioè sugli opponenti.
art. 2702 c.c.
Richiamato nel sesto motivo, ma non è stata accolta alcuna censura utile sul punto.
art. 2722 c.c.
Richiamato nel sesto motivo, senza che emergesse un errore di diritto decisivo nella sentenza impugnata.
art. 2729 c.c.
Richiamato nel sesto motivo, ma la censura è stata respinta perché investiva in sostanza la valutazione del materiale probatorio.
art. 380-bis.1 c.p.c.
Norma sul procedimento in camera di consiglio per la decisione del ricorso in cassazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
È stata data atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- La motivazione della sentenza non è nulla per il solo fatto di recepire, anche in larga parte, le argomentazioni di una parte, se il giudice rende comunque percepibile una autonoma valutazione critica delle prove e delle ragioni della decisione.
- In tema di compensi per attività sportiva dilettantistica, l'esenzione contributiva e fiscale opera solo se chi la invoca prova tutti i presupposti sostanziali richiesti dalla legge: natura dilettantistica effettiva dell'ente, svolgimento diretto di attività sportive dilettantistiche e assenza di professionalità del prestatore.
- La professionalità va accertata in concreto secondo i criteri dell'ordinamento previdenziale, guardando alle modalità effettive di svolgimento dell'attività e non alla sola qualificazione formale o alla natura astratta della prestazione.
- Le collaborazioni coordinate e continuative sono attratte alla disciplina del lavoro subordinato quando, in concreto, risultino personali, continuative e organizzate dal committente con riferimento a tempi e luogo di lavoro, purché il giudice accerti anche gli indici tipici della subordinazione.
- In cassazione non è consentito ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio sotto la veste della denuncia di violazione di legge, quando la censura mira in realtà a sollecitare un diverso apprezzamento dei fatti e delle prove da parte del giudice di legittimità.
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