Regolamento (UE) 2024/337
Regolamento (UE) 2024/337 della Commissione, del 12 gennaio 2024, che stabilisce la chiusura delle attività di pesca del sugarello cileno nelle acque della zona della convenzione SPRFMO per i pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro dell’Unione europea
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento prende atto dell’esaurimento del contingente 2023 per lo stock di sugarello cileno nella zona della convenzione SPRFMO e dispone la chiusura delle relative attività di pesca per i pescherecci dell’Unione. Dal 20 dicembre 2023 scattano il divieto di pesca e i divieti connessi di tenere a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare catture effettuate dopo tale data. Il provvedimento è adottato sulla base del regolamento (CE) n. 1224/2009 e del regolamento (UE) 2023/194 sui contingenti di pesca 2023.
Chiusura delle attività di pesca del sugarello cileno nella zona della convenzione SPRFMO per i pescherecci battenti bandiera o immatricolati in uno Stato membro UE, per esaurimento del contingente 2023.
Ambito di applicazione
Si applica ai pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro dell’Unione europea o immatricolati in uno Stato membro dell’Unione europea che operano sullo stock di sugarello cileno (Trachurus murphyi) nella zona della convenzione SPRFMO. L’ambito territoriale è quello della zona della convenzione SPRFMO; l’ambito temporale è legato all’esaurimento del contingente assegnato per il 2023, con data di chiusura fissata al 20 dicembre 2023. Il regolamento non disciplina altri stock o altre attività di pesca.
Chiusura delle attività di pesca del sugarello cileno nella zona della convenzione SPRFMO
Il regolamento della Commissione 2024/337 dà seguito all’esaurimento del contingente 2023 relativo allo stock di sugarello cileno (Trachurus murphyi) nella zona della convenzione SPRFMO. Il provvedimento si inserisce nel quadro del regolamento (CE) n. 1224/2009 sul controllo della pesca e si fonda sulle informazioni secondo cui le catture già effettuate da navi UE hanno determinato il superamento della disponibilità residua del contingente.
Base normativa e contesto
La Commissione richiama il regolamento (UE) 2023/194 del Consiglio, che fissava per il 2023 le possibilità di pesca e i contingenti applicabili. Considerato l’esaurimento del contingente assegnato, diventa necessario adottare una misura di chiusura per evitare ulteriori catture non autorizzate e assicurare il rispetto della disciplina unionale in materia di politica comune della pesca.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica ai pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro dell’Unione europea e ai pescherecci immatricolati in uno Stato membro. Il divieto riguarda esclusivamente lo stock di sugarello cileno nella zona della convenzione SPRFMO; non sono contemplate altre specie, altri stock o altre aree di pesca. L’allegato precisa che la misura concerne l’Unione europea nel suo complesso, cioè tutti gli Stati membri.
Esaurimento del contingente
L’articolo 1 dispone che il contingente di pesca assegnato per il 2023 agli Stati membri dell’Unione europea per lo stock in questione si considera esaurito dalla data indicata nell’allegato. Tale data è il 20 dicembre 2023. La qualificazione giuridica di "esaurito" costituisce il presupposto per l’immediata attivazione dei divieti di cui all’articolo 2.
Divieti operativi
A decorrere dal 20 dicembre 2023, le attività di pesca dello stock di sugarello cileno nella zona SPRFMO sono vietate per le navi UE rientranti nel campo di applicazione del regolamento. Il divieto non si limita alla cattura, ma si estende anche alle operazioni successive sulle catture effettuate dopo tale data:
- tenere a bordo il pescato;
- trasferire le catture;
- trasbordare le catture;
- sbarcare le catture.
Allegato tecnico
L’allegato individua il contingente con il numero 22/TQ194, lo stock CJM/SPRFMO e la specie sugarello cileno (Trachurus murphyi), confermando come area interessata la zona della convenzione SPRFMO e come data di chiusura il 20 dicembre 2023. L’allegato è essenziale perché determina il momento da cui operano sia l’esaurimento del contingente sia il divieto di pesca.
Entrata in vigore e natura del regolamento
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come ogni regolamento UE, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, senza necessità di recepimento nazionale.
Disposizioni principali
Base giuridica e finalità
Il regolamento è adottato dalla Commissione sulla base dell’articolo 36, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1224/2009, che disciplina il controllo unionale nel quadro della politica comune della pesca. La finalità è dare attuazione alla chiusura di una pesca quando il contingente assegnato risulta esaurito.
Accertamento dell’esaurimento del contingente
L’articolo 1 stabilisce che il contingente di pesca assegnato per il 2023 agli Stati membri dell’Unione europea per lo stock di sugarello cileno nella zona della convenzione SPRFMO si considera esaurito dalla data indicata nell’allegato, ossia dal 20 dicembre 2023.
Divieto di attività di pesca e operazioni connesse
L’articolo 2 vieta, a decorrere dalla data stabilita nell’allegato, le attività di pesca dello stock di cui all’articolo 1 da parte di pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro UE o immatricolati in uno Stato membro UE. È inoltre vietato tenere a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture di tale stock effettuate dopo tale data.
Allegato con identificazione dello stock e data di chiusura
L’allegato identifica il contingente n. 22/TQ194, per l’Unione europea (tutti gli Stati membri), relativo allo stock CJM/SPRFMO di sugarello cileno (Trachurus murphyi) nella zona della convenzione SPRFMO, con data di chiusura fissata al 20 dicembre 2023.
Entrata in vigore e applicabilità
L’articolo 3 prevede che il regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
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