Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 1871/2026 - Napoli, Sezione 6

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento di revoca del nulla osta all’ingresso, emesso in data 24.3.2026 e notificato al ricorrente in pari data.

Giustizia amministrativa202603914

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento di revoca del nulla osta all’ingresso, emesso il 24 marzo 2026

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare, il provvedimento con cui l’amministrazione ha revocato il nulla osta all’ingresso. Dalla motivazione dell’ordinanza emerge che, prima della revoca, il ricorrente aveva trovato lavoro presso un diverso datore e aveva prodotto in giudizio la relativa documentazione. Tale circostanza sarebbe dovuta essere valutata dall’amministrazione, secondo l’orientamento richiamato della Sezione, in applicazione del principio di proporzionalità e del favor per il lavoratore in buona fede.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda cautelare e ha sospeso l’efficacia del provvedimento di revoca. Nel sommario esame proprio della fase cautelare ha ritenuto sussistenti gli estremi della tutela, valorizzando il fatto che il ricorrente avesse trovato un nuovo impiego prima della revoca e ne avesse fornito prova documentale. Secondo il giudice, tale circostanza doveva essere considerata dall’amministrazione, in ossequio al principio di proporzionalità e al favor per il lavoratore in buona fede. La trattazione del merito è stata fissata per l’8 giugno 2027. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Costituisce la base normativa per la domanda e la concessione della tutela cautelare nel giudizio amministrativo.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale fondamento dell’oscuramento delle generalità della parte interessata a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati, insieme alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, a fondamento dell’oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • Nella valutazione della legittimità della revoca di un nulla osta all’ingresso per lavoro, l’amministrazione deve considerare l’eventuale reperimento, da parte del lavoratore, di un nuovo impiego presso un diverso datore intervenuto prima della revoca, quando tale circostanza sia documentata.
  • L’esercizio del potere di revoca del nulla osta all’ingresso deve rispettare il principio di proporzionalità e tenere conto del favor per il lavoratore in buona fede; l’omessa considerazione di un nuovo rapporto di lavoro può giustificare la sospensione cautelare dell’atto revocatorio.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaTutela cautelare
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareProporzionalità e ragionevolezzaBuona fede e correttezza della PA

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.