Cassazione Civile, Ordinanza n. 01361/2023 del 17/01/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento IRPEF per l’anno d’imposta 2006 notificato a un socio di una società in accomandita semplice. L’Ufficio aveva contestato al contribuente, da un lato, un maggior reddito di partecipazione imputato per trasparenza in dipendenza di un accertamento emesso nei confronti della società; dall’altro, maggiori redditi presunti ricavati da indagini bancarie sui conti personali, in relazione a operazioni non ritenute giustificate. La CTP aveva accolto solo in parte il ricorso del contribuente. In appello, la CTR aveva invece annullato la ripresa sia sul reddito di partecipazione, richiamando la sentenza emessa nello stesso giorno in un distinto giudizio relativo alla società, sia sul rilievo bancario, ritenendo l’avviso motivato in modo carente e lesivo del diritto di difesa. L’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: (1) violazione dell’art. 57 d.lgs. 546/1992, sostenendo che la censura del contribuente sulla motivazione dell’accertamento bancario fosse nuova in appello e quindi inammissibile; (2) omesso esame di un fatto decisivo, sempre in relazione alla presunta carenza motivazionale dell’avviso fondato sulle indagini bancarie; (3) violazione dell’art. 2909 c.c., deducendo che la CTR non poteva attribuire efficacia vincolante alla sentenza resa nel giudizio sulla società, non essendo passata in giudicato, e che comunque la definizione agevolata intervenuta sulla posizione della società non produceva automaticamente effetti sul socio che non vi aveva aderito.
La decisione
La Corte ha accolto il primo e il terzo motivo di ricorso, dichiarando assorbito il secondo. Ha ritenuto fondato il primo motivo perché la doglianza del contribuente sulla nullità dell’accertamento per vizi di motivazione costituiva una eccezione nuova in appello, inammissibile ex art. 57 d.lgs. 546/1992. Ha accolto anche il terzo motivo perché la CTR non poteva fondare l’annullamento della pretesa verso il socio sulla sentenza relativa alla società, trattandosi di decisione non passata in giudicato e, soprattutto, perché la definizione agevolata della lite da parte della società non comporta di per sé alcun giudicato sul merito dell’accertamento né si estende automaticamente al socio che non abbia aderito al condono. La sentenza impugnata è stata quindi cassata nei limiti dei motivi accolti, con rinvio al giudice di merito per gli ulteriori accertamenti e per le questioni rimaste assorbite.
Norme richiamate
art. 57 d.lgs. n. 546/1992
Nel giudizio tributario non possono essere introdotte in appello nuove eccezioni in senso stretto; la deduzione per la prima volta del vizio di motivazione dell’atto impositivo, come nullità dell’avviso e lesione del diritto di difesa, è inammissibile se introduce un nuovo tema di indagine.
art. 366, primo comma, n. 3, c.p.c.
Il ricorso è stato ritenuto sufficientemente esposto quanto ai fatti di causa e quindi ammissibile sotto il profilo dell’onere di sintesi.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
Il vizio processuale denunciato per violazione dell’art. 57 d.lgs. 546/1992 è stato scrutinato come error in procedendo.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Il motivo subordinato sul preteso omesso esame di un fatto decisivo è stato dichiarato assorbito dall’accoglimento del primo motivo.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
La censura sulla violazione dell’art. 2909 c.c. è stata accolta perché la sentenza resa nel giudizio della società, non essendo passata in giudicato, non poteva spiegare efficacia vincolante automatica nel diverso giudizio contro il socio.
art. 2909 c.c.
Il giudicato fa stato solo tra le parti e nei limiti della decisione definitiva; una sentenza non definitiva o comunque non passata in giudicato non può essere posta a base della decisione in un diverso giudizio come accertamento vincolante del merito.
art. 14 d.lgs. n. 546/1992
Nel contenzioso su rettifiche del reddito di società di persone e dei soci sussiste, in linea di principio, litisconsorzio necessario, da soddisfare mediante integrazione del contraddittorio o, in Cassazione, mediante riunione in presenza di determinate condizioni.
art. 111, secondo comma, Cost.
È richiamato a fondamento del principio di ragionevole durata del processo, che giustifica la ricomposizione dell’unicità della causa evitando inutili rinvii.
artt. 6 e 13 CEDU
Sono richiamati, insieme all’art. 111 Cost., per sostenere l’esigenza di evitare formalismi processuali inutili quando il simultaneus processus è sostanzialmente rispettato.
art. 6 del d.l. n. 119/2018, conv. in L. n. 136/2018
La definizione agevolata della lite da parte della società e di altri soci ha determinato l’estinzione dei relativi giudizi, ma non ha prodotto automaticamente effetti sul socio rimasto in giudizio.
art. 39, comma 12, del d.l. n. 98/2011, conv. in L. n. 111/2011
È richiamato in giurisprudenza per ribadire che la definizione agevolata della lite da parte di un soggetto non produce effetti cumulativi automatici su società e soci, data l’autonomia degli avvisi.
Massime di principio
- Nel processo tributario, la deduzione per la prima volta in appello della nullità dell’avviso di accertamento per vizi di motivazione integra una eccezione in senso stretto ed è inammissibile se introduce un nuovo tema di indagine non prospettato in primo grado.
- La contestazione che l’atto impositivo sia sostanzialmente infondato perché non avrebbe considerato le giustificazioni del contribuente è cosa diversa dalla deduzione di una nullità formale dell’atto per difetto di motivazione; solo la seconda è soggetta al divieto di nuove eccezioni in appello.
- Nelle controversie su rettifiche dei redditi di società di persone e dei soci, l’unitarietà dell’accertamento impone, in linea di principio, il simultaneus processus; tuttavia, in Cassazione può essere sufficiente la riunione dei giudizi quando le cause siano state trattate in modo sostanzialmente unitario nei gradi di merito.
- La sentenza resa in un distinto giudizio relativo alla società di persone non può essere automaticamente opposta al socio se non è passata in giudicato; in difetto di giudicato, manca l’efficacia vincolante ex art. 2909 c.c.
- La definizione agevolata della lite da parte della società di persone non si estende automaticamente ai soci che non vi abbiano aderito, poiché la pretesa tributaria si articola in distinti avvisi verso soggetti diversi e per imposte differenti.
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