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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22542/2022 del 18/07/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (proprietario)

La controversia

La controversia traeva origine da una domanda proposta dal proprietario di un terreno nel Comune dell’Aquila, frazione Camarda, volta a far riconoscere l’esistenza di una servitù sul fondo altrui. Il Tribunale aveva rigettato le domande ritenendo non provata l’apparenza della servitù, ossia l’esistenza di opere visibili e permanenti idonee a rendere oggettivo il peso imposto al fondo servente, requisito ritenuto necessario tanto per l’usucapione quanto per la destinazione del padre di famiglia; aveva inoltre osservato che l’accesso al fondo dell’attore poteva avvenire anche tramite altri passaggi. La Corte d’appello aveva confermato tale decisione. Il soccombente proponeva ricorso per cassazione con tre motivi, ma nel testo fornito non sono specificati i contenuti dei singoli motivi; risulta tuttavia che, prima della decisione, il ricorrente depositava dichiarazione di rinuncia al ricorso ex art. 390 c.p.c., sottoscritta personalmente e comunicata alle controparti. Una delle controricorrenti non aderiva alla rinuncia, mentre le altre sì.

La decisione

La Corte di cassazione ha preso atto della rinuncia al ricorso e ha dichiarato l’estinzione del giudizio di legittimità ai sensi dell’art. 391, comma 1, c.p.c. Ha inoltre precisato che, per effetto della mancata adesione di una delle controricorrenti, il ricorrente va condannato al pagamento delle spese del giudizio in favore di quest’ultima; non ha invece provveduto sulle spese nei rapporti processuali con i controricorrenti che avevano aderito alla rinuncia. Ha infine escluso il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 390 c.p.c.

    La rinuncia al ricorso deve essere sottoscritta personalmente dalla parte e portata a conoscenza delle altre parti; costituisce il presupposto processuale per la cessazione del giudizio di legittimità.

  • art. 391, comma 1, c.p.c.

    La rinuncia validamente perfezionata determina l’estinzione del giudizio di cassazione.

  • art. 391, comma 4, c.p.c.

    In difetto di adesione alla rinuncia da parte di una controricorrente, restano dovute le spese nei suoi confronti.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Non ricorrendo i presupposti per una decisione di rigetto/inammissibilità o comunque per la statuizione presupposta, la Corte ha escluso il raddoppio del contributo unificato.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione, se validamente sottoscritta e comunicata alle controparti, comporta l’estinzione del giudizio di legittimità.
  • L’efficacia estintiva della rinuncia opera nei rapporti con le parti che vi aderiscano; ove una controricorrente non aderisca, il ricorrente resta obbligato alla rifusione delle spese nei suoi confronti.
  • In caso di estinzione del giudizio per rinuncia al ricorso non si applica il raddoppio del contributo unificato previsto per gli esiti tipici di rigetto o inammissibilità.

Come è indicizzato

MateriePossessoImpugnazioni
RamiDiritti realiProcesso civile
IstitutiGiudicato

Testo integrale

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