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Regolamento

Regolamento (UE) 2018/344

Regolamento delegato (UE) 2018/344 della Commissione, del 14 novembre 2017, che integra la direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che precisano i criteri relativi alle metodologie per la valutazione della differenza di trattamento nell'ambito di una risoluzione (Testo rilevante ai fini del SEE. )

Normativa europea32018R0344

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento stabilisce la metodologia tecnica per confrontare il trattamento ricevuto da azionisti e creditori in risoluzione con quello che avrebbero ottenuto in una procedura ordinaria di insolvenza alla data della decisione di risoluzione. La valutazione è affidata a un perito indipendente e si fonda su dati e circostanze noti o ragionevolmente conoscibili a tale data, con regole specifiche su inventario delle attività e dei crediti, attualizzazione dei flussi di cassa, valorizzazione dei crediti ristrutturati e redazione della relazione finale. L’obiettivo è verificare l’eventuale differenza di trattamento ai sensi della BRRD e, se del caso, quantificare il relativo indennizzo.

Norme tecniche di regolamentazione per valutare, nell’ambito di una risoluzione bancaria, l’eventuale differenza di trattamento tra azionisti e creditori rispetto alla procedura ordinaria di insolvenza ("no creditor worse off").

Ambito di applicazione

Si applica agli enti e alle entità rientranti nell’articolo 1, paragrafo 1, lettere b), c) e d), della direttiva 2014/59/UE (BRRD), quando sono oggetto di una o più azioni di risoluzione. Disciplina la metodologia che il perito indipendente deve seguire per stimare, da un lato, il trattamento ipotetico in procedura ordinaria di insolvenza alla data della decisione di risoluzione e, dall’altro, il trattamento effettivamente ricevuto in risoluzione da azionisti e creditori, al fine di verificare se vi sia una differenza di trattamento che possa dare luogo a indennizzo. Si applica negli Stati membri ed è direttamente applicabile; opera nel contesto del regime di risoluzione previsto dalla direttiva 2014/59/UE e richiama le regole sul perito indipendente del regolamento delegato (UE) 2016/1075 e, per i derivati, il regolamento delegato (UE) 2016/1401.

Valutazione della differenza di trattamento in risoluzione

Il regolamento delegato (UE) 2018/344 integra la direttiva 2014/59/UE (BRRD) fissando le norme tecniche che il perito indipendente deve seguire per verificare se azionisti e creditori abbiano subito, in risoluzione, un trattamento peggiore rispetto a quello che avrebbero ottenuto in una procedura ordinaria di insolvenza. La disciplina si colloca nel meccanismo di tutela "no creditor worse off" e serve anche a fondare l’eventuale indennizzo a carico dei meccanismi di finanziamento della risoluzione.

Finalità e contesto normativo

I considerando chiariscono che la valutazione deve essere ex post, svolta il prima possibile dopo l’azione o le azioni di risoluzione, ma basata sulle informazioni disponibili alla data della decisione di risoluzione e solo su dati che avrebbero potuto ragionevolmente essere conosciuti a tale data. Il regolamento richiama il ruolo del perito indipendente ai sensi del regolamento delegato (UE) 2016/1075 e il coinvolgimento dell’ABE nella predisposizione degli standard tecnici.

Ambito della valutazione e data di riferimento

L’articolo 1 stabilisce che la comparazione deve essere effettuata alla data della decisione di risoluzione, intesa come la data di adozione della decisione ai sensi dell’articolo 82 della direttiva 2014/59/UE. Per la stima del trattamento effettivo in risoluzione, invece, il perito prende in considerazione le informazioni disponibili alla data del trattamento effettivo o alle date in cui gli azionisti e i creditori ricevono l’indennizzo. È inoltre previsto che, se l’impatto dell’attualizzazione è trascurabile, i proventi non attualizzati possano essere confrontati direttamente con gli importi attualizzati ipotetici.

Inventario delle attività e dei crediti

L’articolo 2 impone al perito di predisporre un inventario di tutte le attività identificabili e contingenti dell’entità, includendo quelle per cui sia dimostrata o ragionevolmente attesa l’esistenza di flussi di cassa. Deve anche essergli messo a disposizione un elenco completo di crediti e crediti contingenti, ordinati secondo la loro priorità in caso di insolvenza. Il perito deve individuare separatamente le attività vincolate e i crediti garantiti da tali attività e può avvalersi di consulenti o esperti specializzati per verificare la coerenza del rango dei crediti con la disciplina fallimentare applicabile.

Elementi del confronto tra insolvenza e risoluzione

Ai sensi dell’articolo 3, il perito deve valutare tre profili: il trattamento ipotetico in procedura ordinaria di insolvenza; il valore dei crediti ristrutturati o degli altri proventi ottenuti in risoluzione, attualizzati se necessario; e l’eventuale eccedenza del trattamento ipotetico rispetto al trattamento effettivo per ciascun creditore, secondo l’ordine di priorità applicabile.

Metodo per stimare il trattamento in procedura ordinaria di insolvenza

L’articolo 4 circoscrive la metodologia alla determinazione del valore attualizzato dei flussi di cassa attesi in insolvenza. L’attualizzazione deve riflettere le tempistiche dei flussi, il contesto di mercato alla data di risoluzione, i tassi privi di rischio, i premi per il rischio di strumenti analoghi, le condizioni di mercato e i tassi praticati da potenziali acquirenti. Se la disciplina fallimentare o le relative prassi prevedono tassi specifici, questi prevalgono. Nella stima il perito deve considerare la normativa fallimentare e le prassi dell’ordinamento interessato, i costi prevedibili di amministrazione e liquidazione, i costi di finanziamento e, se disponibili e pertinenti, i dati di insolvenze recenti di enti analoghi.

Per le attività negoziate su un mercato attivo si utilizza il prezzo osservato, salvo ostacoli alla commerciabilità derivanti, ad esempio, da concentrazione, saturazione o bassa profondità del mercato. Per le attività non negoziate su un mercato attivo, il perito deve invece ricorrere a una pluralità di fattori comparativi: prezzi di attività analoghe su mercati attivi, prezzi osservati in procedure di insolvenza o in operazioni distress, prezzi in cessioni d’azienda o trasferimenti a bridge bank o società veicolo, probabilità di generare flussi netti, condizioni del mercato nel periodo di cessione e durata di tale periodo. I proventi così stimati sono poi ripartiti secondo la priorità dei crediti prevista dalla disciplina fallimentare. Per i derivati, la stima dell’eventuale parte non garantita deve seguire, per quanto compatibile, le metodologie del regolamento delegato (UE) 2016/1401.

Metodo per determinare il trattamento effettivo in risoluzione

L’articolo 5 disciplina la stima del trattamento effettivo delle persone che erano azionisti o creditori alla data della decisione di risoluzione. Il perito deve identificare i crediti residui dopo svalutazione, conversione o altre azioni di risoluzione e imputarli ai soggetti originari. Se il corrispettivo è in capitale, il valore effettivo si determina stimando il valore complessivo delle azioni ricevute o emesse, anche mediante prezzi di mercato calcolati con metodologie generalmente accettate. Se il corrispettivo è in titoli di debito, la valutazione considera le modifiche dei flussi contrattuali e il tasso di attualizzazione pertinente. Per i crediti residui, ove disponibili, possono essere considerati i prezzi di mercato di strumenti identici o analoghi emessi dall’entità o da soggetti comparabili.

Relazione di valutazione all’autorità di risoluzione

L’articolo 6 impone al perito di redigere una relazione indirizzata all’autorità di risoluzione contenente almeno: una sintesi della valutazione con intervalli di stima e fonti di incertezza; l’illustrazione delle principali metodologie e ipotesi e della sensibilità della valutazione; e, se possibile, il confronto con altre valutazioni rilevanti, incluse quelle effettuate ai sensi del regolamento delegato (UE) 2018/345 o altre valutazioni contabili o regolamentari.

Entrata in vigore

L’articolo 7 prevede l’entrata in vigore nel ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Disposizioni principali

Principio di valutazione e data di riferimento

La valutazione per determinare il trattamento in procedura ordinaria di insolvenza si basa solo su informazioni relative a fatti e circostanze esistenti e ragionevolmente conoscibili alla data della decisione di risoluzione. La "data della decisione di risoluzione" coincide con la data di adozione della decisione di risoluzione ai sensi dell’articolo 82 della direttiva 2014/59/UE. Per il trattamento effettivo in risoluzione, il perito usa le informazioni disponibili alla data del trattamento effettivo o alle date in cui azionisti e creditori ricevono l’indennizzo. La data di riferimento della valutazione resta quella della decisione di risoluzione.

Inventario delle attività e dei crediti

Il perito deve redigere un inventario di tutte le attività identificabili e contingenti dell’entità, includendo quelle per cui esista o sia ragionevolmente atteso un flusso di cassa. Deve inoltre disporre di un elenco di tutti i crediti e crediti contingenti verso l’entità, classificati per priorità secondo la procedura ordinaria di insolvenza, e individuare separatamente le attività vincolate e i crediti garantiti da tali attività. Può avvalersi di consulenze o competenze specialistiche sulla corretta collocazione dei crediti rispetto alla disciplina fallimentare applicabile.

Elementi della comparazione tra insolvenza e risoluzione

Per stabilire se vi sia una differenza di trattamento ai sensi dell’articolo 74, paragrafo 2, della direttiva 2014/59/UE, il perito deve confrontare: il trattamento ipotetico in insolvenza senza sostegno finanziario pubblico straordinario; il valore dei crediti ristrutturati o degli altri proventi ricevuti in risoluzione, attualizzati se necessario; e verificare se il trattamento ipotetico in insolvenza sia superiore a quello effettivo per ciascun creditore in base all’ordine di priorità.

Metodologia per il trattamento ipotetico in procedura ordinaria di insolvenza

La valutazione ex articolo 3, lettera a), consiste nel determinare il valore attualizzato dei flussi di cassa attesi in insolvenza. L’attualizzazione deve usare un tasso o più tassi pertinenti, tenendo conto delle tempistiche dei flussi, delle condizioni di mercato, dei tassi privi di rischio, dei premi per il rischio su strumenti analoghi, dei tassi usati dai potenziali acquirenti e delle caratteristiche dell’elemento da valutare. Se la disciplina fallimentare applicabile o le relative prassi prevedono tassi specifici, questi prevalgono. Il perito deve considerare disciplina e prassi fallimentari, costi prevedibili di amministrazione e liquidazione, costi di finanziamento e, se disponibili, dati su casi recenti di insolvenza di entità analoghe. Per attività negoziate su mercato attivo si usa il prezzo osservato, salvo ostacoli specifici alla commerciabilità; per attività non negoziate si considerano prezzi di mercati attivi comparabili, prezzi in insolvenze o operazioni distress, prezzi in cessioni d’azienda o a bridge bank/vehicle, probabilità di generazione di flussi, condizioni del mercato nel periodo di cessione e durata del periodo di cessione. I proventi ipotetici sono poi ripartiti secondo l’ordine di priorità della disciplina fallimentare applicabile. Per i derivati si applicano, se compatibili, le metodologie del regolamento delegato (UE) 2016/1401.

Determinazione del trattamento effettivo in risoluzione

Il perito identifica tutti i crediti residui dopo svalutazione o conversione degli strumenti di capitale e altre azioni di risoluzione, assegnandoli alle persone che erano azionisti o creditori alla data della decisione di risoluzione. Se il corrispettivo ricevuto è in capitale, il trattamento effettivo è determinato stimando il valore totale delle azioni cedute o emesse, anche sulla base di prezzi di mercato valutati con metodologie generalmente accettate. Se il corrispettivo è in titoli di debito, il trattamento effettivo tiene conto delle variazioni dei flussi di cassa contrattuali derivanti da svalutazione o conversione e del tasso di attualizzazione pertinente. Per i crediti residui possono essere considerati anche i prezzi osservati su mercati attivi per strumenti identici o analoghi emessi dall’entità in risoluzione o da entità comparabili.

Relazione di valutazione

Il perito deve trasmettere all’autorità di risoluzione una relazione che contenga almeno una sintesi della valutazione, con indicazione degli intervalli di valutazione e delle fonti di incertezza; una spiegazione delle principali metodologie e ipotesi adottate e della sensibilità della valutazione; e, se possibile, un confronto con altre valutazioni pertinenti, incluse le valutazioni di risoluzione ai sensi del regolamento delegato (UE) 2018/345 o altre valutazioni contabili o regolamentari.

Entrata in vigore e applicabilità

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Come è indicizzato

Materierisoluzione bancariainsolvenzaservizi finanziaricreditori e azionistidiritto bancario dell’unione

Testo integrale

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