Regolamento (UE) 2017/2089
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2089 della Commissione, del 14 novembre 2017, sulle disposizioni tecniche per sviluppare, tenere aggiornati e utilizzare i sistemi elettronici per lo scambio di informazioni e l'archiviazione di tali informazioni conformemente al codice doganale dell'Unione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento stabilisce le regole tecniche e organizzative per due infrastrutture informatiche doganali dell’Unione: il sistema di decisioni doganali e il sistema di gestione uniforme degli utenti e firma digitale. Definisce componenti comuni e nazionali, accesso, consultazione tra autorità, migrazione dei dati, manutenzione, misure di sicurezza e trattamento dei dati personali. Prevede anche la gestione dei guasti temporanei dei sistemi e i termini per il ripristino dei dati, con applicazione diretta in tutti gli Stati membri.
Disposizioni tecniche per lo sviluppo, la manutenzione, l’uso e la sicurezza dei sistemi elettronici doganali dell’Unione per lo scambio e l’archiviazione delle informazioni.
Ambito di applicazione
Si applica ai sistemi elettronici previsti dal codice doganale dell’Unione e, in particolare, al sistema di decisioni doganali e al sistema di gestione uniforme degli utenti e firma digitale. Coinvolge la Commissione, gli Stati membri, le autorità doganali, gli operatori economici e le persone diverse dagli operatori economici per la presentazione, il trattamento, la gestione e l’archiviazione di domande, autorizzazioni e decisioni doganali. Rileva nell’intero territorio dell’Unione; gli Stati membri possono scegliere di istituire componenti nazionali e di utilizzare i componenti comuni anche per fattispecie con effetti limitati al proprio territorio. Sono escluse le domande, autorizzazioni o decisioni non elencate espressamente all’articolo 5, paragrafo 1, e la funzione di firma digitale, che il regolamento segnala come non ancora disponibile nel sistema UUM&DS.
Disposizioni tecniche per i sistemi elettronici doganali dell’Unione
Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2089 disciplina le modalità tecniche e operative per sviluppare, mantenere e utilizzare i sistemi elettronici previsti dal codice doganale dell’Unione. La finalità è assicurare che gli scambi di informazioni, le domande, le decisioni e l’archiviazione dei dati doganali avvengano in modo informatico, sicuro e coordinato in tutta l’Unione, con particolare attenzione alla protezione dei dati personali e alla continuità operativa.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica a due sistemi: il sistema di decisioni doganali e il sistema di gestione uniforme degli utenti e firma digitale. Coinvolge la Commissione, gli Stati membri, le autorità doganali, gli operatori economici e le persone diverse dagli operatori economici, per la gestione di autorizzazioni e decisioni doganali e per l’accesso sicuro ai sistemi elettronici. Gli Stati membri possono istituire componenti nazionali e, in determinati casi, scegliere di utilizzare i componenti comuni anche per pratiche con effetti esclusivamente interni.
Sistema di decisioni doganali: oggetto e struttura
Il sistema di decisioni doganali consente la presentazione, il trattamento e la gestione delle domande e delle decisioni relative a una lista chiusa di autorizzazioni individuate all’articolo 5, paragrafo 1. Tra queste figurano, tra le altre, la semplificazione della determinazione degli importi nel valore in dogana, la garanzia globale, la dilazione del pagamento del dazio, il deposito temporaneo e il deposito doganale, lo sdoganamento centralizzato, il perfezionamento attivo e passivo, l’uso finale, l’ammissione temporanea e varie autorizzazioni relative al transito unionale e al TIR.
La struttura del sistema è biforcata in componenti comuni e nazionali. I componenti comuni sono il portale UE destinato agli operatori commerciali, il sistema di gestione centrale delle decisioni doganali e i servizi di riferimento destinati ai clienti. Gli Stati membri possono, inoltre, creare un portale nazionale e un sistema nazionale di gestione delle decisioni doganali.
Regole di utilizzo e riparto funzionale
I componenti comuni sono utilizzati quando le autorizzazioni o le decisioni possono incidere su più Stati membri. Gli Stati membri possono tuttavia scegliere di utilizzarli anche per pratiche che producono effetti solo nel proprio territorio; in tal caso, se si tratta del portale UE, devono informare la Commissione. Il sistema non è utilizzabile per domande o decisioni diverse da quelle tassativamente elencate.
Le autorità doganali usano il sistema centrale anche per le consultazioni reciproche quando, prima di adottare una decisione, è necessario acquisire il parere o le informazioni di un altro Stato membro. I servizi di riferimento destinati ai clienti hanno invece una funzione di archiviazione centrale e consentono la consultazione, la riproduzione e la convalida delle autorizzazioni da parte degli altri sistemi elettronici previsti dall’articolo 16 del codice.
Accesso e autenticazione
L’accesso degli operatori economici e delle persone diverse dagli operatori economici ai componenti comuni del sistema di decisioni doganali avviene tramite il sistema UUM&DS. L’accesso dei funzionari degli Stati membri avviene mediante i servizi di rete forniti dalla Commissione, mentre il personale della Commissione utilizza il sistema UUM&DS oppure i servizi di rete. Questa architettura mira a garantire autenticazione e verifica affidabili e uniformi.
Migrazione dei dati relativi alle autorizzazioni
Il regolamento disciplina il trasferimento nel sistema di decisioni doganali dei dati relativi alle autorizzazioni già esistenti. Devono essere migrare, entro il 1o maggio 2019, i dati delle autorizzazioni rilasciate dal 1o maggio 2016 o concesse ai sensi dell’articolo 346 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447, purché ancora valide alla data della migrazione e con effetti in più di uno Stato membro. Gli Stati membri possono decidere di estendere la migrazione anche alle autorizzazioni con effetti puramente nazionali.
Le autorità doganali devono garantire che i dati trasferiti rispettino i requisiti informativi previsti dagli allegati pertinenti del regolamento delegato (UE) 2015/2446 e del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447. Possono richiedere al titolare dell’autorizzazione le informazioni necessarie a completare il trasferimento.
Sistema di gestione uniforme degli utenti e firma digitale
Il sistema UUM&DS è concepito come infrastruttura di accesso sicuro e autorizzato ai sistemi elettronici doganali. Esso mette in comunicazione la Commissione con i sistemi nazionali di gestione dell’identità e dell’accesso degli Stati membri. I componenti comuni sono un sistema di gestione dell’accesso e un sistema di gestione amministrativa; ogni Stato membro istituisce il proprio componente nazionale di gestione dell’identità e dell’accesso.
Il regolamento precisa, però, che la funzione di firma digitale non è ancora disponibile nel sistema UUM&DS. Di conseguenza, non sono stabilite modalità applicative per tale funzione nel presente atto.
Sviluppo, manutenzione, continuità operativa e guasti temporanei
La Commissione sviluppa, testa, utilizza e gestisce i componenti comuni; gli Stati membri fanno lo stesso per i propri componenti nazionali. Tutti devono assicurare la compatibilità tra componenti comuni e nazionali, nonché la continuità operativa dei sistemi.
La Commissione può modificare i componenti comuni in caso di malfunzionamento o per introdurre nuove funzionalità o modificare quelle esistenti. Le modifiche e gli aggiornamenti devono essere comunicati reciprocamente tra Commissione e Stati membri; le informazioni rilevanti devono anche essere rese disponibili al pubblico.
In caso di guasto temporaneo dei sistemi, gli operatori economici e le altre persone possono trasmettere le informazioni con i mezzi stabiliti dagli Stati membri, anche non informatici. Le autorità doganali devono poi reinserire tali informazioni nei sistemi elettronici entro sette giorni dal ripristino della disponibilità. Commissione e Stati membri devono inoltre informarsi reciprocamente in caso di indisponibilità temporanea.
Protezione dei dati, aggiornamento e sicurezza
I dati personali registrati nei sistemi elettronici sono trattati esclusivamente ai fini dell’attuazione della normativa doganale e nel rispetto degli obiettivi specifici dei due sistemi. Il regolamento richiama espressamente il regolamento (UE) 2016/679 e il regolamento (CE) n. 45/2001. Il trattamento dei dati personali è inoltre limitato ai dati definiti negli allegati richiamati del regolamento delegato (UE) 2015/2446.
Le autorità nazionali di protezione dei dati e il Garante europeo della protezione dei dati devono collaborare per assicurare un controllo coordinato. Gli Stati membri devono mantenere aggiornati i dati nazionali in modo che corrispondano a quelli dei componenti comuni.
Quanto all’accesso, i dati inseriti nei componenti comuni possono essere consultati o trattati dallo Stato membro o dall’operatore che li ha inseriti; un altro Stato membro può accedervi solo se coinvolto nella procedura o nella decisione, anche tramite consultazione. Sul piano della sicurezza, Commissione e Stati membri devono impedire accessi non autorizzati, introduzione o modifica illecita dei dati e rilevare tali attività, informandosi reciprocamente su qualsiasi violazione o sospetta violazione.
Proprietà, valutazione e entrata in vigore
La Commissione è proprietaria dei componenti comuni, mentre gli Stati membri sono proprietari dei componenti nazionali. Entrambe le parti devono effettuare valutazioni dei componenti di rispettiva competenza, con attenzione particolare a sicurezza, integrità e riservatezza dei dati, e scambiarsi i risultati delle valutazioni.
Il regolamento è entrato in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Ambito oggettivo e sistemi interessati
Il regolamento disciplina il sistema di decisioni doganali e il sistema di gestione uniforme degli utenti e firma digitale, entrambi sviluppati nell’ambito della decisione di esecuzione (UE) 2016/578. I due sistemi sono destinati a supportare lo scambio di informazioni e l’archiviazione elettronica richiesti dalla normativa doganale, in coerenza con l’articolo 6 del codice doganale dell’Unione.
Sistema di decisioni doganali: funzioni e utilizzo
Il sistema consente la presentazione e il trattamento delle domande e delle decisioni relative a una serie tassativa di autorizzazioni doganali elencate all’articolo 5, paragrafo 1, tra cui garanzia globale, dilazione del pagamento del dazio, deposito temporaneo, deposito doganale, sdoganamento centralizzato, perfezionamento attivo e passivo, uso finale, ammissione temporanea, transito unionale e alcune autorizzazioni TIR e di trasporto marittimo. Il sistema non può essere usato per domande o decisioni diverse da quelle espressamente indicate.
Componenti comuni e componenti nazionali del sistema di decisioni doganali
Il sistema si articola in componenti comuni, cioè portale UE per gli operatori commerciali, sistema centrale di gestione delle decisioni doganali e servizi di riferimento per i clienti, e in componenti nazionali eventualmente istituiti dagli Stati membri, ossia portale nazionale e sistema nazionale di gestione delle decisioni doganali. I componenti comuni sono impiegati quando le autorizzazioni o decisioni possono avere effetti in più di uno Stato membro; gli Stati membri possono decidere di usarli anche per casi puramente nazionali, dandone informazione alla Commissione se si tratta del portale UE.
Autenticazione, accesso e consultazioni tra autorità
L’accesso dei soggetti economici e delle altre persone ai componenti comuni avviene tramite il sistema UUM&DS; quello dei funzionari degli Stati membri tramite i servizi di rete forniti dalla Commissione; il personale della Commissione tramite UUM&DS o servizi di rete. Le autorità doganali usano il sistema centrale per consultarsi reciprocamente prima di adottare una decisione quando sono coinvolti più Stati membri.
Migrazione dei dati delle autorizzazioni
I dati relativi alle autorizzazioni rilasciate dal 1o maggio 2016 o concesse ai sensi dell’articolo 346 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447, se ancora valide e con effetti in più Stati membri, devono essere trasferiti e archiviati nel sistema di decisioni doganali entro il 1o maggio 2019. Gli Stati membri possono estendere la migrazione anche alle autorizzazioni con effetti limitati al proprio territorio. Le autorità doganali devono assicurare la conformità dei dati ai requisiti degli allegati pertinenti dei regolamenti delegato (UE) 2015/2446 ed esecuzione (UE) 2015/2447.
Sistema di gestione uniforme degli utenti e firma digitale (UUM&DS)
Il sistema UUM&DS serve a garantire un accesso autorizzato e sicuro ai sistemi elettronici, tramite comunicazione tra Commissione e sistemi nazionali di gestione dell’identità e dell’accesso. È composto da un sistema comune di gestione dell’accesso e da un sistema comune di gestione amministrativa, mentre gli Stati membri istituiscono un proprio sistema nazionale di gestione dell’identità e dell’accesso. La funzione di firma digitale è menzionata come non ancora disponibile, per cui il regolamento non ne disciplina le modalità di applicazione.
Sviluppo, manutenzione, continuità operativa e guasti temporanei
I componenti comuni sono sviluppati, testati, utilizzati e gestiti dalla Commissione; i componenti nazionali dagli Stati membri. La Commissione e gli Stati membri devono garantire la compatibilità tra componenti, la manutenzione e il funzionamento ininterrotto dei sistemi. In caso di guasto temporaneo, gli operatori possono trasmettere le informazioni con mezzi stabiliti dagli Stati membri, anche non informatici, e le autorità doganali devono reinserirle nei sistemi entro sette giorni dal ripristino; le parti si informano reciprocamente dell’indisponibilità.
Protezione dei dati, accesso ai dati e sicurezza
I dati personali sono trattati ai fini dell’attuazione della normativa doganale nel rispetto del regolamento (UE) 2016/679 e del regolamento (CE) n. 45/2001, con limitazione ai dati previsti dagli allegati richiamati del regolamento delegato (UE) 2015/2446. Gli Stati membri devono mantenere allineati e aggiornati i dati nazionali rispetto a quelli dei componenti comuni. L’accesso e il trattamento dei dati nei componenti comuni sono limitati allo Stato membro o all’operatore che li ha inseriti, salvo coinvolgimento in una procedura o in una consultazione. La Commissione e gli Stati membri sono proprietari rispettivamente dei componenti comuni e nazionali e devono garantire la sicurezza con misure contro accessi, modifiche o cancellazioni non autorizzate e con reciproca informazione su violazioni o sospette violazioni.
Valutazione e entrata in vigore
Commissione e Stati membri devono effettuare valutazioni dei componenti di cui sono responsabili, con particolare attenzione a sicurezza, integrità e riservatezza dei dati, e scambiarsi i risultati. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
Come è indicizzato
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