Regolamento (UE) 2017/2062
Regolamento (UE) 2017/2062 del Consiglio, del 13 novembre 2017, che modifica il regolamento (UE) 2017/1509 relativo a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento interviene sul regime sanzionatorio UE verso la Corea del Nord, aggiornando l'elenco dei beni di lusso vietati contenuto nell'allegato VIII del regolamento (UE) 2017/1509. La modifica dà seguito alle decisioni del Consiglio del 16 ottobre 2017, che hanno esteso il divieto di investimento, ridotto il tetto delle rimesse personali e introdotto un divieto di esportazione del petrolio verso la RPDC. Il testo ha natura meramente modificativa e opera con applicazione diretta in tutti gli Stati membri dal giorno successivo alla pubblicazione.
Modifica l'allegato VIII del regolamento (UE) 2017/1509 aggiornando l'elenco dei beni di lusso soggetti a restrizioni nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea.
Ambito di applicazione
Si applica nell'ambito delle misure restrittive dell'Unione nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea (RPDC), incidendo sull'elenco dei beni di lusso di cui all'allegato VIII del regolamento (UE) 2017/1509. Rileva per operatori economici, esportatori, importatori e soggetti che effettuano scambi o trasferimenti di beni verso la RPDC o connessi alla RPDC. L'efficacia è immediata dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è obbligatorio e direttamente applicabile in tutti gli Stati membri; non introduce un regime autonomo, ma modifica un allegato esistente.
Modifica del regime restrittivo UE nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea
Il regolamento modifica il regolamento (UE) 2017/1509, che attua a livello UE le misure restrittive previste dalla decisione (PESC) 2016/849 nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea. Il provvedimento dà attuazione agli indirizzi del Consiglio del 16 ottobre 2017, adottati per rafforzare ulteriormente la pressione economica e commerciale sulla RPDC.
Contesto e finalità
Nei considerando il Consiglio precisa che, oltre al regolamento (UE) 2017/1509, era già intervenuto il regolamento (UE) 2017/1858 per dare attuazione alle misure restrittive. Le nuove misure richiedono un intervento normativo dell'Unione per assicurarne l'applicazione uniforme in tutti gli Stati membri, data la loro natura rientrante nell'ambito di applicazione del trattato e, in particolare, dell'articolo 215 TFUE.
Contenuto della modifica
L'articolo 1 dispone la modifica dell'allegato VIII del regolamento (UE) 2017/1509 conformemente all'allegato del presente regolamento. L'intervento riguarda quindi il catalogo dei beni di lusso sottoposti a divieto nell'ambito delle misure restrittive verso la RPDC, senza introdurre un nuovo regime autonomo.
Beni di lusso interessati
L'allegato VIII, intitolato "Beni di lusso di cui all'articolo 10", contiene un elenco molto ampio di merci identificate mediante codici della nomenclatura combinata. Tra le principali categorie figurano:
- cavalli;
- caviale e succedanei;
- tartufi e preparazioni a base di tartufo;
- vini, spumanti, birre, acquaviti e altre bevande alcoliche;
- sigari e sigaretti;
- profumi, acque da toletta, cosmetici e prodotti di bellezza;
- pelletteria, selleria, borse e articoli da viaggio;
- capi di abbigliamento, accessori e calzature, con soglie di valore unitario indicate in più casi;
- tappeti e arazzi;
- perle, pietre preziose, gioielli e oreficeria;
- monete e banconote non aventi corso legale;
- articoli di coltelleria in metalli preziosi o placcati;
- vasellame di porcellana, gres, maiolica, terraglia e articoli di cristallo al piombo;
- dispositivi elettronici ed elettrodomestici di uso domestico di valore unitario superiore a 50 EUR;
- apparecchi per registrazione e riproduzione di suoni e immagini di valore unitario superiore a 50 EUR;
- veicoli terrestri, aerei e marittimi per il trasporto di persone, motocicli, accessori e pezzi di ricambio, con soglie di valore indicate;
- orologi e loro parti;
- strumenti musicali;
- oggetti d'arte, da collezione o di antichità;
- articoli e attrezzature per sport ricreativi;
- articoli e attrezzature per il biliardo, il bowling automatico, i giochi da casinò e i giochi azionati da monete o banconote.
Aspetti tecnici di classificazione doganale
La nota esplicativa dell'allegato specifica che i codici della nomenclatura si riferiscono alla nomenclatura combinata prevista dal regolamento (CEE) n. 2658/87 e al relativo allegato I, con riferimento alla versione vigente al momento della pubblicazione del regolamento e alle successive modifiche normative. Per i professionisti ciò implica che l'individuazione delle merci vietate richiede una verifica puntuale della classificazione doganale applicabile.
Entrata in vigore e efficacia
L'articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il testo è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, con effetto immediato per gli operatori economici interessati.
Rilevanza operativa per avvocati e commercialisti
Per gli operatori che assistono imprese con rapporti commerciali internazionali, il regolamento ha rilievo soprattutto in materia di compliance sanzionatoria, classificazione doganale e controlli sulle esportazioni. Occorre verificare, per ogni operazione verso la RPDC o connessa alla RPDC, se i beni rientrino nelle categorie di lusso aggiornate dall'allegato VIII e se vi siano soglie di valore o codici tariffari che rendano l'operazione vietata.
Disposizioni principali
Modifica dell'allegato VIII sui beni di lusso
L'articolo 1 sostituisce/integra l'allegato VIII del regolamento (UE) 2017/1509 conformemente all'allegato del presente regolamento. L'allegato VIII elenca i beni di lusso di cui all'articolo 10, identificati tramite codici della nomenclatura combinata, includendo numerose categorie merceologiche soggette a restrizioni.
Aggiornamento dell'elenco dei beni soggetti a divieto
L'allegato aggiorna l'elenco dei beni di lusso vietati, comprendendo tra l'altro cavalli, caviale, tartufi e preparazioni a base di tartufo, vini e bevande alcoliche, sigari e sigaretti, profumi e cosmetici, pelletteria e articoli da viaggio, capi di abbigliamento e calzature di valore unitario superiore a determinate soglie, tappeti e arazzi, gioielli e pietre preziose, monete e banconote non aventi corso legale, articoli di coltelleria di metalli preziosi, vasellame di porcellana o cristallo al piombo, alcuni dispositivi elettronici domestici, apparecchi di registrazione/riproduzione audio-video, veicoli e relativi componenti, orologi, strumenti musicali, oggetti d'arte, articoli per sport ricreativi e articoli per il biliardo, bowling e giochi da casinò.
Rinvio alla nomenclatura combinata e criteri di classificazione
La nota esplicativa dell'allegato precisa che i codici della nomenclatura sono tratti dalla nomenclatura combinata dell'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2658/87 e devono intendersi validi al momento della pubblicazione, con adattamento alle modifiche successive della normativa tariffaria.
Entrata in vigore e applicabilità diretta
L'articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
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