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Regolamento

Regolamento (UE) 2017/2061

Regolamento (UE) 2017/2061 del Consiglio, del 13 novembre 2017, che modifica il regolamento (CE) n. 2580/2001 relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone ed entità, destinate a combattere il terrorismo

Normativa europea32017R2061

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento interviene in modo molto limitato sul regime unionale delle misure restrittive contro il terrorismo. Esso recepisce a livello di diritto dell’Unione la decisione (PESC) 2017/2073, che cancella un’entità dall’elenco soggetto a restrizioni, garantendo così applicazione uniforme da parte degli operatori economici negli Stati membri. La modifica normativa consiste nella soppressione del paragrafo 4 dell’articolo 2 del regolamento (CE) n. 2580/2001. Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Modifica puntuale del regolamento (CE) n. 2580/2001, con soppressione del paragrafo 4 dell'articolo 2, in seguito all'aggiornamento della lista antiterrorismo dell'Unione.

Ambito di applicazione

Si applica a tutti gli Stati membri e agli operatori economici tenuti ad applicare in modo uniforme le misure restrittive specifiche contro determinate persone ed entità destinante a combattere il terrorismo. Incide sul regime già previsto dal regolamento (CE) n. 2580/2001, che attua la posizione comune 2001/931/PESC, e riflette la cancellazione di un'entità dall'elenco di cui all'articolo 2, paragrafo 3, di tale regolamento. Non introduce un nuovo ambito materiale autonomo, ma aggiorna quello esistente in materia di sanzioni/ misure restrittive antiterrorismo.

Modifica del regolamento (CE) n. 2580/2001 in materia di misure restrittive antiterrorismo

Il regolamento (UE) 2017/2061 del Consiglio interviene sul quadro unionale delle misure restrittive specifiche contro determinate persone ed entità destinate a combattere il terrorismo. L’intervento è motivato dall’esigenza di recepire a livello di diritto derivato dell’Unione la decisione (PESC) 2017/2073, così da assicurare un’applicazione uniforme delle misure da parte degli operatori economici negli Stati membri.

Contesto normativo e finalità

Il regolamento (CE) n. 2580/2001 attua la posizione comune 2001/931/PESC relativa all’applicazione di misure specifiche per la lotta al terrorismo. I considerando del regolamento (UE) 2017/2061 precisano che la decisione (PESC) 2017/2073 cancella un’entità dall’elenco previsto dall’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001 e che, per garantire uniformità di applicazione, è necessaria un’azione normativa dell’Unione.

Modifica apportata

L’unica modifica sostanziale è contenuta nell’articolo 1, che dispone la soppressione del paragrafo 4 dell’articolo 2 del regolamento (CE) n. 2580/2001. Il regolamento non introduce una nuova disciplina autonoma, ma aggiorna il testo esistente coerentemente con la rimozione dell’entità dall’elenco soggetto a misure restrittive.

Entrata in vigore ed effetti

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il testo precisa inoltre il carattere generale dell’atto: esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, con conseguente efficacia immediata nel sistema giuridico nazionale senza necessità di recepimento.

Disposizioni principali

Adeguamento del regolamento (CE) n. 2580/2001

L’articolo 1 sopprime il paragrafo 4 dell’articolo 2 del regolamento (CE) n. 2580/2001. La modifica è conseguente alla decisione (PESC) 2017/2073, che cancella un’entità dall’elenco di cui all’articolo 2, paragrafo 3, del medesimo regolamento.

Finalità dell’intervento normativo

I considerando evidenziano che è necessaria un’azione normativa a livello dell’Unione per garantire l’applicazione uniforme delle misure restrittive da parte degli operatori economici di tutti gli Stati membri.

Entrata in vigore e applicabilità

Ai sensi dell’articolo 2, il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiesanzioniterrorismopolitica estera e di sicurezza comunemisure restrittive

Testo integrale

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