Regolamento (UE) 2017/2061
Regolamento (UE) 2017/2061 del Consiglio, del 13 novembre 2017, che modifica il regolamento (CE) n. 2580/2001 relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone ed entità, destinate a combattere il terrorismo
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento interviene in modo molto limitato sul regime unionale delle misure restrittive contro il terrorismo. Esso recepisce a livello di diritto dell’Unione la decisione (PESC) 2017/2073, che cancella un’entità dall’elenco soggetto a restrizioni, garantendo così applicazione uniforme da parte degli operatori economici negli Stati membri. La modifica normativa consiste nella soppressione del paragrafo 4 dell’articolo 2 del regolamento (CE) n. 2580/2001. Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Modifica puntuale del regolamento (CE) n. 2580/2001, con soppressione del paragrafo 4 dell'articolo 2, in seguito all'aggiornamento della lista antiterrorismo dell'Unione.
Ambito di applicazione
Si applica a tutti gli Stati membri e agli operatori economici tenuti ad applicare in modo uniforme le misure restrittive specifiche contro determinate persone ed entità destinante a combattere il terrorismo. Incide sul regime già previsto dal regolamento (CE) n. 2580/2001, che attua la posizione comune 2001/931/PESC, e riflette la cancellazione di un'entità dall'elenco di cui all'articolo 2, paragrafo 3, di tale regolamento. Non introduce un nuovo ambito materiale autonomo, ma aggiorna quello esistente in materia di sanzioni/ misure restrittive antiterrorismo.
Modifica del regolamento (CE) n. 2580/2001 in materia di misure restrittive antiterrorismo
Il regolamento (UE) 2017/2061 del Consiglio interviene sul quadro unionale delle misure restrittive specifiche contro determinate persone ed entità destinate a combattere il terrorismo. L’intervento è motivato dall’esigenza di recepire a livello di diritto derivato dell’Unione la decisione (PESC) 2017/2073, così da assicurare un’applicazione uniforme delle misure da parte degli operatori economici negli Stati membri.
Contesto normativo e finalità
Il regolamento (CE) n. 2580/2001 attua la posizione comune 2001/931/PESC relativa all’applicazione di misure specifiche per la lotta al terrorismo. I considerando del regolamento (UE) 2017/2061 precisano che la decisione (PESC) 2017/2073 cancella un’entità dall’elenco previsto dall’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001 e che, per garantire uniformità di applicazione, è necessaria un’azione normativa dell’Unione.
Modifica apportata
L’unica modifica sostanziale è contenuta nell’articolo 1, che dispone la soppressione del paragrafo 4 dell’articolo 2 del regolamento (CE) n. 2580/2001. Il regolamento non introduce una nuova disciplina autonoma, ma aggiorna il testo esistente coerentemente con la rimozione dell’entità dall’elenco soggetto a misure restrittive.
Entrata in vigore ed effetti
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il testo precisa inoltre il carattere generale dell’atto: esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, con conseguente efficacia immediata nel sistema giuridico nazionale senza necessità di recepimento.
Disposizioni principali
Adeguamento del regolamento (CE) n. 2580/2001
L’articolo 1 sopprime il paragrafo 4 dell’articolo 2 del regolamento (CE) n. 2580/2001. La modifica è conseguente alla decisione (PESC) 2017/2073, che cancella un’entità dall’elenco di cui all’articolo 2, paragrafo 3, del medesimo regolamento.
Finalità dell’intervento normativo
I considerando evidenziano che è necessaria un’azione normativa a livello dell’Unione per garantire l’applicazione uniforme delle misure restrittive da parte degli operatori economici di tutti gli Stati membri.
Entrata in vigore e applicabilità
Ai sensi dell’articolo 2, il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
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