Regolamento (UE) 2017/2090
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2090 della Commissione, del 14 novembre 2017, che approva la birra come sostanza di base in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (Testo rilevante ai fini del SEE. )
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento approva la birra come sostanza di base ai sensi dell’articolo 23 del regolamento (CE) n. 1107/2009, sulla base della documentazione presentata e del supporto tecnico dell’EFSA. L’approvazione è subordinata al rispetto di condizioni specifiche richiamate nella relazione di esame della Commissione, con particolare riferimento alle appendici I e II. Il testo dispone inoltre l’aggiornamento dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per inserire la nuova voce relativa alla birra. L’atto entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Approvazione della birra come sostanza di base ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009 e aggiornamento dell’elenco delle sostanze approvate nel regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica alla sostanza "birra" quando è utilizzata come sostanza di base nei prodotti fitosanitari, in particolare per gli impieghi esaminati dalla Commissione e richiamati nella relazione di esame SANTE/11038/2017. Produce effetti in tutti gli Stati membri dell’Unione europea ed è direttamente applicabile; il testo è anche rilevante ai fini del SEE. Non disciplina l’immissione sul mercato di prodotti fitosanitari in generale, ma soltanto l’approvazione di una specifica sostanza di base e le relative condizioni d’uso.
Approvazione della birra come sostanza di base
Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2090 della Commissione approva la birra come sostanza di base ai sensi dell’articolo 23 del regolamento (CE) n. 1107/2009, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari. L’atto si fonda sulla domanda presentata il 11 novembre 2016 dall’Institut Technique de l’Agriculture Biologique e sulla valutazione tecnica dell’EFSA, richiamata nei considerando.
La Commissione rileva che la documentazione fornita dimostra che la birra soddisfa i requisiti di "prodotto alimentare" ai sensi dell’articolo 2 del regolamento (CE) n. 178/2002 e che, pur non essendo usata prevalentemente per fini fitosanitari, può essere utile a tali fini in un prodotto costituito dalla sostanza e da acqua. Ne deriva la qualificazione della birra come sostanza di base e la sua approvazione, con condizioni.
Ambito di applicazione
L’atto riguarda esclusivamente la sostanza "birra" quando viene utilizzata come sostanza di base in ambito fitosanitario. Non introduce una disciplina generale per tutti i prodotti fitosanitari, ma una specifica approvazione limitata agli impieghi esaminati nella relazione di esame della Commissione e alla relativa documentazione scientifica.
L’approvazione si applica nell’Unione europea ed è direttamente applicabile in ciascuno Stato membro. Il testo è indicato come rilevante ai fini del SEE.
Presupposti dell’approvazione
La Commissione richiama il procedimento previsto dall’articolo 23 del regolamento (CE) n. 1107/2009:
- domanda presentata ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 3;
- richiesta di assistenza scientifica all’EFSA;
- trasmissione della relazione tecnica EFSA il 9 giugno 2017;
- presentazione al comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi della relazione di esame e di un progetto di regolamento il 20 luglio 2017, poi messi a punto per la riunione del 6 ottobre 2017.
Dagli esami effettuati risulta che la birra può considerarsi conforme alle prescrizioni dell’articolo 23 del regolamento (CE) n. 1107/2009, in particolare per gli impieghi esaminati e specificati nella relazione di esame.
Condizioni e modalità d’uso
L’approvazione non è incondizionata. La Commissione, in applicazione dell’articolo 13, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 6 del regolamento (CE) n. 1107/2009, stabilisce che, alla luce delle attuali conoscenze scientifiche e tecniche, siano fissate alcune condizioni.
L’allegato I precisa che:
- la sostanza è "birra";
- il numero CAS è 8029-31-0;
- la denominazione IUPAC non è pertinente;
- la purezza indicata è "di qualità alimentare";
- la data di approvazione è 5 dicembre 2017;
- l’uso deve avvenire conformemente alle condizioni specifiche della relazione di esame SANTE/11038/2017, in particolare alle appendici I e II.
Modifica del regolamento (UE) n. 540/2011
L’articolo 2 dispone la modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, che contiene l’elenco delle sostanze attive approvate. In particolare, l’allegato, parte C, viene integrato con una voce relativa alla birra, riportando i medesimi dati identificativi e le stesse condizioni specifiche indicate nell’allegato I.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come di consueto per un regolamento, esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Approvazione della birra come sostanza di base
La birra è approvata come sostanza di base ai sensi dell’articolo 23 del regolamento (CE) n. 1107/2009, alle condizioni stabilite nell’allegato I. La data di approvazione indicata in allegato è il 5 dicembre 2017.
Condizioni specifiche di impiego
L’impiego della birra deve avvenire conformemente alle condizioni specifiche indicate nelle conclusioni della relazione di esame SANTE/11038/2017, in particolare nelle appendici I e II. In allegato è precisato che la birra è di qualità alimentare e identificata con numero CAS 8029-31-0; la denominazione IUPAC è non pertinente.
Aggiornamento dell’elenco delle sostanze approvate
Il regolamento modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 aggiungendo all’allegato, parte C, una nuova voce relativa alla birra, con la stessa identificazione, data di approvazione e condizioni specifiche indicate nell’allegato I del presente regolamento.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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