Regolamento (UE) 2017/2091
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2091 della Commissione, del 14 novembre 2017, concernente il mancato rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva iprodione in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e la modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (Testo rilevante ai fini del SEE. )
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento dispone il mancato rinnovo dell’approvazione dell’iprodione, sostanza attiva utilizzata nei prodotti fitosanitari, a seguito della valutazione scientifica che ha evidenziato criticità per acque sotterranee, organismi acquatici, consumatori e mammiferi selvatici, oltre a profili di cancerogenicità e di tossicità per la riproduzione. Conseguentemente, la Commissione sopprime l’iprodione dall’elenco delle sostanze approvate contenuto nel regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011. Sono inoltre fissati termini vincolanti per la revoca delle autorizzazioni nazionali e per l’eventuale periodo di tolleranza.
Mancato rinnovo dell’approvazione della sostanza attiva iprodione e conseguente aggiornamento dell’elenco delle sostanze approvate ai fini dei prodotti fitosanitari.
Ambito di applicazione
Si applica alla sostanza attiva iprodione, ai prodotti fitosanitari che la contengono e agli Stati membri, che devono adeguare le autorizzazioni nazionali. Ha efficacia nell’intero territorio dell’Unione ed è direttamente applicabile; lascia impregiudicata la possibilità di presentare una nuova domanda relativa all’iprodione ai sensi dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1107/2009. Prevede misure transitorie e un eventuale periodo di tolleranza concessi dagli Stati membri ai sensi dell’articolo 46 del medesimo regolamento, con termine massimo fissato al 5 giugno 2018.
Mancato rinnovo dell’approvazione dell’iprodione
Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2091 della Commissione conclude il riesame della sostanza attiva iprodione nell’ambito della procedura di rinnovo prevista dal regolamento (CE) n. 1107/2009. La decisione è assunta alla luce delle conclusioni dell’EFSA, che hanno evidenziato rischi non accettabili per l’ambiente e per la salute, oltre a profili tossicologici incompatibili con i criteri di approvazione.
Contesto procedurale e basi normative
L’iprodione era stato iscritto nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE dalla direttiva 2003/31/CE ed era poi confluito tra le sostanze approvate elencate nella parte A dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011. La domanda di rinnovo era stata presentata nei termini previsti dal regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 e il fascicolo era stato considerato completo dallo Stato membro relatore, che aveva trasmesso il rapporto valutativo all’EFSA e alla Commissione.
Esiti della valutazione scientifica
L’EFSA, nelle conclusioni dell’8 giugno 2016, ha rilevato che per gli impieghi rappresentativi esaminati:
- le acque sotterranee sarebbero esposte a metaboliti pertinenti dell’iprodione oltre il limite parametrico di 0,1 μg/l in tutti gli scenari pertinenti;
- un metabolita pertinente supererebbe anche 0,75 μg/l in tutti gli scenari pertinenti;
- sussiste un rischio elevato a lungo termine per gli organismi acquatici.
Per un metabolita individuato come residuo nei vegetali e come impurità nel materiale tecnico, l’EFSA ha inoltre concluso che non è possibile escludere un potenziale genotossico e che non possono essere confermati valori di riferimento sulla base delle informazioni disponibili. La valutazione del rischio dietetico non ha potuto essere ultimata e non è stato possibile escludere un grave rischio per i consumatori; inoltre, la valutazione del rischio a lungo termine per i mammiferi selvatici non ha potuto essere completata.
Motivi del mancato rinnovo
La Commissione richiama anche il fatto che l’iprodione è classificato come sostanza cancerogena di categoria 2 ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008, mentre nelle conclusioni EFSA è indicata come sostanza che dovrebbe essere classificata come cancerogena di categoria 1B e tossica per la riproduzione di categoria 2. Inoltre, per gli impieghi rappresentativi esaminati, i livelli di residui superano il valore di base di cui all’articolo 18, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 396/2005. Per tali ragioni non risultano soddisfatte le condizioni di cui all’allegato II, punti 3.6.3 e 3.6.5, del regolamento (CE) n. 1107/2009.
Misure transitorie per Stati membri e operatori
La Commissione concede agli Stati membri il tempo necessario per revocare le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti iprodione. Le autorizzazioni devono essere revocate entro il 5 marzo 2018. Qualora gli Stati membri concedano un periodo di tolleranza ai sensi dell’articolo 46 del regolamento (CE) n. 1107/2009, tale periodo deve essere il più breve possibile e comunque concludersi entro il 5 giugno 2018.
Rapporti con altri atti e applicazione temporale
Il regolamento (UE) 2017/1511 aveva già prorogato l’approvazione dell’iprodione fino al 31 ottobre 2018 per consentire la conclusione della procedura di rinnovo; tuttavia, poiché la decisione è intervenuta prima di tale scadenza prorogata, il nuovo regolamento deve applicarsi quanto prima. Il provvedimento non pregiudica la presentazione di una nuova domanda relativa all’iprodione ai sensi dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1107/2009.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Mancato rinnovo dell’approvazione
L’approvazione della sostanza attiva iprodione non è rinnovata, ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1107/2009, perché non sono stati soddisfatti i criteri di approvazione di cui all’articolo 4 del medesimo regolamento per uno o più impieghi rappresentativi.
Modifica dell’elenco delle sostanze approvate
Nella parte A dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è soppressa la riga 50 relativa all’iprodione, con eliminazione della sostanza dall’elenco delle sostanze attive approvate.
Revoca delle autorizzazioni nazionali
Gli Stati membri devono revocare le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti iprodione entro il 5 marzo 2018.
Periodo di tolleranza
Se concesso dagli Stati membri ai sensi dell’articolo 46 del regolamento (CE) n. 1107/2009, il periodo di tolleranza deve essere il più breve possibile e terminare entro il 5 giugno 2018.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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