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Regolamento

Regolamento (UE) 2018/345

Regolamento delegato (UE) 2018/345 della Commissione, del 14 novembre 2017, che integra la direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che precisano i criteri applicabili alla metodologia per valutare il valore delle attività e delle passività di enti o entità (Testo rilevante ai fini del SEE. )

Normativa europea32018R0345

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento stabilisce i criteri tecnici che il perito o l'autorità di risoluzione devono seguire per valutare attività e passività di un ente in vista della risoluzione, della svalutazione o della conversione degli strumenti di capitale. Distingue tra valutazione iniziale per accertare le condizioni di risoluzione e valutazione successiva per orientare la scelta dello strumento di risoluzione e la misura delle perdite. Definisce concetti chiave come valore di possesso, valore di cessione e valore di capitale economico, imponendo che le stime siano eque, prudenti e realistiche e che siano adeguatamente motivate nella relazione di valutazione.

Norme tecniche di regolamentazione sui criteri e metodi per valutare attività e passività di enti creditizi e imprese di investimento ai fini della risoluzione e della svalutazione/conversione degli strumenti di capitale.

Ambito di applicazione

Si applica alle valutazioni effettuate ai sensi dell'articolo 36 della direttiva 2014/59/UE (BRRD) da parte di un perito indipendente, ovvero dall'autorità di risoluzione quando effettua una valutazione provvisoria ex articoli 36, paragrafi 2 e 9. Riguarda gli enti e le entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere b), c) o d), della direttiva 2014/59/UE, con particolare riferimento a scenari di risoluzione, di accertamento dello stato di dissesto o rischio di dissesto e di svalutazione/conversione degli strumenti di capitale. Si applica in tutti gli Stati membri ed è rilevante anche ai fini SEE; non sostituisce i principi contabili o prudenziali applicabili fuori dal contesto di risoluzione.

Regolamento delegato (UE) 2018/345 – criteri per la valutazione di attività e passività ai fini della risoluzione

Il regolamento completa la direttiva 2014/59/UE (BRRD) definendo le norme tecniche che guidano la valutazione delle attività e passività di enti creditizi e imprese di investimento in contesto di risoluzione. La ratio è assicurare che le valutazioni siano eque, prudenti e realistiche, così da far emergere integralmente le perdite e supportare sia l’accertamento dello stato di dissesto o rischio di dissesto, sia la scelta e la quantificazione degli strumenti di risoluzione.

Ambito soggettivo e funzionale

Le regole riguardano le valutazioni svolte da un perito indipendente ai sensi dell’articolo 38 del regolamento delegato (UE) 2016/1075, oppure dall’autorità di risoluzione nei casi di valutazione provvisoria ex articolo 36, paragrafi 2 e 9, della direttiva 2014/59/UE. Il perimetro soggettivo comprende gli enti e le entità di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettere b), c) e d), della direttiva BRRD. Le norme sono pensate esclusivamente per il contesto della risoluzione e non modificano i principi contabili o prudenziali applicabili fuori da tale ambito.

Definizioni rilevanti

L’articolo 1 chiarisce concetti essenziali per l’applicazione del regolamento. In particolare:

  • la "valutazione" include sia la valutazione del perito sia la valutazione provvisoria dell’autorità di risoluzione;
  • il "valore di possesso" corrisponde al valore attuale dei flussi di cassa attesi dal mantenimento delle attività o passività;
  • il "valore di cessione" è il criterio applicabile quando la logica della risoluzione richiede la vendita;
  • il "valore di avviamento (franchise value)" e il "valore di capitale economico" assumono rilievo soprattutto nelle ipotesi di continuità o di conversione in capitale. La nozione di "data della risoluzione" coincide con la data della decisione di risoluzione adottata a norma dell’articolo 82 della direttiva.

Criteri generali di valutazione

L’articolo 2 stabilisce i cardini metodologici: il perito deve considerare circostanze, flussi di cassa e tassi di attualizzazione in modo da rappresentare fedelmente la situazione finanziaria dell’entità. Deve indicare e giustificare le ipotesi principali e, se opportuno, fornire sia una stima puntuale sia intervalli di valori. Le regole possono estendersi a portafogli, gruppi di attività e passività, attività d’impresa o all’intera entità, quando ciò sia richiesto dalle circostanze.

Lo stesso articolo richiede anche la ripartizione dei creditori secondo la priorità prevista dalla disciplina fallimentare applicabile e la stima:

  • del valore dei crediti di ciascuna classe;
  • dei proventi che ciascuna classe riceverebbe in liquidazione ordinaria.

Inoltre, l’autorità di risoluzione può richiedere più valutazioni e definire le regole per utilizzarle ai fini dell’articolo 36 della direttiva.

Momento della valutazione e base informativa

L’articolo 3 distingue tre possibili momenti della valutazione: la data di riferimento più vicina possibile alla futura decisione di risoluzione o di bail-in; la data di risoluzione per la valutazione definitiva ex post; il momento specifico previsto per le passività derivanti da derivati, rinviando al regolamento delegato (UE) 2016/1401.

L’articolo 4 amplia le fonti informative: oltre a bilanci, audit e segnalazioni regolamentari, il perito può utilizzare bilanci aggiornati, spiegazioni delle metodologie e delle ipotesi della dirigenza, registri contabili, dati di mercato, confronti con la dirigenza e i revisori, valutazioni di vigilanza, stress test, valutazioni inter pares, serie storiche corrette e analisi delle tendenze.

Impatto degli accordi di gruppo

L’articolo 5 impone di tenere conto degli accordi infragruppo di sostegno contrattuale se è probabile che siano attuati. Gli altri accordi formali o informali devono essere considerati solo quando, in condizioni di stress o di risoluzione, sia verosimile che rimangano efficaci. Il perito deve inoltre verificare se le risorse di una società del gruppo siano disponibili per coprire le perdite di altre società del medesimo gruppo.

Relazione di valutazione

L’articolo 6 prescrive il contenuto minimo della relazione di valutazione destinata all’autorità di risoluzione. Essa deve includere le informazioni richieste dall’articolo 36, paragrafi 6 e 8, della direttiva, la valutazione delle passività da derivati, una sintesi della stima con indicazione della migliore stima puntuale, degli intervalli di valori e delle fonti di incertezza, nonché una descrizione delle metodologie, delle ipotesi e della loro sensibilità. Devono essere incluse anche eventuali informazioni supplementari utili all’autorità competente o di risoluzione.

Valutazione per accertare il dissesto o rischio di dissesto

Gli articoli 7, 8 e 9 disciplinano la valutazione ex articolo 36, paragrafo 4, lettera a), della direttiva, che serve anche ad orientare l’accertamento dello stato di dissesto o rischio di dissesto ai sensi dell’articolo 32. La valutazione deve basarsi su ipotesi eque e realistiche e deve essere idonea a far emergere integralmente le perdite nello scenario considerato.

Il perito può discostarsi dalle ipotesi della direzione utilizzate per bilanci e calcolo del capitale regolamentare, purché tale scelta sia sorretta dai migliori dati disponibili e coerente con il quadro contabile e prudenziale. Particolare attenzione va prestata a:

  • prestiti e portafogli di prestiti;
  • attività recuperate;
  • strumenti valutati al fair value;
  • avviamento e attività immateriali;
  • controversie legali e interventi regolamentari;
  • poste pensionistiche e imposte differite.

Nel valutare tali poste, il perito deve considerare anche elementi di contesto come condizioni economiche e industriali, modello di business, politiche di selezione delle attività, shock nei pagamenti, parametri di rischio, struttura finanziaria e problemi di liquidità o finanziamento. Gli utili significativi non realizzati eventualmente individuati devono essere separati e adeguatamente spiegati nella relazione.

Valutazione per la scelta delle azioni di risoluzione

L’articolo 10 si riferisce alle valutazioni ex articolo 36, paragrafo 4, lettere b)–g), della direttiva, cioè quelle funzionali a orientare la scelta delle azioni di risoluzione. Il perito valuta l’impatto di ciascuna opzione, eventualmente consultandosi con l’autorità di risoluzione per delimitare la gamma delle azioni considerate. Ove necessario, deve elaborare valutazioni distinte per scenari diversi e assicurare la piena rilevazione delle perdite negli scenari pertinenti.

Se la valutazione diverge sensibilmente dai valori di bilancio, il perito deve utilizzare le proprie ipotesi per predisporre lo stato patrimoniale aggiornato ex articolo 36, paragrafo 6. Per le conversioni in capitale, deve inoltre stimare il valore di capitale economico delle nuove azioni, che costituisce la base per il tasso di conversione ex articolo 50 della direttiva.

Scelta del criterio: valore di possesso o valore di cessione

L’articolo 11 disciplina la selezione del criterio più appropriato. In linea generale:

  • se le attività e passività restano in un soggetto in continuità operativa, si usa il valore di possesso;
  • se è prevista la vendita di attività, si utilizzano i valori di cessione attesi.

I tassi di attualizzazione devono riflettere tempistica dei flussi, profilo di rischio, costi di finanziamento, condizioni di mercato e situazione finanziaria post-risoluzione. Il criterio del valore di possesso non si applica, in particolare, nei casi di cessione a un veicolo di gestione delle attività, a un ente-ponte o nell’ambito dello strumento per la vendita dell’attività d’impresa.

Stima dei flussi di cassa, del valore di cessione e del franchise value

L’articolo 12 dettaglia la metodologia per stimare i flussi di cassa e il valore di cessione. Il perito deve usare il proprio giudizio professionale per identificare le caratteristiche rilevanti delle attività e delle passività e valutare l’effetto del mantenimento, rinnovo, rifinanziamento, liquidazione o cessione.

Quando la vendita è prevista o necessaria, il valore di cessione va determinato considerando i flussi al netto dei costi di cessione e del valore atteso delle garanzie, eventualmente applicando uno sconto per vendita accelerata. Per attività prive di mercato liquido, si possono usare prezzi di attività analoghe o modelli con parametri osservabili, con adeguati sconti per illiquidità.

Il perito può inoltre considerare il valore di avviamento nelle ipotesi di vendita del business o di utilizzo dell’ente-ponte, includendo il rinnovo delle attività, il rifinanziamento di portafogli aperti o il mantenimento/ripresa dell’attività d’impresa. Se non esistono realistiche prospettive di cessione, il perito non è tenuto a determinare il valore di cessione, salvo i casi di separazione delle attività o vendita del business.

Riserva per perdite aggiuntive nelle valutazioni provvisorie

L’articolo 13 disciplina la riserva da inserire nelle valutazioni provvisorie ex articolo 36, paragrafo 4, lettere b)–g), per coprire perdite aggiuntive di importo o tempistica incerti. La riserva deve rispondere al rischio di incompletezza della valutazione e non può determinare doppio conteggio dell’incertezza. Il perito può determinare la riserva estrapolando perdite stimate su una parte del bilancio all’intero stato patrimoniale o, se disponibili, prendendo a riferimento perdite medie di concorrenti comparabili, con gli opportuni aggiustamenti.

Entrata in vigore

L’articolo 14 prevede l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Disposizioni principali

Definizioni chiave

L'articolo 1 definisce, tra l'altro, "valutazione", "perito", "entità", "fair value", "valore di possesso", "valore di cessione", "valore di avviamento (franchise value)", "valore di capitale economico", "criterio di valutazione" e "data della risoluzione". Le definizioni sono centrali per distinguere la valutazione iniziale ex articolo 36, paragrafo 1, dalla valutazione provvisoria ex paragrafi 2 e 9 e per identificare il soggetto che la compie.

Principi generali di valutazione

L'articolo 2 richiede che la valutazione tenga conto dei flussi di cassa attesi e dei tassi di attualizzazione applicabili, con l'obiettivo di rappresentare fedelmente la situazione finanziaria dell'entità. Il perito deve indicare e motivare le ipotesi principali, può fornire una migliore stima puntuale e, se del caso, intervalli di valori. Le regole possono applicarsi anche a portafogli, gruppi di attività o di attività e passività, attività d'impresa o all'entità nel suo insieme. Sono previste stime per la classificazione dei creditori per priorità e per i proventi in caso di liquidazione ordinaria; l'autorità di risoluzione può richiedere più valutazioni e fissare criteri per il loro utilizzo.

Data della valutazione e fonti informative

L'articolo 3 individua la data della valutazione nella data di riferimento più vicina possibile alla decisione di risoluzione o di esercizio del potere di bail-in, nella data di risoluzione per la valutazione definitiva ex post, oppure nel momento stabilito per le passività derivanti da derivati. L'articolo 4 elenca le fonti informative utilizzabili: bilanci, relazioni di audit, segnalazioni regolamentari, bilanci aggiornati, metodologie e giudizi della dirigenza, dati contabili, dati di mercato, interlocuzioni con dirigenza e revisori, valutazioni di vigilanza, asset quality review, stress test, peer review, dati storici e analisi delle tendenze.

Effetti degli accordi di gruppo

L'articolo 5 impone di considerare gli accordi infragruppo di sostegno, se è probabile che siano effettivamente attuati, e gli altri accordi formali o informali solo se è probabile che restino in vigore in condizioni di stress o risoluzione. Il perito deve inoltre verificare se le risorse di un'entità del gruppo siano disponibili per compensare perdite di altre entità.

Relazione di valutazione

L'articolo 6 impone al perito di redigere una relazione per l'autorità di risoluzione contenente le informazioni richieste dall'articolo 36, paragrafi 6 e 8, della direttiva 2014/59/UE, la valutazione delle passività da derivati in conformità al regolamento delegato (UE) 2016/1401, una sintesi con migliore stima, intervalli e fonti di incertezza, l'illustrazione delle metodologie e ipotesi usate, della loro sensibilità, e ogni informazione aggiuntiva utile all'autorità competente o di risoluzione.

Valutazione per accertare dissesto o rischio di dissesto

L'articolo 7 stabilisce che le valutazioni ex articolo 36, paragrafo 4, lettera a), della direttiva 2014/59/UE devono fondarsi su ipotesi eque e realistiche e mirare a far emergere integralmente le perdite nello scenario appropriato. Il perito può contestare e superare le ipotesi di bilancio o di calcolo del capitale regolamentare dell'entità, usando modelli interni se appropriato, ma restando coerente con il quadro contabile e prudenziale applicabile.

Aree di particolare incertezza e fattori di contesto

Gli articoli 8 e 9 individuano le poste che richiedono maggiore attenzione: prestiti e portafogli di prestiti, attività recuperate, strumenti valutati al fair value, avviamento e attività immateriali, controversie legali e interventi regolamentari, poste pensionistiche e imposte differite. Il perito deve considerare fattori macroeconomici, modello di business, criteri di selezione delle attività, shock nei pagamenti, parametri di rischio, struttura finanziaria e problemi di liquidità o finanziamento, separando gli utili non realizzati significativi se non rilevati nella valutazione.

Valutazione per scegliere le azioni di risoluzione

L'articolo 10 disciplina la valutazione ex articolo 36, paragrafo 4, lettere b)-g), della direttiva 2014/59/UE. Il perito deve valutare l'impatto delle possibili azioni di risoluzione, eventualmente in consultazione con l'autorità di risoluzione, fornendo valutazioni distinte per una gamma sufficientemente ampia di opzioni. Deve assicurare che le perdite siano pienamente rilevate negli scenari pertinenti e, se i valori divergono dal bilancio, utilizzare le ipotesi della valutazione per aggiornare lo stato patrimoniale ex articolo 36, paragrafo 6. Se vi è conversione in capitale, deve stimare il valore di capitale economico post-conversione, base per i tassi di conversione ex articolo 50 della direttiva.

Scelta tra valore di possesso e valore di cessione

L'articolo 11 stabilisce che il perito seleziona il criterio più appropriato in funzione delle azioni di risoluzione esaminate. Se le attività restano in un soggetto in continuità operativa, si usa il valore di possesso; se si tratta di cessione di attività o di business, si usano i valori di cessione attesi. I tassi di attualizzazione devono riflettere tempistica dei flussi, profilo di rischio, costi di finanziamento, condizioni di mercato e situazione finanziaria post-risoluzione.

Determinazione dei flussi di cassa, del valore di cessione e del franchise value

L'articolo 12 specifica come stimare i flussi di cassa in funzione del mantenimento, rinnovo, rifinanziamento, liquidazione o cessione delle attività/passività. In caso di vendita, il valore di cessione va determinato al netto dei costi di cessione e delle garanzie, anche con sconti per vendita accelerata o illiquidità; per attività senza mercato liquido si possono usare prezzi di attività analoghe o modelli basati su parametri osservabili. È possibile tenere conto del valore di avviamento nelle vendite di business o nell'uso dell'ente-ponte; se non vi sono realistiche prospettive di cessione, il perito può limitarsi a mantenimento o liquidazione, con eccezioni per separazione delle attività e vendita del business.

Riserva per perdite aggiuntive

L'articolo 13 richiede, per le valutazioni provvisorie ex articolo 36, paragrafo 4, lettere b)-g), una riserva destinata a coprire perdite aggiuntive di importo o tempistiche incerte. Il perito deve evitare il doppio conteggio dell'incertezza e motivare le ipotesi alla base della riserva. La misura può essere estrapolata da una parte del bilancio al resto dello stato patrimoniale o, se disponibili, da perdite medie di concorrenti comparabili, con gli opportuni aggiustamenti.

Entrata in vigore e applicazione

L'articolo 14 dispone che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

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