Sentenza n. 947/2026 - Genova, Sezione 1
per l'annullamento della nota di Autostrada dei Fiori s.p.a. prot. U/7023/22 del 01/09/2022, trasmessa al Sig. Valgiraldo in data 06.09.2022, avente ad oggetto: «Tronco A10 Savona-Ventimiglia (confine francese). Richiesta nulla osta relativo a costruzione ad uso magazzino con vasca sottostante posta in Albenga frazione Campochiesa, Regione Campore, foglio 5 mappale 489, di cui alla richiesta di condono edilizio prot. n. 8145 presentata al Comune di Albenga in data 24.02.1995 (condono edilizio 1995)», con la quale è stato comunicato che «si ritiene l'opera non sanabile»; di ogni atto presupposto, consequenziale o comunque connesso a quello impugnato, anche allo stato non conosciuto dal ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del nulla osta autostradale ritenuto necessario per il rilascio del permesso di costruire in sanatoria relativo a un manufatto agricolo con vasca irrigua
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietario)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego con il quale la società autostradale aveva ritenuto non sanabile il manufatto, perché realizzato successivamente all'imposizione del vincolo di inedificabilità autostradale e ricadente nella fascia di rispetto di 60 metri. Con il primo motivo è stata dedotta la violazione della disciplina sul calcolo della distanza dalla sede autostradale, sostenendo che la misurazione dovesse essere effettuata dal ciglio della strada e non dal confine stradale. Con il secondo motivo sono stati dedotti difetto di istruttoria, difetto di motivazione e violazione delle garanzie partecipative, in quanto la società non avrebbe verificato adeguatamente lo stato dei luoghi, la data di realizzazione e l’esatta collocazione del manufatto, né avrebbe indicato le modalità concrete della misurazione o redatto e prodotto un verbale delle operazioni, estromettendo inoltre il ricorrente dalle operazioni di misurazione. Con il terzo motivo è stata contestata l’applicazione del Codice della strada, entrato in vigore dopo la costruzione del manufatto, che il ricorrente assumeva già esistente nel 1973. Il Ministero ha chiesto l’estromissione per difetto di legittimazione passiva.
La decisione
Il TAR ha preliminarmente dichiarato il difetto di legittimazione passiva del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e di A.S.P.I., rilevando che non erano stati impugnati provvedimenti o atti da essi adottati. Nel merito ha ricordato che, ai sensi dell’art. 26 del d.P.R. 495/1992, la fascia di rispetto autostradale deve essere calcolata dal confine stradale, definito dall’art. 3, comma 1, n. 10, del d.lgs. 285/1992. Tuttavia, il diniego è stato ritenuto illegittimo perché fondato su un’istruttoria insufficiente e su una motivazione generica: la società si era limitata ad affermare la non sanabilità dell’opera, senza verificare lo stato dei luoghi, la data di realizzazione, l’esatta collocazione del manufatto e le modalità della misurazione, senza indicare con precisione il punto di riferimento e senza allegare un verbale delle operazioni. Il TAR ha inoltre ritenuto necessaria la partecipazione del proprietario alle operazioni di misurazione, in ragione della complessità della situazione fattuale e normativa. Il secondo motivo è stato quindi accolto; i vizi hanno carattere assorbente, con conseguente omessa trattazione della terza censura e annullamento del diniego. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 26 d.P.R. 495/1992
la fascia di rispetto autostradale deve essere calcolata a partire dal “confine stradale”
La fascia di rispetto autostradale si misura dal confine stradale e non, in via generale, dal solo ciglio della strada.
art. 3, comma 1, n. 10, d.lgs. 285/1992
il “limite della proprietà stradale quale risulta dagli atti di acquisizione o dalle fasce di esproprio del progetto approvato; in mancanza, il confine è costituito dal ciglio esterno del fosso di guardia o della cunetta, ove esistenti o dal piede della scarpata se la strada è in rilevato o dal ciglio superiore della scarpata se la strada è in trincea”
La disposizione definisce il confine stradale quale punto di riferimento per il calcolo della fascia di rispetto, prioritariamente individuato sulla base degli atti di acquisizione o delle fasce di esproprio e, in mancanza, secondo gli elementi fisici indicati dalla norma.
legge 23 dicembre 1994, n. 724
La domanda di condono edilizio è stata presentata ai sensi della legge n. 724/1994; il nulla osta autostradale era stato richiesto nell’ambito del procedimento per il rilascio del permesso di costruire in sanatoria.
Massime di principio
- La fascia di rispetto autostradale prevista dall’art. 26 del d.P.R. 495/1992 deve essere calcolata a partire dal “confine stradale”, secondo la definizione contenuta nell’art. 3, comma 1, n. 10, del d.lgs. 285/1992, e non automaticamente dal ciglio della strada.
- Il diniego di nulla osta autostradale fondato sulla collocazione di un manufatto nella fascia di rispetto è illegittimo per difetto di istruttoria e motivazione quando l’amministrazione non accerti concretamente lo stato dei luoghi, la data di realizzazione dell’opera, la sua esatta collocazione e il punto di riferimento utilizzato per la misurazione della distanza.
- La motivazione di un diniego relativo alla sanabilità di un’opera situata presso un’autostrada non può limitarsi al richiamo generico al confine stradale e all’esistenza del vincolo, ma deve rendere verificabili le modalità concrete di determinazione della distanza e i presupposti fattuali dell’incompatibilità.
- Quando la misurazione della distanza dal confine stradale presenta una situazione fattuale e normativa complessa, il proprietario dell’immobile deve essere coinvolto nelle operazioni di misurazione, quale garanzia partecipativa funzionale alla corretta ricostruzione dei fatti.
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